<h2>Il Caso</h2><p>Nel settembre 2009 la cliente Maria aveva stipulato con Finanzio Facile S.p.A. — società alla quale è poi subentrata <strong>Prestitalia S.p.A.</strong> — un mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di 120 quote dello stipendio.</p><p>I numeri del contratto meritano di essere letti uno accanto all'altro, perché è da lì che nasce tutto il resto:</p><ul><li>capitale lordo concesso a mutuo: <strong>40.080,00 euro</strong>, da restituire in 120 rate da 334 euro</li><li>commissioni trattenute alla firma a favore della finanziaria: <strong>8.806,77 euro</strong></li><li>spese varie: 350,00 euro</li><li>costi assicurativi o di garanzia: 1.017,63 euro</li><li><strong>capitale netto effettivamente erogato: 22.186,99 euro</strong></li></ul><p>Su 40.080 euro di debito assunto, nelle mani della cliente ne sono arrivati poco più di 22.000. Il contratto prevedeva inoltre, alla lettera d), che in caso di estinzione anticipata <strong>quelle voci non sarebbero state rimborsate</strong>.</p><p>La cliente Maria ha estinto il prestito <strong>dopo 62 rate su 120</strong>. Prestitalia, in sede di conteggio estintivo, ha restituito 1.950,34 euro di interessi non scaduti e 113,68 euro a titolo di rimborso delle commissioni di gestione: poco più di 2.000 euro complessivi.</p><h2>Il punto: non è un caso di estinzione anticipata, è un caso di usura</h2><p>Questa vicenda si distingue da quasi tutte le altre raccolte in questo archivio. Il fondamento non è l'articolo 125-sexies TUB e la giurisprudenza <em>Lexitor</em>, ma <strong>l'articolo 1815 del codice civile</strong>.</p><p>Da una relazione tecnica redatta prima della causa è emerso che il tasso effettivo globale applicato al momento della stipulazione <strong>superava il tasso soglia di usura</strong> rilevato per il trimestre di riferimento:</p><div><table><tbody><tr><th>TAN dichiarato in contratto</th><td>4,40%</td></tr><tr><th>TAEG dichiarato in contratto</th><td>14,03%</td></tr><tr><th>TEG effettivo accertato</th><td><strong>14,02%</strong></td></tr><tr><th>Tasso soglia del trimestre</th><td>13,815%</td></tr></tbody></table></div><p>La distanza è di due decimi di punto. È poca cosa in apparenza, ma la conseguenza prevista dalla legge non è proporzionale allo scostamento: quando il tasso pattuito supera la soglia, <strong>la clausola sugli interessi è nulla e gli interessi non sono dovuti</strong>. Non ridotti alla soglia: non dovuti.</p><p>È il motivo per cui la richiesta è arrivata a cifre di un altro ordine di grandezza rispetto a un normale conteggio pro rata temporis.</p><h2>Le difese di Prestitalia</h2><h3>«Su questo ha già deciso l'Arbitro Bancario Finanziario»</h3><p>L'eccezione principale era di rito, ed è la più interessante di tutte. Sulla stessa vicenda si era già pronunciato l'<strong>Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, con decisione del dicembre 2016</strong>, che aveva disposto a carico dell'intermediario il pagamento di 4.634,78 euro oltre interessi. La somma era stata corrisposta con assegno postale vidimato nel gennaio 2017.</p><p>Da qui l'argomento: la questione è chiusa, la domanda è inammissibile, e il ricorso al Tribunale configura <strong>abuso del processo e illecito frazionamento del credito</strong>. Prestitalia ha chiesto anche la condanna della ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p><p>Il Tribunale ha esaminato l'eccezione e l'ha superata. Il punto è che <strong>la decisione dell'ABF non è una sentenza e non produce giudicato</strong>: l'Arbitro è un sistema di risoluzione stragiudiziale, e il ricorso ad esso non consuma il diritto di agire in giudizio. Tanto più quando, come qui, il titolo fatto valere davanti al giudice — la nullità per usura — è diverso da quello esaminato in sede arbitrale.</p><h3>Il rimborso sopraggiunto in corso di causa</h3><p>C'è un dettaglio che vale la pena registrare. <strong>Dopo l'instaurazione del giudizio</strong>, e prima della decisione, Prestitalia ha corrisposto alla ricorrente un ulteriore importo di <strong>4.687,86 euro</strong>.</p><p>La domanda è stata di conseguenza ridotta da 13.828,98 a <strong>11.124,70 euro</strong>. Il pagamento spontaneo in corso di causa è un segnale che si incontra spesso: la posizione difensiva resta formalmente ferma, ma la valutazione interna del rischio cambia quando il contenzioso diventa reale.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Tribunale ordinario di Latina, prima sezione civile, decidendo ai sensi degli articoli 281-sexies e 281-terdecies del codice di procedura civile, ha:</p><ul><li><strong>dichiarato la nullità parziale del contratto</strong> di mutuo, limitatamente alle pattuizioni per le quali il TEG ha superato la soglia usuraria;</li><li>condannato Prestitalia S.p.A. al pagamento di <strong>11.124,70 euro</strong>, oltre interessi ex articolo 1284 quarto comma del codice civile dalla domanda al saldo;</li><li>condannato Prestitalia al rimborso delle <strong>spese del consulente tecnico di parte, 750,00 euro</strong>;</li><li>condannato Prestitalia alle spese di lite, liquidate in 264,00 euro per esborsi e 1.698,50 euro per compensi, oltre accessori.</li></ul><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Tribunale ordinario di Latina, I sezione civile</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 2496/2024, pubblicata il 30 dicembre 2024</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Prestitalia S.p.A. (già Finanzio Facile S.p.A.)</td></tr><tr><th>Contratto</th><td>settembre 2009, 40.080 € lordi in 120 rate da 334 €</td></tr><tr><th>Netto erogato</th><td>22.186,99 €</td></tr><tr><th>Estinzione</th><td>dopo 62 rate su 120</td></tr><tr><th>Fondamento</th><td>usura originaria — art. 1815 c.c.</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>11.124,70 €</strong></td></tr><tr><th>Perizia rimborsata</th><td>750,00 €</td></tr><tr><th>Spese a carico della società</th><td>1.962,50 € oltre accessori</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Tre cose, e sono tutte pratiche.</p><p><strong>Il conteggio estintivo non è l'unico terreno di verifica.</strong> Qui il problema non stava in quanto la finanziaria avesse restituito, ma nel tasso pattuito dieci anni prima. Un contratto può essere in regola sul rimborso e fuori soglia sull'usura, o viceversa. Sono due controlli distinti, e il secondo richiede una perizia — il cui costo, come mostra questa sentenza, viene poi rimborsato dalla parte soccombente.</p><p><strong>Una decisione dell'ABF non chiude la partita.</strong> Chi si è già rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario e ha ottenuto un importo parziale spesso ritiene, in buona fede, che la vicenda sia esaurita. Non lo è: l'ABF decide in via stragiudiziale, non produce giudicato, e sul contratto restano verificabili profili che in quella sede non erano stati dedotti.</p><p><strong>Il rapporto fra lordo e netto è un indicatore.</strong> Quando il capitale che arriva sul conto è sensibilmente inferiore a quello indicato in contratto, la differenza è fatta di costi trattenuti alla firma. È esattamente la materia su cui si misurano sia il rimborso da estinzione anticipata sia il calcolo del tasso effettivo.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>