Contratto n. 530031
Nella stessa causa, il Tribunale ha esaminato un secondo contratto di cessione del quinto stipulato dal cliente con IBL Banca S.p.A. Anche questo contratto è stato estinto anticipatamente.
Secondo il principio del pro rata temporis, stabilito dalla giurisprudenza consolidata, il cliente ha diritto al rimborso proporzionale delle commissioni e degli oneri accessori pagati per il periodo non goduto del finanziamento.
Importo rimborsato: €1.100,00
La sentenza si basa sui seguenti principi:
1. Sentenza Cassazione n. 24179/2023: Conferma il diritto al rimborso pro rata temporis in caso di estinzione anticipata 2. Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2023: Dichiara illegittima la trattenuta integrale delle commissioni 3. Lexitor (Cassazione n. 2061/2023): Stabilisce criteri uniformi per il calcolo del rimborso
Il Tribunale ha riconosciuto che: - Le commissioni di intermediazione sono corrisposte per l'intera durata del contratto - In caso di estinzione anticipata, il cliente non usufruisce del servizio per l'intero periodo - È quindi dovuto il rimborso proporzionale al tempo non goduto
Il Tribunale Ordinario di Roma ha condannato IBL Banca S.p.A. al pagamento di: - €1.100,00 a titolo di rimborso commissioni (secondo contratto) - Spese di lite e onorari legali
Questa sentenza dimostra che: - È possibile ottenere rimborsi per più contratti nella stessa causa - Ogni contratto estinto anticipatamente genera un diritto autonomo al rimborso - Il metodo di calcolo pro rata temporis si applica a tutti i contratti
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