<h2>Perché pubblichiamo anche questa</h2><p>Le sentenze raccolte in questo archivio sono quasi tutte accoglimenti integrali. Questa non lo è, e proprio per questo è utile leggerla: mostra <strong>quale variabile può ridurre l'importo recuperabile</strong>, e dove andarla a cercare prima di avviare una pratica.</p><h2>Il Caso</h2><p>Il cliente aveva estinto anticipatamente un finanziamento acceso con <strong>Sigla S.r.l.</strong>, chiedendo l'accertamento della violazione dell'articolo 125-sexies TUB e la restituzione di <strong>3.904,86 euro</strong>, oltre interessi ex articolo 1284 quarto comma del codice civile.</p><p>Il finanziamento era stato estinto <strong>dopo il pagamento della 48ª rata</strong>. A quella data, a fronte di interessi complessivi pattuiti per <strong>12.085,16 euro</strong>, residuavano interessi per <strong>4.649,99 euro</strong>.</p><h2>Il principio: confermato</h2><p>Sul fondamento del diritto la decisione non ha esitazioni, e richiama un'ordinanza molto recente della Corte di cassazione secondo cui <strong>anche l'originaria versione dell'articolo 125-sexies TUB</strong> va letta alla luce della sentenza <em>Lexitor</em> dell'11 settembre 2019 e dell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale, <strong>con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi cosiddetti up front</strong>, inclusi i costi di mediazione.</p><p>Sul <em>se</em>, dunque, non si discute: i costi anticipati vanno ridotti.</p><h2>Il criterio: qui cambia tutto</h2><p>La riduzione dell'importo non riguarda il diritto, ma il <strong>metodo di calcolo</strong>. E il giudice spiega perché in questo caso ha applicato quello meno favorevole.</p><p>Il secondo comma dell'articolo 125-sexies, nella formulazione introdotta nel 2021, limita l'ammontare del rimborso secondo <strong>il criterio del costo ammortizzato</strong>. La legge 10 agosto 2023 n. 103 ha esteso quel criterio anche ai contratti anteriori al 2021, stabilendo però una condizione precisa: esso si applica <strong>«ove non sia diversamente indicato dalle parti»</strong>.</p><p>Il rinvio è quindi al contratto. E nel caso di il cliente <strong>il contratto prevedeva espressamente il criterio del costo ammortizzato</strong>, all'articolo 13, per il rimborso delle commissioni ripetibili. Il giudice lo ha applicato, richiamando due sentenze del Tribunale di Treviso nello stesso senso.</p><h3>Il conto</h3><div><table><tbody><tr><th>Interessi complessivi del finanziamento</th><td>12.085,16 €</td></tr><tr><th>Interessi residui dopo la 48ª rata</th><td>4.649,99 €</td></tr><tr><th>Quota residua sul totale</th><td><strong>38,47%</strong></td></tr><tr><th>Riconosciuto in aggiunta a quanto già rimborsato</th><td><strong>2.266,49 €</strong></td></tr></tbody></table></div><p>Il criterio del costo ammortizzato, in sostanza, non divide i costi in proporzione ai mesi ma segue l'andamento degli interessi, che nei piani alla francese si concentrano nella prima parte del rimborso. Dopo 48 rate su un piano decennale restava il 38,47% degli interessi, non il 60% del tempo.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Conegliano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, ha condannato <strong>Sigla S.r.l.</strong> al pagamento di <strong>2.266,49 euro</strong>, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.</p><p>Le spese di lite sono state liquidate in 600,00 euro per competenze oltre contributo unificato, spese generali al 15%, cassa e IVA, e — <strong>in ragione del parziale accoglimento della domanda</strong> — poste per metà a carico della società e compensate per il residuo.</p><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Conegliano</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 186/2026, pubblicata il 1° settembre 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Sigla S.r.l.</td></tr><tr><th>Estinzione</th><td>dopo la 48ª rata</td></tr><tr><th>Richiesto</th><td>3.904,86 €</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>2.266,49 €</strong> — il 58%</td></tr><tr><th>Criterio applicato</th><td>costo ammortizzato (previsto in contratto)</td></tr><tr><th>Spese</th><td>600 €, compensate al 50%</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>La lezione sta in una clausola. <strong>La legge 103/2023 rinvia a quanto le parti hanno indicato nel contratto</strong>: se il contratto tace, si applica il costo ammortizzato; se il contratto dice qualcosa, vale quello che dice. Qui diceva costo ammortizzato, ed è stato applicato.</p><p>Ne discende una verifica concreta da fare prima di ogni valutazione: <strong>guardare se il contratto indica un criterio di rimborso per l'estinzione anticipata, e quale</strong>. Fra le sentenze di questo archivio ce n'è una, del Giudice di Pace di Torino, in cui il contratto prevedeva invece la restituzione dei costi «dovuti per la vita residuale del contratto», e il giudice ha applicato il criterio proporzionale proprio sulla base di quella formula. Stesso meccanismo, esito opposto.</p><p>Il secondo punto riguarda le aspettative. Una stima costruita sul criterio proporzionale è il limite superiore di quanto si può recuperare, non una previsione. <strong>Preferiamo che questo sia chiaro prima</strong>, e per la stessa ragione pubblichiamo anche gli accoglimenti parziali.</p><p>Resta il dato di fondo: anche applicando il criterio meno favorevole, la somma riconosciuta è di <strong>2.266,49 euro</strong> che l'istituto aveva trattenuto e non aveva restituito spontaneamente.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>