<h2>Il caso</h2> <p>Una <strong>cessione pro solvendo di quote della retribuzione</strong> sottoscritta il <strong>6 agosto 2009</strong> con <strong>Santander Consumer Bank</strong>: erogazione nominale <strong>26.400,00 euro</strong>, <strong>120 quote da 220 euro</strong>, TAN del <strong>4,60%</strong>.</p> <p>Alla firma sono state trattenute quattro voci:</p> <table> <tr><th>Voce</th><th>Importo</th></tr> <tr><td>Commissioni per l'intermediario finanziario</td><td><strong>4.224,00</strong></td></tr> <tr><td>Costi assicurativi</td><td><strong>2.184,18</strong></td></tr> <tr><td>Commissioni bancarie</td><td>339,45</td></tr> <tr><td>Imposte e tasse</td><td>51,97</td></tr> </table> <p>Il <strong>netto effettivamente erogato</strong> è stato di <strong>14.329,64 euro</strong>. Su 26.400 di montante, alla cliente ne sono arrivati poco più della metà. Il contratto dichiarava un <strong>TAEG del 14,605%</strong> e un <strong>TEG del 10,600%</strong>.</p>
<h2>Una transazione già firmata, e perché non ha chiuso la partita</h2> <p>Questa è la parte più utile della sentenza, perché riguarda una situazione molto comune: <strong>il cliente aveva già accettato una proposta della banca e firmato una liberatoria</strong>.</p> <p>La sequenza è documentata:</p> <ul> <li>il finanziamento viene estinto anticipatamente dopo <strong>102 rate</strong>, con conteggio al 28 febbraio 2018;</li> <li>il <strong>28 agosto 2019</strong> la cliente presenta reclamo chiedendo <strong>998,00 euro</strong> per commissioni non maturate e quota del premio assicurativo non goduto;</li> <li>la banca propone <strong>669,77 euro</strong> «onnicomprensivi»;</li> <li>la cliente <strong>accetta il 3 settembre 2019</strong>, e l'atto contiene la clausola classica: il cliente accetta <em>«a completa tacitazione di ogni sua pretesa o richiesta, ritenendosi completamente soddisfatto e riconosce di non aver più nulla a pretendere nei confronti di Santander»</em>, con rinuncia <em>«ad ogni azione, atto, contestazione e pretesa in qualsiasi sede»</em>.</li> </ul> <p>Santander ha opposto quell'accordo. Il Tribunale lo ha superato, e il ragionamento è questo.</p> <p>La proposta transattiva era <strong>limitata alla questione oggetto del reclamo</strong>: la restituzione dei costi non maturati ai sensi dell'articolo 125-sexies TUB. La causa, invece, riguarda <strong>l'usurarietà degli interessi</strong> — un profilo <strong>mai trattato e mai oggetto dell'accordo</strong>.</p> <p>Quanto alla formula ampia, non serve: ai sensi dell'<strong>articolo 1364 del codice civile</strong>, le espressioni usate nel contratto, <em>«per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire»</em>. La Cassazione lo ha detto con chiarezza: se il negozio transattivo riguarda solo alcune controversie, <em>«esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo»</em> (<strong>Cassazione, ordinanza n. 12367/2018</strong>; nello stesso senso <strong>Cassazione n. 24699/2021</strong> sui criteri degli articoli 1363, 1366 e 1369 c.c.).</p> <p>Nell'accordo le parti <strong>non avevano affrontato il tema dell'usura</strong>, né dei tassi corrispettivi, né dell'inclusione dei costi assicurativi nel TEG. Conclusione: <em>«l'accordo transattivo non è di ostacolo alla proponibilità dell'odierno ricorso»</em>.</p> <p><strong>Il punto pratico: aver chiuso con la banca su una questione non preclude di agire su un'altra.</strong> Quello che conta è su cosa le parti si erano effettivamente messe d'accordo, non quanto larga sia la formula di rinuncia.</p>
<h2>La prescrizione, che qui è stata accolta in parte</h2> <p>Va detto con precisione, perché è la parte che è costata alla cliente: <strong>l'eccezione di prescrizione della banca è stata parzialmente accolta</strong>, e la condanna è scesa dai <strong>11.245,25 euro</strong> chiesti ai <strong>5.136,54 euro</strong> riconosciuti.</p> <p>La distinzione che il Tribunale traccia è tecnica e decisiva:</p> <ul> <li>per l'<strong>azione di adempimento</strong> del contratto, la rateizzazione non frazione il debito in tanti rapporti autonomi: non ci sono tante prescrizioni quante le rate, ma un <strong>unico termine decennale che decorre dalla scadenza dell'ultima rata</strong> del piano di ammortamento (<strong>Cassazione n. 18951/2013</strong>);</li> <li>per l'<strong>azione di ripetizione dell'indebito</strong> conseguente alla nullità della clausola di interessi usurari ex articolo 1815, comma 2, la prescrizione decennale decorre invece <strong>dalla data di ciascun pagamento indebito</strong> (<strong>Cassazione n. 29586/2023</strong>; Corte d'appello di Torino n. 904/2020 e n. 853/2024).</li> </ul> <p>Risultato: sono stati dichiarati <strong>prescritti gli indebiti anteriori al 23 aprile 2014</strong>. Il contratto era del 2009, il ricorso del 2024: oltre quattro anni di pagamenti sono rimasti fuori dal conto.</p> <p><strong>È la lezione più concreta di questa sentenza: nelle cause di usura il tempo erode il recuperabile pagamento per pagamento.</strong> Non è come nella richiesta di rimborso dei costi, dove il termine decorre dall'estinzione.</p>
<h2>Il premio assicurativo entra nel TEG, anche per i contratti del 2009</h2> <p>Il nodo tecnico è lo stesso di altre cause di usura, ma qui la motivazione è la più completa che abbiamo letto.</p> <p>La regola di partenza è l'<strong>articolo 644 del codice penale</strong>, come riformulato dall'articolo 1 della legge n. 108/1996: per determinare il tasso usurario si tiene conto delle <em>«commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo dovute e delle spese»</em> collegate all'erogazione del credito, <strong>escluse soltanto imposte e tasse</strong>.</p> <p>Il problema è che le <strong>Istruzioni della Banca d'Italia, fino al 2009, escludevano il premio di polizza</strong> dal paniere dei costi nelle operazioni di cessione del quinto. Il Tribunale riconosce l'<strong>antinomia</strong> e la risolve in favore della norma penale, con tre argomenti:</p> <ol> <li>la normativa antiusura del Codice penale <strong>non è una fonte secondaria o amministrativa</strong> come le Istruzioni della Banca d'Italia;</li> <li>l'articolo 644 c.p. <strong>esenta dal computo solo imposte e tasse</strong>, nient'altro;</li> <li>le rilevazioni della Banca d'Italia hanno <strong>l'unico scopo di determinare il TEGM</strong>, non di stabilire quali costi contino per accertare l'usurarietà.</li> </ol> <p>Da cui: le fonti secondarie <strong>non possono togliere rilevanza usuraria a costi «inerenti»</strong>, e l'interpretazione amministrativa di una legge <strong>non vincola il giudice</strong>.</p> <p>La Cassazione è citata su entrambi i versanti. Sul primo: <em>«la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli»</em> (<strong>Cassazione n. 3025/2022</strong>). Sul secondo: vanno conteggiate le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, bastando che risultino collegate alla concessione, e il collegamento <strong>si presume in caso di contestualità</strong> fra spesa assicurativa ed erogazione (<strong>Cassazione n. 8806/2017</strong>).</p> <p>Nel caso concreto il collegamento era evidente: il costo della polizza era <strong>contestuale alla conclusione del contratto</strong>, <strong>inserito nello stesso formulario</strong> di richiesta del finanziamento e, per il rimando all'<strong>articolo 54 del D.P.R. 180/1950</strong>, posto <strong>a garanzia del rimborso del credito</strong> per il caso di morte o perdita dell'impiego.</p>
<h2>La CTU, e il numero che decide la causa</h2> <p>Il Tribunale ha disposto una <strong>consulenza tecnica d'ufficio</strong>. Il risultato:</p> <p style="margin:18px 0;padding:14px 18px;border-left:4px solid currentColor;"><strong>TEG «pieno», comprensivo degli oneri assicurativi: 14,50047%</strong><br>soglia usuraria del periodo: <strong>13,815%</strong></p> <p>Superata la soglia, scatta l'<strong>articolo 1815, comma 2, del codice civile</strong>: il mutuo diventa <strong>gratuito</strong>, con diritto del finanziato di ripetere <strong>non solo gli interessi ma anche i costi</strong> corrisposti in dipendenza del rapporto.</p>
<h2>La condanna</h2> <p>Il <strong>Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile</strong>, con sentenza del <strong>25 marzo 2026</strong> (R.G. 6071/2024), ha condannato Santander Consumer Bank a pagare <strong>5.136,54 euro</strong> — importo calcolato tenendo conto della prescrizione e <strong>già detratti</strong> i rimborsi che la banca aveva effettuato, pari a <strong>14,75</strong> e <strong>669,77 euro</strong> — oltre interessi ex <strong>articolo 1284, comma 4</strong>, dalla domanda al saldo (<strong>Cassazione, ordinanza n. 61/2023</strong>).</p> <p>Le <strong>spese</strong> sono la parte che fa la differenza economica di questa causa:</p> <ul> <li><strong>5.077,00 euro</strong> di compensi, liquidati sullo scaglione da 5.201 a 26.000 euro ai valori medi;</li> <li><strong>197,64 euro</strong> di onorari della mediazione obbligatoria — <strong>recuperabili</strong>, perché assimilabili alle spese di giudizio e regolate ex articolo 91 c.p.c. (<strong>Cassazione, ordinanza n. 32306/2023</strong>);</li> <li>contributo unificato, spese di notifica, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;</li> <li>le <strong>spese di CTU interamente a carico della banca</strong>.</li> </ul> <p>Due domande sono state respinte, e vale la pena dirlo: <strong>nessun maggior danno</strong>, perché non ne è stata data prova; e la richiesta di Santander di condannare la cliente <strong>per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.</strong>, rigettata <em>«visto l'esito del giudizio»</em>.</p> <p>Anche l'eccezione preliminare di <strong>improcedibilità per mancata mediazione</strong> è caduta sui fatti: il verbale in atti dimostrava che la mediazione si era svolta con esito negativo e che <strong>entrambe le parti avevano partecipato</strong>.</p>
<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p><strong>Una liberatoria firmata non chiude tutto.</strong> Copre quello su cui si è trattato, non quello che non è mai stato discusso. Se in passato si è accettata una proposta sui costi non maturati, resta aperta la verifica sull'usura — che è un'altra questione.</p> <p><strong>Nell'usura il tempo conta in modo diverso.</strong> Il termine decennale corre da ogni singolo pagamento, non dall'estinzione: qui ha cancellato più di quattro anni di versamenti e metà del recuperabile. Chi sospetta di avere un contratto fuori soglia ha un motivo concreto per non aspettare.</p> <p><strong>Le Istruzioni della Banca d'Italia non battono il codice penale.</strong> È l'argomento che le banche usano per i contratti anteriori al 2010: fino al 2009 il premio di polizza non si conteggiava. Il Tribunale risponde che quelle Istruzioni servivano a calcolare il tasso medio, non a decidere cosa sia usura — e che un decreto in contrasto con la legge il giudice lo disapplica.</p>