Torino: 3.279,97 euro da Santander, con 72 rate residue su 120

<h2>Il caso</h2> <p>Un <strong>mutuo contro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio</strong> sottoscritto il <strong>5 aprile 2013</strong> con <strong>Santander Consumer Bank</strong>, da restituire in <strong>120 quote mensili da 266 euro</strong>.</p> <p>Il cliente lo ha estinto anticipatamente quando <strong>residuavano 72 rate</strong>: sei anni di contratto mai goduti su dieci. La richiesta riguardava gli interessi non dovuti per l'estinzione anticipata e i costi non maturati.</p>

<h2>L'unica eccezione, sulla voce più grossa</h2> <p>Santander si è costituita eccependo in via preliminare il <strong>difetto di legittimazione passiva</strong> sulle <strong>provvigioni dell'intermediario finanziario</strong>, e nel merito chiedendo il rigetto per infondatezza.</p> <p>L'eccezione è stata <strong>respinta perché infondata</strong>, richiamando l'ordinanza del <strong>Tribunale di Torino del 20 marzo 2023</strong>: il &laquo;costo totale del credito&raquo; comprende non solo le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche <strong>quelle chieste da un terzo</strong>, essendo sufficiente che il finanziatore <strong>ne abbia conoscenza</strong>. A maggior ragione vi rientra il costo che il terzo chiede alla banca e che questa <strong>ribalta sul cliente</strong>, come la commissione di agenzia o di intermediazione.</p>

<h2>Il criterio era al punto 4 del SECCI</h2> <p>Sul metodo di calcolo la banca si è limitata a proporre in subordine un criterio diverso, <strong>senza contestare il conteggio</strong> prodotto col ricorso. E il giudice fa notare che il <em>pro rata temporis</em> <strong>era previsto al punto 4 del modulo SECCI</strong> allegato al contratto: il documento che la banca stessa consegna alla firma.</p> <p>Il criterio proporzionale viene preferito perché <strong>più semplice</strong>, <strong>più controllabile dal consumatore</strong> e <strong>più conforme allo spirito della sentenza Lexitor</strong>, dato che <em>&laquo;il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista&raquo;</em>.</p> <p>Le pronunce richiamate sono tre, tutte utili da conoscere: <strong>Tribunale di Napoli n. 810/2020</strong>, <strong>ordinanza del Tribunale di Torino n. 7855/2020</strong> e <strong>sentenza del Tribunale di Torino n. 1434/2020</strong>.</p>

<h2>Il quadro di diritto, in sintesi</h2> <p>La sentenza ripercorre il punto essenziale: il costo totale del credito dell'<strong>articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48</strong> comprende tutte le voci a carico del consumatore, <strong>incluse quelle che non dipendono dalla durata</strong>. Da qui l'<strong>irrilevanza della distinzione fra costi <em>recurring</em> e <em>up front</em></strong>: sono tutti rimborsabili in ragione della durata residua.</p> <p>E poiché le sentenze interpretative della Corte di giustizia <strong>vincolano il giudice nazionale</strong>, ogni lettura diversa del principio enunciato dalla Corte <strong>va esclusa</strong>.</p> <p>Sul metodo, la Corte europea non ha assimilato concettualmente le due categorie di costi, ma ha rilevato <strong>l'obiettiva difficoltà di distinguerle in concreto</strong>, concludendo che i costi sopportati dal consumatore — <strong>di qualsiasi natura</strong> — vanno ridotti in proporzione alla durata residua.</p>

<h2>La condanna</h2> <p>Il <strong>Giudice di Pace di Torino, Sezione 02</strong>, con sentenza del <strong>27 agosto 2025</strong> (R.G. 21965/2023), ha:</p> <ul> <li><strong>respinto</strong> l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;</li> <li><strong>accertato</strong> il diritto del cliente alla retrocessione di <strong>tutti</strong> i costi non maturati;</li> <li><strong>condannato</strong> Santander Consumer Bank alla restituzione di <strong>3.279,97 euro</strong>, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;</li> <li><strong>condannato</strong> la banca alle spese: <strong>1.265,00 euro</strong> di compensi (236 studio, 252 introduttiva, 352 trattazione, 425 decisionale) e <strong>125,00 euro</strong> di esposti, oltre al 15% di spese generali, CPA e IVA.</li> </ul>

<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p><strong>Il SECCI va recuperato insieme al contratto.</strong> È il foglio delle &laquo;informazioni europee di base sul credito ai consumatori&raquo;, e in molti contratti di cessione del quinto contiene al punto 4 proprio il criterio di calcolo del rimborso anticipato. Quando c'è, la discussione sul metodo è già chiusa in favore del cliente.</p> <p><strong>Non contestare i numeri è una scelta che pesa.</strong> Qui la banca ha discusso solo il metodo: i numeri del conteggio allegato al ricorso sono passati così come erano.</p>