Il Caso
Camilla, residente a Torino, aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto con Santander Consumer Bank S.p.A. Dopo l'estinzione anticipata, la banca aveva applicato il criterio della curva degli interessi anziché il pro rata temporis per il calcolo del rimborso, riconoscendo un importo significativamente inferiore a quello dovuto. Il contratto prevedeva espressamente al paragrafo 4 del Modulo SECCI il criterio del pro rata temporis per il rimborso in caso di estinzione anticipata.
La Decisione
Il Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa Manuela Rosso, ha accolto integralmente la domanda. La sentenza ha confermato che il criterio di calcolo corretto è il pro rata temporis, come previsto dal contratto stesso (SECCI art. 4), e ha dichiarato nulle le clausole che limitavano il rimborso dei costi up front. Il Giudice ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso degli interessi calcolati con il criterio pro rata temporis anziché con l'ammortamento alla francese.
Il Risultato
Santander Consumer Bank S.p.A. è stata condannata a restituire €4.534,66 oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite per complessivi €1.214,00.