Roma: cinque clienti, due ricorsi congiunti e 10.527 euro da IBL Banca

<h2>Due sentenze, cinque clienti, un unico orientamento</h2> <p>Il <strong>3 marzo 2026</strong> il <strong>Giudice di Pace di Roma, Sezione Seconda</strong>, ha deciso due cause contro <strong>IBL Banca</strong> promosse da <strong>RDQ Consulting S.r.l. in qualità di procuratore</strong> di più clienti insieme. Le pubblichiamo in un'unica scheda perché la motivazione è la stessa.</p> <table> <tr><th>Causa</th><th>Contratto</th><th>Piano</th><th>Riconosciuto</th></tr> <tr><td rowspan="3">R.G. 6569/2025</td><td>cliente 1</td><td>120 rate da 443,00</td><td><strong>2.062,80</strong></td></tr> <tr><td>cliente 2 &mdash; capitale lordo 35.208,00</td><td>108 rate da 326,00</td><td><strong>1.550,20</strong></td></tr> <tr><td>cliente 3 &mdash; capitale lordo 47.400,00</td><td>120 rate da 395,00, estinto dopo 50</td><td><strong>2.875,42</strong></td></tr> <tr><td rowspan="2">R.G. 6581/2025</td><td>cliente 4 &mdash; capitale lordo 23.616,00</td><td>96 rate da 246,00</td><td><strong>1.906,90</strong></td></tr> <tr><td>cliente 5 &mdash; capitale lordo 32.280,00</td><td>120 rate da 269,00</td><td><strong>2.132,21</strong></td></tr> <tr><td colspan="3"><strong>Totale riconosciuto nelle due cause</strong></td><td><strong>10.527,53</strong></td></tr> </table> <p>In tutti i casi si trattava di <strong>cessione del quinto dello stipendio</strong> estinta anticipatamente, e la richiesta riguardava le due voci più pesanti: <strong>commissioni di intermediazione</strong> e <strong>spese di istruttoria</strong>, calcolate col criterio <em>pro rata temporis</em>.</p>

<h2>Un solo ricorso per più clienti: si può</h2> <p>IBL ha eccepito l'<strong>inammissibilità del ricorso presentato in forma congiunta</strong>. L'eccezione è stata rigettata, con una motivazione pratica che vale la pena citare: si tratta di risolvere <strong>questioni identiche dal punto di vista giuridico</strong> e, <em>&laquo;anzi, presentando un ricorso congiunto si evita di moltiplicare il contenzioso&raquo;</em>.</p> <p>È un punto che conta per chi ha una pratica di importo modesto: più posizioni possono viaggiare in un'unica causa, con un solo contributo e un solo fascicolo.</p>

<h2>&laquo;La società non ha il potere di agire&raquo;: respinto</h2> <p>Nella prima causa la banca ha contestato anche la <strong>carenza di legittimazione attiva</strong> della società ricorrente, per mancanza di rappresentanza sostanziale e processuale e per difetto di valida procura.</p> <p>Il giudice ha disatteso l'eccezione: i clienti avevano conferito alla società <strong>un mandato di rappresentanza processuale proprio contro IBL Banca</strong>. E richiama la Cassazione: <em>&laquo;Ai fini del conferimento del potere di rappresentanza processuale è sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta, non richiedendo l'articolo 77 c.p.c. ulteriori requisiti formali&raquo;</em> (<strong>Cassazione civile, Sezione III, 16 settembre 2025, n. 25361</strong>).</p>

<h2>L'incompetenza per valore, di nuovo respinta</h2> <p>Come in quasi tutte queste cause, la banca ha chiesto che il giudizio andasse al Tribunale. Il giudice applica gli stessi criteri:</p> <ul> <li>si guarda al <strong>valore della domanda espressa nell'atto introduttivo</strong>, ai sensi dell'<strong>articolo 10 del codice di procedura civile</strong>;</li> <li>l'<strong>articolo 14</strong> ricollega il valore alla somma indicata o dichiarata dall'attore, e in mancanza la causa <strong>si presume di competenza del giudice adito</strong>;</li> <li>si discute della validità di clausole il cui valore è <strong>inferiore a 10.000 euro</strong>, <strong>non essendo in discussione l'intero contratto</strong>.</li> </ul>

<h2>Le clausole sono nulle: la norma è derogabile solo in favore del cliente</h2> <p>La sentenza richiama un'ordinanza del <strong>Tribunale di Roma dell'8 febbraio 2023</strong> (R.G. 17200/22): le clausole con cui l'istituto ha escluso il diritto del cliente al rimborso di quei costi <em>&laquo;devono certamente ritenersi nulle in quanto contrastanti sia con l'art. 125 TUB [...] e 125-sexies TUB, trattandosi di norme derogabili solo in senso più favorevole al cliente (art. 127 TUB)&raquo;</em>.</p> <p>È il perno di tutta la materia: la banca può scrivere nel contratto condizioni <strong>migliori</strong> di quelle di legge, non peggiori. Una clausola che riduce il diritto al rimborso è nulla a prescindere da quanto sia chiara.</p>

<h2>Il criterio, e l'argomento che chiude la discussione</h2> <p>IBL chiedeva, in via subordinata, che l'eventuale rimborso fosse calcolato col metodo del <strong>costo ammortizzato</strong>. Rigettato.</p> <p>Il criterio applicato è quello di <strong>competenza economica</strong>, il <em>pro rata temporis</em>: i costi sostenuti si dividono per il numero delle rate dovute e si moltiplicano per quelle residue. In assenza di specifiche previsioni contrattuali è <em>&laquo;di certo più conforme alla tutela del consumatore&raquo;</em>.</p> <p>E qui arriva l'osservazione che vale più di tutte, perché ribalta l'onere sulla banca: <strong>le diverse ipotesi di calcolo andavano prospettate al cliente al momento della stipula</strong>, <em>&laquo;onde consentire allo stesso di valutarli e calcolare l'esatto importo del costo del finanziamento anche in caso di estinzione anticipata&raquo;</em>.</p> <p>In altre parole: non si può tacere il metodo di calcolo alla firma e poi, anni dopo, invocarne uno meno favorevole al cliente.</p>

<h2>Da quando corrono gli interessi</h2> <p>Nella seconda causa il giudice precisa un punto tecnico: gli interessi decorrono <strong>dalla data della domanda</strong>, in aderenza ai criteri dell'<strong>articolo 2036, comma 2, del codice civile</strong>, perché va <strong>esclusa la malafede</strong> della banca al momento dell'incasso delle somme.</p> <p>È la stessa logica che si ritrova in altre sentenze: quando l'istituto ha trattenuto le somme in un quadro interpretativo allora discusso, non c'è malafede e gli interessi non retroagiscono al momento dell'incasso. Dove invece c'è un reclamo documentato, gli interessi possono partire da quella data.</p>

<h2>Le condanne e le spese</h2> <p>In entrambe le cause il giudice ha accolto le domande di ciascun cliente separatamente, condannando IBL Banca a corrispondere a ognuno il proprio importo <strong>calcolato secondo il criterio pro rata temporis</strong>, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.</p> <p>Le <strong>spese</strong> seguono la soccombenza, liquidate secondo il D.M. 55/2014 e il D.M. 147/2022: <strong>1.191,80 euro</strong> complessivi nella prima causa, <strong>947,90 euro</strong> nella seconda (di cui 125,00 di spese e 822,90 di compensi), oltre rimborso forfettario del 15%, cassa e IVA.</p>

<h2>Cosa si portano a casa queste due sentenze</h2> <p><strong>Il ricorso congiunto funziona.</strong> Cinque posizioni in due cause, con eccezioni di inammissibilità respinte e la motivazione che lo definisce un modo di <em>evitare</em> di moltiplicare il contenzioso. Per pratiche da uno o due mila euro è la differenza fra farle e lasciarle perdere.</p> <p><strong>La durata non è sempre 120 rate.</strong> Fra i cinque contratti ce n'è uno da 96 rate e uno da 108: il calcolo della quota non goduta si fa sul piano effettivo, non su una durata standard.</p> <p><strong>Il metodo di calcolo si doveva dire alla firma.</strong> È l'argomento più efficace contro il costo ammortizzato: se la banca non ha mai spiegato al cliente come avrebbe calcolato il rimborso, non può scegliere dopo il metodo che le conviene.</p>