Il Giudice di Pace di Velletri ha pronunciato sentenza favorevole al consumatore nella causa RG n. 2314/2024, condannando MCE Finance S.p.A. al rimborso di €1.973,00 per estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto stipendiale.
Il consumatore aveva sottoscritto in data 19 luglio 2017 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipendiale con MCE Finance, estinguendolo anticipatamente dopo soli 22 mesi dalla sua accensione.
Ha quindi richiesto il rimborso degli oneri accessori relativi alle prestazioni non godute, quantificando la somma in complessivi €1.973,00, al netto di quanto spontaneamente decurtato e ripetuto dalla società convenuta a titolo di rimborso degli interessi non ancora maturati.
MCE Finance aveva eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, ritenendo che il valore del finanziamento eccedesse la competenza dell'Ufficio.
Il Giudice ha respinto l'eccezione, affermando che ai sensi dell'art. 12 c.p.c., il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
Nel caso specifico, il ricorrente contestava esclusivamente le clausole accessorie al contratto relative a spese e oneri, per un valore di €1.973,00, rientrante quindi nella competenza del Giudice di Pace.
Il Giudice ha richiamato la Sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 della Corte Costituzionale, che ha definitivamente affermato che:
> "In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro rata temporis dei costi sostenuti in sede di stipula, anche se la sottoscrizione del contratto è avvenuta prima del 25 luglio 2021."
Il criterio di calcolo delle somme è quello del pro rata temporis in proporzione al tempo residuo, secondo cui:
La domanda di ripetizione si fonda sull'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di somme versate a titolo di prestazioni negoziali non effettuate perché riferibili a un periodo successivo all'estinzione dell'obbligazione, quindi prive di giustificazione causale.
Il Giudice ha:
Questa sentenza conferma l'orientamento consolidato della giurisprudenza italiana sul diritto del consumatore al rimborso integrale dei costi in caso di estinzione anticipata.