<h2>Il Caso</h2><p>Due clienti avevano stipulato ciascuno un finanziamento con TerFinance S.p.A. (oggi ViViBanca), rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione in 120 rate mensili. Il primo contratto aveva un importo lordo di 37.560 euro, con rate da 313 euro; il secondo, stipulato nel 2018, un importo lordo di 49.320 euro, con rate da 411 euro. Entrambi sono stati estinti in anticipo: il primo quando restavano 72 rate su 120, il secondo con 71 rate residue.</p><p>I clienti hanno agito insieme davanti al Giudice di Pace di Torino, tramite la società di assistenza a cui avevano conferito mandato, chiedendo la restituzione degli interessi non maturati e dei costi riferibili al periodo successivo all'estinzione, per ciascun contratto.</p><h2>Le eccezioni della banca</h2><p>ViViBanca ha chiesto il rigetto della domanda e ha sollevato due questioni. Il giudice le ha respinte entrambe.</p><ul><li><strong>Sospensione.</strong> La banca chiedeva di attendere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il giudice ha ritenuto che la giurisprudenza, nazionale ed europea, sia ormai consolidata e che la pendenza di un rinvio non possa tradursi in una dilazione che resterebbe interamente a carico del consumatore.</li><li><strong>Provvigioni dell'intermediario.</strong> La banca sosteneva di non dover rispondere delle commissioni spettanti all'intermediario. Il giudice ha richiamato il principio per cui il costo totale del credito comprende anche i compensi richiesti da un terzo, se il finanziatore ne ha conoscenza: la commissione di intermediazione pagata al momento della conclusione del contratto è un'anticipazione di un onere che per competenza è distribuito sull'intera durata, e va restituita per la parte non maturata in caso di estinzione anticipata. Sono richiamate, in senso conforme, decisioni della Corte d'appello di Torino (5 giugno 2025, n. 485; 8 settembre 2025, n. 729).</li></ul><h2>La Decisione</h2><p>I contratti rientrano nell'art. 125-sexies T.U.B. nella versione precedente alla modifica del 2021, da leggere secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-383/18 (Lexitor): la riduzione del costo totale del credito riguarda tutti i costi a carico del consumatore, senza distinguere tra costi che dipendono dalla durata e costi pagati una tantum. Il giudice richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.</p><p>La clausola che esclude la ripetibilità dei costi relativi alle attività preliminari è stata ritenuta nulla per contrarietà a una norma inderogabile (artt. 33 del Codice del consumo e 127 T.U.B.) e sostituita dalla norma imperativa (art. 1419, secondo comma, c.c.).</p><p>Per il calcolo il giudice ha applicato il criterio proporzionale (<em>pro rata temporis</em>), ritenuto più semplice, più controllabile dal consumatore e più conforme allo spirito di Lexitor. La banca non aveva contestato il conteggio dei ricorrenti: si era limitata a proporre in subordine un criterio diverso.</p><table><thead><tr><th>Contratto</th><th>Importo lordo</th><th>Rate residue su 120</th><th>Importo riconosciuto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primo contratto</td><td>37.560,00 €</td><td>72</td><td>2.948,95 €</td></tr><tr><td>Secondo contratto</td><td>49.320,00 €</td><td>71</td><td>2.500,28 €</td></tr><tr><td><strong>Totale</strong></td><td></td><td></td><td><strong>5.449,23 €</strong></td></tr></tbody></table><h2>Il Risultato</h2><p>ViViBanca è stata condannata a restituire 2.948,95 euro al primo cliente e 2.500,28 euro al secondo, per un totale di 5.449,23 euro, con gli interessi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo. Le spese di lite sono state poste a carico della banca: 1.265 euro di compensi e 125 euro di esborsi, oltre al 15% di spese generali, CPA e IVA come per legge. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 ottobre 2026 e decisa il 24 ottobre 2026 (R.G. 1856/2025).</p><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Tre punti pratici. Primo: la commissione pagata all'intermediario del credito è un costo del finanziamento e, per la parte non maturata, va restituita anche se non è stata incassata dalla banca. Secondo: un rinvio pregiudiziale pendente non basta per rinviare la causa a tempo indeterminato. Terzo: il calcolo proporzionale sulle rate residue è semplice da verificare sul proprio conteggio estintivo. Come per ogni decisione di merito, la sentenza non è generalizzabile: ogni contratto va letto sul proprio conteggio.</p><p>Vuoi sapere se hai diritto a un rimborso? Prova il <a href="/calcolatore">calcolatore</a> oppure <a href="/richiedi-rimborso">richiedi la verifica del tuo contratto</a>.</p>