Sentenza N. 12838/2025 - Corte Suprema di Cassazione
Prima Sezione Civile - 13 maggio 2025
La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito un principio di diritto vincolante per tutti i tribunali italiani riguardo alle carte di credito revolving promosse presso negozi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
Il Principio di Diritto
"Nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituto presso l'U.I.C."
Conseguenza Giuridica
"Il contratto è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. civ."
Cosa Significa per i Consumatori
Se hai sottoscritto una carta di credito revolving presso:
- Euronics
- MediaWorld
- Castorama
- Unieuro
- Trony
- Expert
E il contratto è stato stipulato prima del 2010, hai diritto alla restituzione di:
- Tutti gli interessi pagati
- Tutte le commissioni
- Tutte le spese accessorie
Dati della Sentenza
- Numero: 12838/2025
- R.G.: 16029/2024
- Pubblicazione: 13/05/2025
- Decisione: 14/03/2025
Fondamento Giuridico
- D.Lgs. 374/1999
- D.M. 485/2001
- Art. 1418, comma 1, c.c. (Nullità contratto)
- Art. 3 D.Lgs. 374/1999 (Riserva attività)