Accoglimento parziale: 2.266 € recuperati da Sigla a Conegliano

<h2>Perché pubblichiamo anche questa</h2><p>Le sentenze raccolte in questo archivio sono quasi tutte accoglimenti integrali. Questa non lo è, e proprio per questo è utile leggerla: mostra <strong>quale variabile può ridurre l&apos;importo recuperabile</strong>, e dove andarla a cercare prima di avviare una pratica.</p><h2>Il Caso</h2><p>Il cliente aveva estinto anticipatamente un finanziamento acceso con <strong>Sigla S.r.l.</strong>, chiedendo l&apos;accertamento della violazione dell&apos;articolo 125-sexies TUB e la restituzione di <strong>3.904,86 euro</strong>, oltre interessi ex articolo 1284 quarto comma del codice civile.</p><p>Il finanziamento era stato estinto <strong>dopo il pagamento della 48ª rata</strong>. A quella data, a fronte di interessi complessivi pattuiti per <strong>12.085,16 euro</strong>, residuavano interessi per <strong>4.649,99 euro</strong>.</p><h2>Il principio: confermato</h2><p>Sul fondamento del diritto la decisione non ha esitazioni, e richiama un&apos;ordinanza molto recente della Corte di cassazione secondo cui <strong>anche l&apos;originaria versione dell&apos;articolo 125-sexies TUB</strong> va letta alla luce della sentenza <em>Lexitor</em> dell&apos;11 settembre 2019 e dell&apos;interpretazione datane dalla Corte costituzionale, <strong>con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi cosiddetti up front</strong>, inclusi i costi di mediazione.</p><p>Sul <em>se</em>, dunque, non si discute: i costi anticipati vanno ridotti.</p><h2>Il criterio: qui cambia tutto</h2><p>La riduzione dell&apos;importo non riguarda il diritto, ma il <strong>metodo di calcolo</strong>. E il giudice spiega perché in questo caso ha applicato quello meno favorevole.</p><p>Il secondo comma dell&apos;articolo 125-sexies, nella formulazione introdotta nel 2021, limita l&apos;ammontare del rimborso secondo <strong>il criterio del costo ammortizzato</strong>. La legge 10 agosto 2023 n. 103 ha esteso quel criterio anche ai contratti anteriori al 2021, stabilendo però una condizione precisa: esso si applica <strong>&laquo;ove non sia diversamente indicato dalle parti&raquo;</strong>.</p><p>Il rinvio è quindi al contratto. E nel caso di il cliente <strong>il contratto prevedeva espressamente il criterio del costo ammortizzato</strong>, all&apos;articolo 13, per il rimborso delle commissioni ripetibili. Il giudice lo ha applicato, richiamando due sentenze del Tribunale di Treviso nello stesso senso.</p><h3>Il conto</h3><div><table><tbody><tr><th>Interessi complessivi del finanziamento</th><td>12.085,16 &euro;</td></tr><tr><th>Interessi residui dopo la 48&ordf; rata</th><td>4.649,99 &euro;</td></tr><tr><th>Quota residua sul totale</th><td><strong>38,47%</strong></td></tr><tr><th>Riconosciuto in aggiunta a quanto gi&agrave; rimborsato</th><td><strong>2.266,49 &euro;</strong></td></tr></tbody></table></div><p>Il criterio del costo ammortizzato, in sostanza, non divide i costi in proporzione ai mesi ma segue l&apos;andamento degli interessi, che nei piani alla francese si concentrano nella prima parte del rimborso. Dopo 48 rate su un piano decennale restava il 38,47% degli interessi, non il 60% del tempo.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Conegliano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, ha condannato <strong>Sigla S.r.l.</strong> al pagamento di <strong>2.266,49 euro</strong>, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.</p><p>Le spese di lite sono state liquidate in 600,00 euro per competenze oltre contributo unificato, spese generali al 15%, cassa e IVA, e — <strong>in ragione del parziale accoglimento della domanda</strong> — poste per metà a carico della società e compensate per il residuo.</p><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Conegliano</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 186/2026, pubblicata il 1&deg; settembre 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Sigla S.r.l.</td></tr><tr><th>Estinzione</th><td>dopo la 48&ordf; rata</td></tr><tr><th>Richiesto</th><td>3.904,86 &euro;</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>2.266,49 &euro;</strong> &mdash; il 58%</td></tr><tr><th>Criterio applicato</th><td>costo ammortizzato (previsto in contratto)</td></tr><tr><th>Spese</th><td>600 &euro;, compensate al 50%</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>La lezione sta in una clausola. <strong>La legge 103/2023 rinvia a quanto le parti hanno indicato nel contratto</strong>: se il contratto tace, si applica il costo ammortizzato; se il contratto dice qualcosa, vale quello che dice. Qui diceva costo ammortizzato, ed è stato applicato.</p><p>Ne discende una verifica concreta da fare prima di ogni valutazione: <strong>guardare se il contratto indica un criterio di rimborso per l&apos;estinzione anticipata, e quale</strong>. Fra le sentenze di questo archivio ce n&apos;è una, del Giudice di Pace di Torino, in cui il contratto prevedeva invece la restituzione dei costi &laquo;dovuti per la vita residuale del contratto&raquo;, e il giudice ha applicato il criterio proporzionale proprio sulla base di quella formula. Stesso meccanismo, esito opposto.</p><p>Il secondo punto riguarda le aspettative. Una stima costruita sul criterio proporzionale è il limite superiore di quanto si può recuperare, non una previsione. <strong>Preferiamo che questo sia chiaro prima</strong>, e per la stessa ragione pubblichiamo anche gli accoglimenti parziali.</p><p>Resta il dato di fondo: anche applicando il criterio meno favorevole, la somma riconosciuta è di <strong>2.266,49 euro</strong> che l&apos;istituto aveva trattenuto e non aveva restituito spontaneamente.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>