<h2>Il caso</h2> <p>Un <strong>mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto</strong> sottoscritto il <strong>24 gennaio 2014</strong> con <strong>ViViBanca</strong>: capitale lordo <strong>28.800,00 euro</strong>, <strong>120 rate da 240 euro</strong>, TAN del <strong>5,20%</strong>.</p> <p>Alla firma sono state trattenute quattro voci:</p> <table> <tr><th>Voce</th><th>Importo trattenuto</th></tr> <tr><td>Commissioni di gestione (lett. D)</td><td>1.202,45</td></tr> <tr><td>Commissioni di rete esterna (lett. F)</td><td><strong>1.152,00</strong></td></tr> <tr><td>Commissioni di attivazione (lett. C)</td><td><strong>1.077,43</strong></td></tr> <tr><td>Spese di istruttoria (lett. E)</td><td><strong>450,00</strong></td></tr> </table> <p>Il <strong>netto effettivamente erogato</strong> è stato di <strong>18.522,69 euro</strong> su 28.800 di montante.</p> <p>Il cliente ha estinto anticipatamente <strong>dopo 55 rate su 120</strong>: restavano <strong>65 rate</strong>.</p>
<h2>Il contratto diceva già quali costi non avrebbe restituito</h2> <p>Qui la clausola è particolarmente esplicita, e per questo utile da leggere. L'<strong>articolo 8 del contratto</strong> e il <strong>punto 4 del modulo SECCI</strong> disciplinavano l'estinzione anticipata prevedendo che fossero soggette a restituzione <strong>soltanto le commissioni di gestione</strong> — la voce D — ed <strong>escludendo espressamente</strong> la rimborsabilità di attivazione, istruttoria e commissioni di rete esterna.</p> <p>In sede di conteggio estintivo la banca ha fatto esattamente quello che il contratto diceva: ha stornato <strong>2.030,12 euro</strong> di interessi non maturati e <strong>641,25 euro</strong> di commissioni di gestione. Sulle altre tre voci, <strong>nulla</strong>.</p>
<h2>Un reclamo, un ABF favorevole, e sei anni</h2> <p>Il percorso prima della causa è documentato passo per passo, e vale la pena ripercorrerlo:</p> <ul> <li><strong>5 dicembre 2019</strong>: reclamo alla banca;</li> <li><strong>17 dicembre 2019</strong>: riscontro negativo;</li> <li><strong>27 ottobre 2020</strong>: l'<strong>Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli</strong>, accoglie parzialmente la domanda;</li> <li>la banca <strong>non ottempera</strong> alla decisione dell'ABF;</li> <li><strong>21 luglio 2026</strong>: sentenza di condanna.</li> </ul> <p>È il secondo caso, fra quelli che pubblichiamo, in cui una decisione favorevole dell'Arbitro viene semplicemente ignorata dall'intermediario. La pronuncia dell'ABF <strong>non è un titolo esecutivo</strong>: se non viene rispettata, l'unica strada che resta è il giudice.</p>
<h2>La richiesta di sospendere il processo, respinta</h2> <p>Prima di entrare nel merito ViViBanca aveva chiesto di <strong>sospendere il giudizio ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile</strong>. Il dispositivo apre proprio con il <strong>rigetto</strong> di quell'istanza.</p> <p>È una mossa che si ritrova in molte di queste cause: serve a congelare la pratica in attesa di pronunce pendenti davanti ad altri giudici. Qui non ha funzionato, e il giudice ha deciso nel merito.</p>
<h2>Le clausole sono nulle, su cinque fondamenti</h2> <p>La sentenza <strong>dichiara nulle</strong> le clausole dell'articolo 8 del contratto e del punto 4 del SECCI nella parte in cui limitano o escludono il rimborso dei costi <em>up front</em>. E lo fa richiamando un insieme di norme più ampio del solito:</p> <ul> <li><strong>articolo 1418 del codice civile</strong> e <strong>articolo 125-sexies TUB</strong>, per contrasto con norme imperative;</li> <li><strong>articoli 33 e 143 del Codice del consumo</strong>;</li> <li><strong>articolo 1341 del codice civile</strong>.</li> </ul> <p>Il presupposto è la <strong>Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022</strong>, che dichiarando illegittimo l'articolo 11-octies, comma 2, del decreto legge n. 73/2021 ha <strong>ripristinato la piena retrocedibilità di tutti i costi</strong> per i contratti di credito al consumo conclusi prima di quella legge — come questo, del 2014.</p> <p>Quanto alla sentenza europea <strong>C-555/21 (UniCredit Bank Austria)</strong>, è dichiarata inapplicabile: riguarda il credito immobiliare della direttiva 2014/17, mentre qui si tratta di credito al consumo soggetto alla direttiva 2008/48. La sentenza cita sul punto il <strong>Tribunale di Monza, Sezione I, n. 1856 del 21 agosto 2023</strong>.</p>
<h2>Il criterio: proporzionale lineare</h2> <p>In assenza di una <em>«legittima e trasparente ripartizione contrattuale dei singoli costi legati alle prestazioni rese nel tempo»</em>, la quota non maturata va determinata col <strong>pro rata temporis</strong>, definito qui <strong>criterio proporzionale lineare</strong>: il rapporto matematico diretto fra durata residua e durata originaria.</p> <p>È il parametro più idoneo a garantire l'effettiva riduzione del costo totale del credito, assicurando una restituzione proporzionale <strong>piena e immediata di tutti</strong> gli oneri anticipati, <em>up front</em> e <em>recurring</em>.</p> <p>Applicato alla frazione ineseguita di <strong>65 rate su 120</strong> e tenuto conto di quanto già stornato, il residuo dovuto è <strong>1.461,44 euro</strong>.</p>
<h2>La condanna</h2> <p>Il <strong>Giudice di Pace di Torino</strong>, con sentenza del <strong>21 luglio 2026</strong> (R.G. 15776/2024), ha:</p> <ul> <li><strong>rigettato</strong> l'istanza di sospensione ex articolo 295 c.p.c.;</li> <li><strong>dichiarato nulle</strong> le clausole che escludevano il rimborso dei costi <em>up front</em>;</li> <li><strong>condannato</strong> ViViBanca al pagamento di <strong>1.461,44 euro</strong>, oltre interessi legali <strong>dalla data del reclamo, il 5 dicembre 2019</strong>, al saldo effettivo;</li> <li><strong>condannato</strong> la banca alle spese: <strong>1.200,00 euro</strong> di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA, più <strong>125,00 euro</strong> di esposti.</li> </ul> <p>La sentenza è <strong>provvisoriamente esecutiva per legge</strong>.</p>
<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p><strong>Gli interessi possono decorrere dal reclamo, non dalla causa.</strong> Qui il reclamo è del dicembre 2019 e la sentenza del luglio 2026: sono sei anni e mezzo di interessi legali in più, su una condanna da 1.461 euro. La data in cui si scrive alla banca conta, e conviene farlo presto.</p> <p><strong>«Commissioni di rete esterna» è la provvigione dell'intermediario.</strong> Il nome cambia da contratto a contratto, ma la voce è sempre quella, e in questo contratto valeva 1.152 euro su 450 di istruttoria: quattro volte tanto.</p> <p><strong>Una clausola chiara non è per questo valida.</strong> Qui il contratto diceva nero su bianco quali costi non avrebbe restituito, e la banca si è comportata di conseguenza. Non è servito: la trasparenza riguarda la comprensibilità, non l'equilibrio fra diritti e obblighi.</p>