<h2>Il Caso</h2><p>Nell'aprile 2014 il cliente aveva stipulato con Ter Finance S.p.A., oggi <strong>ViViBanca S.p.A.</strong>, un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio: <strong>54.000 euro da restituire in 120 rate mensili da 450 euro</strong>.</p><p>Il costo del credito era di <strong>8.313,90 euro</strong>, ripartito in quattro voci indicate nel contratto:</p><ul><li>3.179,22 euro di commissioni di gestione</li><li>2.224,68 euro di commissione di attivazione</li><li>480,00 euro di spese di istruttoria</li><li><strong>2.430,00 euro di commissioni di rete esterna</strong></li></ul><p>Il 30 maggio 2019 il cliente ha estinto il finanziamento <strong>alla sessantesima rata su 120</strong>: esattamente a metà del piano. In sede di estinzione ViViBanca aveva restituito 1.580,02 euro a fronte di una quota non maturata di 4.156,80. La differenza — <strong>2.576,78 euro</strong> — è l'oggetto della causa.</p><h2>«Quelle commissioni non le abbiamo incassate noi»</h2><p>ViViBanca si è costituita eccependo in via preliminare il proprio <strong>difetto di legittimazione passiva</strong> limitatamente alle commissioni di rete esterna: quei 2.430 euro, sosteneva, erano stati incassati dagli agenti in attività finanziaria che avevano collocato il prodotto, non dalla banca. Chiederli a lei sarebbe stato chiederli al soggetto sbagliato.</p><p>È l'eccezione più frequente quando in contratto compare una voce intestata alla rete di vendita, e ha una sua apparente coerenza: il denaro, materialmente, è finito altrove.</p><p>Il giudice non l'ha accolta. La ragione sta nella struttura del rapporto: quella commissione <strong>è una voce del costo totale del credito, indicata nel contratto e posta a carico del cliente dalla banca</strong>. Che poi la banca la giri all'agente è un fatto interno alla filiera di distribuzione, che non riguarda il consumatore e non può ricadere su di lui. Diversamente, basterebbe esternalizzare il collocamento per rendere irripetibile una parte del costo.</p><h3>Perché la distinzione non regge più</h3><p>Il punto è stato affrontato in modo esplicito dal Tribunale di Torino e dalla Corte d'Appello di Torino, richiamati in motivazione. Dopo <em>Lexitor</em> <strong>la distinzione fra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata è caduta</strong>: tutte le componenti del costo totale del credito si riducono in proporzione alla vita residua del contratto. La provvigione al mediatore creditizio non fa eccezione, perché l'attività che remunera — acquisizione dei contatti, promozione, conclusione del contratto — è una fase ineliminabile della concessione del credito.</p><h2>La richiesta di sospensione</h2><p>In via pregiudiziale ViViBanca aveva chiesto la <strong>sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile</strong>, in attesa della decisione della causa pendente davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea <strong>C-239/2025</strong>.</p><p>È un'istanza che incontriamo sempre più spesso e il cui effetto pratico, se accolta, sarebbe di congelare le cause per il tempo necessario alla Corte europea a decidere: anni, non mesi. Il giudice l'ha respinta insieme a ogni altra istanza ed eccezione, e ha deciso nel merito.</p><h2>Gli interessi: la parte che si trascura</h2><p>La motivazione dedica un passaggio autonomo all'applicabilità dell'<strong>articolo 1284 quarto comma</strong> del codice civile, che prevede un tasso maggiorato dal momento della domanda giudiziale.</p><p>La questione è dibattuta: alcune pronunce della Cassazione ne avevano limitato la portata ai soli debiti di fonte contrattuale, escludendo quelli di fonte legale. Il giudice ha però aderito all'orientamento successivo, secondo cui la clausola di salvezza iniziale della norma serve a escluderne il carattere imperativo, non a delimitarne il campo di applicazione. Conseguenza: <strong>l'articolo 1284 quarto comma si applica ai debiti di valuta quale che ne sia la fonte</strong>, compresa l'obbligazione restitutoria dell'articolo 2033 del codice civile — cioè proprio la nostra.</p><p>Nel dispositivo gli interessi corrono su due fasce: al <strong>tasso legale dalla costituzione in mora</strong> fino alla domanda giudiziale, e al <strong>tasso maggiorato dalla domanda al saldo</strong>.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Torino, prima sezione civile, ha condannato ViViBanca S.p.A. al pagamento di <strong>2.576,78 euro</strong> — l'intero importo richiesto — oltre interessi secondo la doppia decorrenza appena descritta.</p><p>Le spese di lite sono state liquidate in <strong>1.089 euro per compensi e 125 euro per spese</strong>, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cassa.</p><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Torino, prima sezione civile</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 1381/2026, pubblicata il 5 giugno 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>ViViBanca S.p.A. (già Ter Finance S.p.A.)</td></tr><tr><th>Contratto</th><td>aprile 2014, 54.000 € in 120 rate da 450 €</td></tr><tr><th>Estinzione</th><td>30 maggio 2019, alla 60° rata su 120</td></tr><tr><th>Costo del credito</th><td>8.313,90 €</td></tr><tr><th>Già rimborsato dalla banca</th><td>1.580,02 €</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>2.576,78 €</strong> — il 100% del richiesto</td></tr><tr><th>Spese a carico della banca</th><td>1.214 € oltre accessori</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Il primo dato è aritmetico e vale la pena guardarlo da vicino. La banca in sede di estinzione aveva restituito 1.580,02 euro: non zero. <strong>Aveva restituito il 38% di quanto dovuto.</strong> È lo schema più insidioso, perché un rimborso parziale sembra un rimborso, e chi lo riceve difficilmente pensa di controllarlo. La differenza, in questo caso, era di 2.576,78 euro.</p><p>Il secondo riguarda la voce di costo contestata. Se nel tuo contratto compare una riga intitolata «commissioni di rete esterna», «provvigioni agente» o simili, è probabile che l'istituto la escluda dal conteggio estintivo sostenendo di non averla incassata. Questa sentenza, come altre prima, dice che <strong>non è un argomento opponibile al cliente</strong>: la voce è in contratto, è a suo carico, e rientra nel costo totale del credito.</p><p>Il terzo è il cambio di denominazione. Il contratto è stato firmato con Ter Finance e la causa si è svolta contro ViViBanca: <strong>la fusione o il cambio di ragione sociale non estingue il diritto</strong>, e non è una ragione per rinunciare a verificare un contratto degli anni passati.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>