Contratto n. 31795
Il cliente aveva stipulato un contratto di cessione del quinto con Vivibanca S.p.A. Il contratto prevedeva il pagamento di 120 rate mensili, ma è stato estinto anticipatamente dopo il pagamento di 45 rate.
Secondo il principio del pro rata temporis, stabilito dalla giurisprudenza consolidata, il cliente ha diritto al rimborso proporzionale delle commissioni e degli oneri accessori pagati per il periodo non goduto del finanziamento.
Importo rimborsato: €1.849,00
La sentenza si basa sui seguenti principi:
1. Sentenza Cassazione n. 24179/2023: Conferma il diritto al rimborso pro rata temporis in caso di estinzione anticipata 2. Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2023: Dichiara illegittima la trattenuta integrale delle commissioni 3. Lexitor (Cassazione n. 2061/2023): Stabilisce criteri uniformi per il calcolo del rimborso
Il Tribunale ha riconosciuto che: - Le commissioni di intermediazione sono corrisposte per l'intera durata del contratto - In caso di estinzione anticipata, il cliente non usufruisce del servizio per l'intero periodo - È quindi dovuto il rimborso proporzionale al tempo non goduto
Il Tribunale di Torino ha condannato Vivibanca S.p.A. al pagamento di: - €1.849,00 a titolo di rimborso commissioni - Spese di lite e onorari legali
Questa sentenza conferma che: - Ogni consumatore che ha estinto anticipatamente una cessione del quinto ha diritto al rimborso - Il calcolo deve essere effettuato con il metodo pro rata temporis - Le banche non possono trattenere l'intero importo delle commissioni
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