Sentenza Favorevole: 2.576 € recuperati da ViViBanca a Torino

<h2>Il Caso</h2><p>Nell&apos;aprile 2014 il cliente aveva stipulato con Ter Finance S.p.A., oggi <strong>ViViBanca S.p.A.</strong>, un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio: <strong>54.000 euro da restituire in 120 rate mensili da 450 euro</strong>.</p><p>Il costo del credito era di <strong>8.313,90 euro</strong>, ripartito in quattro voci indicate nel contratto:</p><ul><li>3.179,22 euro di commissioni di gestione</li><li>2.224,68 euro di commissione di attivazione</li><li>480,00 euro di spese di istruttoria</li><li><strong>2.430,00 euro di commissioni di rete esterna</strong></li></ul><p>Il 30 maggio 2019 il cliente ha estinto il finanziamento <strong>alla sessantesima rata su 120</strong>: esattamente a metà del piano. In sede di estinzione ViViBanca aveva restituito 1.580,02 euro a fronte di una quota non maturata di 4.156,80. La differenza — <strong>2.576,78 euro</strong> — è l&apos;oggetto della causa.</p><h2>&laquo;Quelle commissioni non le abbiamo incassate noi&raquo;</h2><p>ViViBanca si è costituita eccependo in via preliminare il proprio <strong>difetto di legittimazione passiva</strong> limitatamente alle commissioni di rete esterna: quei 2.430 euro, sosteneva, erano stati incassati dagli agenti in attività finanziaria che avevano collocato il prodotto, non dalla banca. Chiederli a lei sarebbe stato chiederli al soggetto sbagliato.</p><p>È l&apos;eccezione più frequente quando in contratto compare una voce intestata alla rete di vendita, e ha una sua apparente coerenza: il denaro, materialmente, è finito altrove.</p><p>Il giudice non l&apos;ha accolta. La ragione sta nella struttura del rapporto: quella commissione <strong>è una voce del costo totale del credito, indicata nel contratto e posta a carico del cliente dalla banca</strong>. Che poi la banca la giri all&apos;agente è un fatto interno alla filiera di distribuzione, che non riguarda il consumatore e non può ricadere su di lui. Diversamente, basterebbe esternalizzare il collocamento per rendere irripetibile una parte del costo.</p><h3>Perché la distinzione non regge più</h3><p>Il punto è stato affrontato in modo esplicito dal Tribunale di Torino e dalla Corte d&apos;Appello di Torino, richiamati in motivazione. Dopo <em>Lexitor</em> <strong>la distinzione fra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata è caduta</strong>: tutte le componenti del costo totale del credito si riducono in proporzione alla vita residua del contratto. La provvigione al mediatore creditizio non fa eccezione, perché l&apos;attività che remunera — acquisizione dei contatti, promozione, conclusione del contratto — è una fase ineliminabile della concessione del credito.</p><h2>La richiesta di sospensione</h2><p>In via pregiudiziale ViViBanca aveva chiesto la <strong>sospensione del processo ai sensi dell&apos;articolo 295 del codice di procedura civile</strong>, in attesa della decisione della causa pendente davanti alla Corte di giustizia dell&apos;Unione europea <strong>C-239/2025</strong>.</p><p>È un&apos;istanza che incontriamo sempre più spesso e il cui effetto pratico, se accolta, sarebbe di congelare le cause per il tempo necessario alla Corte europea a decidere: anni, non mesi. Il giudice l&apos;ha respinta insieme a ogni altra istanza ed eccezione, e ha deciso nel merito.</p><h2>Gli interessi: la parte che si trascura</h2><p>La motivazione dedica un passaggio autonomo all&apos;applicabilità dell&apos;<strong>articolo 1284 quarto comma</strong> del codice civile, che prevede un tasso maggiorato dal momento della domanda giudiziale.</p><p>La questione è dibattuta: alcune pronunce della Cassazione ne avevano limitato la portata ai soli debiti di fonte contrattuale, escludendo quelli di fonte legale. Il giudice ha però aderito all&apos;orientamento successivo, secondo cui la clausola di salvezza iniziale della norma serve a escluderne il carattere imperativo, non a delimitarne il campo di applicazione. Conseguenza: <strong>l&apos;articolo 1284 quarto comma si applica ai debiti di valuta quale che ne sia la fonte</strong>, compresa l&apos;obbligazione restitutoria dell&apos;articolo 2033 del codice civile — cioè proprio la nostra.</p><p>Nel dispositivo gli interessi corrono su due fasce: al <strong>tasso legale dalla costituzione in mora</strong> fino alla domanda giudiziale, e al <strong>tasso maggiorato dalla domanda al saldo</strong>.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Torino, prima sezione civile, ha condannato ViViBanca S.p.A. al pagamento di <strong>2.576,78 euro</strong> — l&apos;intero importo richiesto — oltre interessi secondo la doppia decorrenza appena descritta.</p><p>Le spese di lite sono state liquidate in <strong>1.089 euro per compensi e 125 euro per spese</strong>, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cassa.</p><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Torino, prima sezione civile</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 1381/2026, pubblicata il 5 giugno 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>ViViBanca S.p.A. (gi&agrave; Ter Finance S.p.A.)</td></tr><tr><th>Contratto</th><td>aprile 2014, 54.000 &euro; in 120 rate da 450 &euro;</td></tr><tr><th>Estinzione</th><td>30 maggio 2019, alla 60&deg; rata su 120</td></tr><tr><th>Costo del credito</th><td>8.313,90 &euro;</td></tr><tr><th>Gi&agrave; rimborsato dalla banca</th><td>1.580,02 &euro;</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>2.576,78 &euro;</strong> &mdash; il 100% del richiesto</td></tr><tr><th>Spese a carico della banca</th><td>1.214 &euro; oltre accessori</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Il primo dato è aritmetico e vale la pena guardarlo da vicino. La banca in sede di estinzione aveva restituito 1.580,02 euro: non zero. <strong>Aveva restituito il 38% di quanto dovuto.</strong> È lo schema più insidioso, perché un rimborso parziale sembra un rimborso, e chi lo riceve difficilmente pensa di controllarlo. La differenza, in questo caso, era di 2.576,78 euro.</p><p>Il secondo riguarda la voce di costo contestata. Se nel tuo contratto compare una riga intitolata &laquo;commissioni di rete esterna&raquo;, &laquo;provvigioni agente&raquo; o simili, è probabile che l&apos;istituto la escluda dal conteggio estintivo sostenendo di non averla incassata. Questa sentenza, come altre prima, dice che <strong>non è un argomento opponibile al cliente</strong>: la voce è in contratto, è a suo carico, e rientra nel costo totale del credito.</p><p>Il terzo è il cambio di denominazione. Il contratto è stato firmato con Ter Finance e la causa si è svolta contro ViViBanca: <strong>la fusione o il cambio di ragione sociale non estingue il diritto</strong>, e non è una ragione per rinunciare a verificare un contratto degli anni passati.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>