<h2>Due cause, un giorno, la stessa motivazione</h2> <p>Il <strong>7 maggio 2026</strong> il <strong>Giudice di Pace di Torino, Sezione 02</strong>, ha deciso due cause contro <strong>Santander Consumer Bank</strong> con la stessa motivazione. Le pubblichiamo insieme, perché la parte di diritto è identica e cambiano solo i contratti:</p> <table> <tr><th>Causa</th><th>Contratto</th><th>Rate residue</th><th>Condanna</th></tr> <tr><td>R.G. 15132/2023</td><td>stipulato nel dicembre 2013</td><td><strong>71 su 120</strong></td><td><strong>5.200,00</strong></td></tr> <tr><td>R.G. 21209/2023</td><td>stipulato nel novembre 2016</td><td><strong>46 su 120</strong></td><td><strong>1.793,08</strong></td></tr> </table> <p>In entrambi i casi si tratta di <strong>cessione del quinto dello stipendio</strong> estinta anticipatamente, con richiesta di rimborso dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In entrambi la banca si è limitata a chiedere <strong>il rigetto per infondatezza</strong> nel merito, proponendo in via subordinata il criterio della <strong>curva degli interessi</strong>.</p> <p>Totale riconosciuto nelle due cause: <strong>6.993,08 euro</strong>, più le spese di entrambe.</p>
<h2>Il cuore della motivazione: perché la provvigione dell'intermediario si restituisce</h2> <p>La sentenza riprende un passaggio del <strong>Tribunale di Torino, ordinanza del 20 marzo 2023</strong>, che è il ragionamento più chiaro che abbiamo incontrato su questo punto.</p> <p>Il «costo totale del credito» <strong>comprende non solo le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo</strong>: per includerle basta che il finanziatore <strong>ne abbia conoscenza</strong>. A maggior ragione vi rientra il costo che il terzo chiede al finanziatore e che questo <strong>ribalta sul cliente</strong>, come la commissione di agenzia o di intermediazione.</p> <p>E qui arriva l'argomento decisivo: non c'è una ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio dagli altri costi gestionali della banca, perché l'attività svolta — <em>«acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione contratti»</em> — è una <strong>fase ineliminabile della concessione di credito</strong>.</p> <p>Decidere se gestirla con il personale di filiale o esternalizzarla a mediatori e agenti è una <strong>tipica valutazione imprenditoriale</strong> di costi e benefici. Allo stesso modo è una scelta della banca presentare al cliente un onere specifico per la provvigione <strong>oppure includerlo negli interessi</strong>.</p> <p>Da cui la conclusione: caduta con Lexitor la distinzione fra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata, il corollario dell'autonomia organizzativa della banca <em>«non può che essere l'indifferenza del consumatore»</em>, che ha diritto di conteggiare anche la provvigione al mediatore ai fini della riduzione.</p> <p><strong>In pratica: come la banca si organizza internamente non è un problema del cliente.</strong> Se quel costo è stato messo a suo carico, rientra nel conto.</p>
<h2>Un anticipo finanziario, non un costo consumato</h2> <p>C'è una precisazione che vale la pena isolare, perché risponde all'obiezione più comune — «quella commissione era dovuta alla firma e si è esaurita lì».</p> <p>Pretendere la commissione di intermediazione al momento della conclusione del contratto <strong>non è illegittimo</strong>. Ma non può avere altro effetto che quello di una <strong>anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto</strong>. Da qui l'obbligo di restituire le quote non maturate in caso di estinzione anticipata.</p> <p>Non è un costo «consumato»: è un costo <strong>pagato prima</strong>. Sono due cose diverse.</p>
<h2>La clausola è nulla, e viene sostituita automaticamente</h2> <p>Sul piano delle norme la sentenza mette in fila quattro appigli:</p> <ul> <li><strong>articolo 33, comma 2, lettera b), del Codice del consumo</strong>: si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di <strong>escludere o limitare i diritti del consumatore</strong>;</li> <li><strong>articolo 35, comma 2</strong>: in caso di dubbio sul senso di una clausola, <strong>prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore</strong>;</li> <li><strong>articolo 127, comma 1, TUB</strong>: l'articolo 125-sexies è derogabile <strong>solo in senso più favorevole al cliente</strong>;</li> <li><strong>articolo 127, comma 2, TUB</strong>: le nullità <em>«operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice»</em>.</li> </ul> <p>La clausola che esclude la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari è dunque <strong>nulla per contrarietà a norma inderogabile</strong>. E non resta un vuoto: viene <strong>automaticamente sostituita, ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile</strong>, con la norma imperativa che <strong>già al momento della firma</strong> — per la <strong>natura dichiarativa della sentenza Lexitor</strong> — imponeva la restituzione di tutti i costi, compresi quelli <em>up front</em>.</p> <p>È il punto che smonta l'obiezione sulla data del contratto: la Lexitor non ha creato una regola nuova nel 2019, ha <strong>dichiarato</strong> che cosa significava una norma che esisteva già.</p>
<h2>Perché l'articolo 11-octies è stato dichiarato incostituzionale</h2> <p>La motivazione ricostruisce il meccanismo, e conviene conoscerlo perché è l'ossatura di quasi tutte queste cause.</p> <p>L'articolo 11-octies della legge n. 106/2021 aveva recepito il principio della Lexitor — rimborso sia dei costi <em>recurring</em> sia di quelli <em>up front</em> — ma <strong>ne aveva limitato l'efficacia ai soli contratti successivi al 25 luglio 2021</strong>, mantenendo per quelli anteriori la ripetibilità dei soli costi <em>recurring</em>.</p> <p>Il risultato era ottenuto con un <strong>rinvio alle norme secondarie della Banca d'Italia</strong>, che avallavano la lettura restrittiva. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale proprio quel rinvio: quelle norme secondarie <em>«cristallizzano una determinata interpretazione dell'art. 125-sexies»</em>, e imporne l'applicazione equivale ad <strong>attribuire per legge alla norma precedente il solo significato compatibile con esse</strong>, cioè un contenuto <em>«difforme a quanto statuito nella sentenza Lexitor»</em>.</p> <p>La frase della Corte che riassume tutto: la Corte di giustizia <em>«non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva»</em>.</p>
<h2>«Restante durata» riguarda il calcolo, non il tipo di costo</h2> <p>La lettura dell'articolo 16 della direttiva 2008/48 è quella teleologica: va garantita <strong>l'effettività</strong> del diritto alla riduzione ed <strong>evitato di concedere all'intermediario margini di manovra</strong> per ridurlo o vanificarlo. Lo impone anche l'<strong>articolo 22, paragrafo 3</strong>, della stessa direttiva, che obbliga gli Stati a impedire che le tutele siano <strong>eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti</strong>.</p> <p>Di conseguenza l'espressione <strong>«restante durata del contratto» va riferita alle modalità di calcolo del rimborso, non alla tipologia dei costi</strong>. Sono quindi ripetibili tutte le voci comprese nel costo totale del credito — articolo 3, lettera g) — <strong>incluse quelle che non dipendono dalla durata</strong>.</p> <p>E poiché le sentenze interpretative della Corte di giustizia <strong>vincolano il giudice nazionale</strong>, ogni lettura diversa va esclusa.</p>
<h2>Il criterio di calcolo, e perché non la curva degli interessi</h2> <p>Il <strong>pro rata temporis</strong> è preferito perché <strong>più semplice</strong>, <strong>più controllabile dal consumatore</strong> e <strong>più conforme allo spirito della Lexitor</strong>, visto che <em>«il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista»</em> (Tribunale di Napoli n. 810/2020; Tribunale di Torino n. 2118/2023).</p> <p>Si aggiungono due ragioni pratiche: il <strong>contratto stesso</strong>, all'articolo 4, prevedeva che la quota di rimborso fosse calcolata in proporzione <em>«all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»</em>; e la banca <strong>non ha contestato il conteggio</strong>, limitandosi a proporre in subordine un metodo diverso.</p>
<h2>Le condanne</h2> <p>In entrambe le cause il giudice ha accertato il diritto del cliente <strong>alla retrocessione di tutti i costi non maturati</strong> e ha condannato Santander Consumer Bank alla restituzione — <strong>5.200,00 euro</strong> nella prima, <strong>1.793,08 euro</strong> nella seconda — oltre interessi.</p> <p>Le <strong>spese</strong>, identiche nella struttura: <strong>1.265,00 euro</strong> di compensi (236 studio, 252 introduttiva, 352 trattazione, 425 decisionale), <strong>125,00 euro</strong> di esposti, oltre al 15% di spese generali, CPA e IVA. In più, <strong>le spese di avvio della mediazione</strong> — 190,32 euro in un caso, 48,80 nell'altro — anch'esse a carico della banca.</p>
<h2>Cosa si porta a casa da queste sentenze</h2> <p><strong>Anche le spese di mediazione si recuperano.</strong> Il tentativo obbligatorio costa, e quel costo segue la soccombenza come il resto.</p> <p><strong>Il contratto del 2013 vale come quello del 2016.</strong> Le due cause decise lo stesso giorno hanno contratti a tre anni di distanza, uno ben prima della legge del 2021: la motivazione è la stessa, perché il diritto non è nato nel 2021.</p> <p><strong>Più presto si estingue, più alta è la quota.</strong> Il contratto del 2013 era stato chiuso con 71 rate residue e ha reso 5.200 euro; quello del 2016 con 46 rate residue e ne ha resi 1.793. A parità di regole, la differenza la fa quanto mancava alla scadenza.</p>