Cassazione Civile N. 12838/2025 - Nullità Carte Revolving GDO

Sentenza N. 12838/2025 - Corte Suprema di Cassazione

Prima Sezione Civile - 13 maggio 2025

La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito un principio di diritto vincolante per tutti i tribunali italiani riguardo alle carte di credito revolving promosse presso negozi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

Il Principio di Diritto

> "Nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituto presso l'U.I.C."

Conseguenza Giuridica

> "Il contratto è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. civ."

Cosa Significa per i Consumatori

Se hai sottoscritto una carta di credito revolving presso: - Euronics - MediaWorld - Castorama - Unieuro - Trony - Expert

E il contratto è stato stipulato prima del 2010, hai diritto alla restituzione di: - Tutti gli interessi pagati - Tutte le commissioni - Tutte le spese accessorie

Dati della Sentenza

Fondamento Giuridico