La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito un principio di diritto vincolante per tutti i tribunali italiani riguardo alle carte di credito revolving promosse presso negozi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
> "Nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituto presso l'U.I.C."
> "Il contratto è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. civ."
Se hai sottoscritto una carta di credito revolving presso: - Euronics - MediaWorld - Castorama - Unieuro - Trony - Expert
E il contratto è stato stipulato prima del 2010, hai diritto alla restituzione di: - Tutti gli interessi pagati - Tutte le commissioni - Tutte le spese accessorie