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Sentenza Favorevole: Maria Grazia recupera €2.522 da Figenpa

Maria Grazia di Genova ha ottenuto il rimborso di €2.522 da Figenpa S.p.A. dopo l'estinzione anticipata della cessione del quinto. Il Giudice di Pace ha dichiarato nulle le clausole vessatorie.

4 marzo 2026
1 minuti di lettura
sentenza

Il Caso

Maria Grazia, residente a Genova, aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto con Figenpa S.p.A. I costi complessivi sostenuti per spese di intermediazione e istruttoria ammontavano a €4.204,40. Dopo l'estinzione anticipata, la finanziaria non aveva rimborsato integralmente la quota proporzionale dei costi dovuti. La ricorrente aveva inizialmente citato anche Compass Banca S.p.A., la cui eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata accolta.

La Decisione

Il Giudice di Pace di Genova, Dott. Claudia Olivieri, nella sentenza n. 180/2026, ha accolto la domanda nei confronti di Figenpa S.p.A. La sentenza ha dichiarato nulle le clausole contrattuali che escludevano il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, in quanto vessatorie e contrarie al Codice del Consumo. Il Giudice ha applicato il criterio della curva degli interessi per la quantificazione del rimborso.

Il Risultato

Figenpa S.p.A. è stata condannata a restituire €2.522,16 oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giudizio per €1.177,00.

Argomenti Trattati:

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