<h2>Il fronte si allarga: dopo Torino, Milano</h2>
<p>Per anni la giurisprudenza più favorevole ai consumatori sui finanziamenti con polizza abbinata è arrivata soprattutto dal <strong>Tribunale di Torino</strong>. Il <strong>13 luglio 2026</strong> è arrivata una pronuncia importante anche dal capoluogo lombardo: il <strong>Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, con la sentenza n. 5918/2026</strong> (giudice dott.ssa Anna Giorgia Carbone), ha <strong>accolto integralmente</strong> la domanda proposta da un cliente.</p>
<h2>Il caso</h2>
<p>La controversia nasceva dall'impugnazione di <strong>tre contratti di prestito personale</strong>. L'attore contestava il <strong>superamento del tasso soglia d'usura</strong>, determinato dall'<strong>omessa inclusione nel calcolo del premio delle polizze CPI</strong> (Credit Protection Insurance) sottoscritte contestualmente ai finanziamenti.</p>
<p>Le polizze CPI sono coperture che garantiscono il pagamento delle rate in caso di eventi come perdita dell'impiego, invalidità o decesso. Vengono proposte insieme al finanziamento e, quasi sempre, il premio viene inserito nell'importo finanziato — con la conseguenza che il cliente paga interessi anche sulla polizza.</p>
<h2>Il principio affermato</h2>
<p>Il Tribunale ha riaffermato un criterio che merita di essere citato per esteso, perché è il cuore di tutta la materia: <strong>la prevalenza della sostanza economica sulla qualificazione formale predisposta dalla banca</strong>.</p>
<blockquote> <p>Non conta come l'intermediario abbia etichettato la polizza nel contratto. Conta se, economicamente, quel costo fa parte del prezzo del credito. E se ne fa parte, entra nel TEG.</p> </blockquote>
<p>Su questa base, il giudice milanese ha stabilito che <strong>i premi relativi alle polizze collettive sottoscritte dai ricorrenti sono rilevanti ai fini della determinazione del TEG</strong>.</p>
<h2>Le conseguenze: il finanziamento diventa a tasso zero</h2>
<p>Accertato il superamento della soglia, la conseguenza è quella prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c.:</p>
<ul> <li>la <strong>clausola degli interessi è nulla</strong>;</li> <li>gli interessi pattuiti <strong>non sono più dovuti</strong>, e il contratto si trasforma in un finanziamento <strong>a tasso zero</strong>;</li> <li>tutte le somme già versate a titolo di interessi vengono <strong>scomputate dal capitale ancora da restituire</strong>, riducendo drasticamente il piano di ammortamento;</li> <li>se il finanziamento è già stato interamente pagato, l'eccedenza va <strong>restituita al cliente</strong>.</li> </ul>
<h2>Perché questa sentenza conta più di altre</h2>
<p>Per tre ragioni concrete.</p>
<p><strong>È geografica.</strong> Milano è il foro competente per un numero enorme di contratti di credito al consumo, e la Sezione VI Civile è una sezione specializzata in materia bancaria. Un orientamento favorevole a Milano ha un peso pratico che va ben oltre il singolo caso deciso.</p>
<p><strong>È recente.</strong> Luglio 2026: arriva a poche settimane dall'ordinanza <strong>Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2026, n. 17577</strong>, con cui la Suprema Corte ha consolidato il <strong>principio di onnicomprensività del TEG</strong> e respinto la tesi difensiva del "principio di simmetria". Il giudice milanese non innova: applica un orientamento di legittimità appena ribadito. Ne parliamo <a href="/sentenze/cassazione-17577-2026-onnicomprensivita-teg-istruzioni-banca-italia">in questo approfondimento</a>.</p>
<p><strong>Riguarda le polizze CPI in quanto tali.</strong> La decisione ha ad oggetto prestiti personali, ma il ragionamento sulle CPI è direttamente trasferibile ai <a href="/blog/rimborso-polizza-abbinata-finanziamento-auto">finanziamenti auto con polizza abbinata</a>, che condividono esattamente la stessa architettura contrattuale: stesso giorno, stesso intermediario, premio dentro l'importo finanziato.</p>
<h2>Il collegamento con il filone torinese</h2>
<p>La pronuncia milanese si inserisce in un quadro già delineato dal Tribunale di Torino, che con la <a href="/sentenze/ca-auto-bank-fca-bank-sentenza-torino-2796-2024">sentenza n. 2796/2024 ha condannato CA Auto Bank (già FCA Bank)</a> a restituire oltre 9.600 euro proprio per aver escluso il costo assicurativo dal calcolo del tasso: TEG reale al 24,31% contro una soglia del 16,45%.</p>
<p>Due tribunali diversi, in due regioni diverse, che arrivano alla stessa conclusione su uno schema contrattuale identico: è questo che rende il quadro solido, più della singola sentenza.</p>
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<h2>Riferimenti</h2>
<ul> <li>Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, sentenza n. 5918 del 13 luglio 2026</li> <li>Art. 644 Codice penale – usura</li> <li>Art. 1815, comma 2, Codice civile</li> <li>Legge 108/1996 – tassi soglia trimestrali</li> </ul>
<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e si basano su provvedimenti giudiziari pubblici. Ogni contratto di finanziamento presenta caratteristiche proprie e va valutato singolarmente: l'esito di un giudizio non è mai automaticamente replicabile in un altro. Questo articolo non costituisce consulenza legale.</em></p>