<h2>Il caso</h2> <p>Una <strong>cessione del quinto dello stipendio</strong> sottoscritta il <strong>30 giugno 2014</strong> con <strong>Santander Consumer Bank</strong>, da rimborsare in <strong>120 rate da 350 euro</strong> ciascuna. La cliente l'ha estinta anticipatamente <strong>alla rata n. 48</strong>: ne restavano <strong>72 su 120</strong>, cioè sei anni di contratto mai goduti.</p> <p>La richiesta era di <strong>4.534,66 euro</strong> fra interessi, commissioni e costi, calcolati con il criterio <strong>pro rata temporis</strong> e al netto di quanto la banca aveva già restituito in sede di conteggio estintivo.</p>
<h2>Prima l'ABF, senza esito</h2> <p>Il percorso non è partito dal tribunale. La cliente aveva prima attivato la procedura davanti all'<strong>Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari</strong>, <strong>senza ottenere nulla</strong>. Solo dopo quell'esito negativo è stato depositato il ricorso davanti al Giudice di Pace, che ha accolto integralmente la domanda.</p> <p>È una circostanza che conviene conoscere: <strong>una decisione sfavorevole dell'ABF non chiude la pratica</strong>. L'Arbitro non è un giudice e la sua pronuncia non impedisce di rivolgersi all'autorità giudiziaria.</p>
<h2>La difesa della banca: «Lexitor è stata superata»</h2> <p>Santander ha impostato la causa su una tesi precisa: la sentenza <strong>Lexitor</strong> sarebbe stata superata dalla pronuncia della stessa Corte di giustizia nella <strong>causa C-555/21 del 9 febbraio 2023</strong>, che avrebbe limitato la restituzione ai soli costi <em>recurring</em>, escludendo quelli <em>up front</em> indipendenti dalla durata del rapporto. A conferma, la banca richiamava l'<strong>articolo 6-bis, comma 3, del D.P.R. n. 180/1950</strong>, a suo dire ancora applicabile.</p> <p>In subordine chiedeva che il conteggio fosse rifatto con il criterio del <strong>piano di ammortamento</strong> per gli interessi e con quello della <strong>curva degli interessi</strong> per i costi iniziali. E sulle due voci piu’ pesanti — <strong>premio assicurativo e provvigioni all'agente in attività finanziaria</strong> — eccepiva il <strong>difetto di legittimazione passiva</strong>: costi fissi iniziali previsti in favore dell'intermediario e percepiti da soggetti terzi, rispetto ai quali la banca sarebbe stata <em>mero accipiens</em>.</p>
<h2>Perché la sentenza europea sui mutui non c'entra</h2> <p>Il giudice smonta la tesi principale in modo lineare. La <strong>C-555/21</strong> — la cosiddetta «Lexitor immobiliare» — verte sull'interpretazione dell'<strong>articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE</strong>, che riguarda i <em>«contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali»</em>. Il contratto in causa non aveva nulla a che fare con un immobile: <strong>nessuna attinenza</strong>.</p> <p>Non solo. Quella pronuncia <strong>fa espressamente salvi i principi affermati dalla Lexitor</strong>, limitandosi a dire che non valgono per i crediti immobiliari, i quali presentano differenze considerevoli: <em>implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo dell'ente creditizio</em>.</p> <p>Trattandosi qui di <strong>credito al consumo e non di mutuo immobiliare</strong>, la C-555/21 non rileva. E cade con essa anche il richiamo all'articolo 6-bis del D.P.R. n. 180/1950, davanti alle statuizioni della Corte di giustizia e della Corte costituzionale.</p>
<h2>Il quadro che si applica davvero</h2> <p>Due pronunce, lette insieme.</p> <p>La <strong>Lexitor</strong> (11 settembre 2019) ha stabilito che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE va interpretato nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito <strong>include tutti i costi posti a carico del consumatore</strong>, <strong>comprese le provvigioni al mediatore creditizio</strong>, che costituiscono anch'esse un normale costo gestionale ribaltato sul consumatore. La Corte si è appoggiata al considerando 39 della direttiva e alla definizione dell'articolo 3, lettera g): il «costo totale del credito» comprende <em>tutti</em> i costi — interessi, commissioni, imposte e ogni altra spesa, escluse quelle notarili — <strong>senza alcuna limitazione relativa alla durata</strong>.</p> <p>La <strong>Corte costituzionale n. 263/2022</strong> ha poi dichiarato l'illegittimità dell'articolo 11-octies, comma 2, del decreto legge n. 73/2021, limitatamente alle parole <em>«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»</em>. Il diritto alla riduzione proporzionale di <strong>tutti</strong> i costi vale quindi <strong>anche per i contratti conclusi prima della legge n. 106/2021</strong>.</p> <p>Conclusione: la distinzione fra costi <em>up front</em> irripetibili e costi <em>recurring</em>, come prospettata dalla banca, risulta <strong>del tutto priva di fondamento</strong>.</p> <p>Poiché l'articolo 125-sexies TUB è la fedele trasposizione interna dell'articolo 16 della direttiva, va interpretato in modo conforme ad essa. Il giudice richiama sul punto il <strong>Tribunale di Torino n. 1434/2020</strong>: l'obbligo di interpretazione conforme vincola tutti gli organi dello Stato, giudici compresi, e l'interpretazione del diritto comunitario resa dalla Corte di giustizia ha <strong>efficacia <em>ultra partes</em> ed <em>erga omnes</em></strong>, costituendo ulteriore fonte del diritto dell'Unione.</p>
<h2>La clausola che escludeva il rimborso è nulla</h2> <p>Il contratto, alla <strong>clausola 11</strong> e con rinvio all'<strong>articolo 4 del modulo SECCI</strong>, escludeva espressamente la ripetibilità di alcune voci. Non serve a nulla.</p> <p>Quelle clausole, nella parte in cui escludono il rimborso di costi sostenuti in caso di estinzione anticipata, sono <strong>illegittime e nulle ai sensi dell'articolo 33 del Codice del consumo</strong>, perché determinano a carico del consumatore <strong>un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi</strong> derivanti dal contratto, oltre a violare l'articolo 125-sexies TUB.</p>
<h2>«Non siamo noi a dover restituire polizza e provvigioni»</h2> <p>L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata giudicata <strong>priva di pregio</strong>, con due argomenti.</p> <p>Il primo: polizza assicurativa e provvigioni all'agente <strong>sono ricomprese nel costo totale del credito</strong> sostenuto dal consumatore, e riguardano attività svolte in una fase <em>«ineliminabile ed imprescindibile ai fini della concessione del credito»</em>. Rientrano quindi fra le voci da rimborsare.</p> <p>Il secondo, decisivo: <strong>legittimato passivo è l'altro contraente</strong>, cioè la banca, <strong>che ne ha incassato il corrispettivo al momento della sottoscrizione</strong>. Chi ha trattenuto quelle somme sul netto erogato risponde verso il cliente, e si rivarrà eventualmente sui terzi per proprio conto.</p>
<h2>Il criterio di calcolo era scritto nel contratto della banca</h2> <p>È il passaggio piu’ elegante della sentenza, e il piu’ facile da riusare.</p> <p>Il giudice aderisce all'orientamento del <strong>Tribunale di Torino, sezione I civile, n. 5965/2024</strong>, secondo cui il criterio di calcolo da applicare è <strong>quello contrattualmente pattuito dalle parti</strong>. E qui il contratto diceva una cosa precisa: il <strong>pro rata temporis</strong> era <strong>espressamente previsto</strong> dall'articolo 11 del contratto di finanziamento e dal <strong>paragrafo 4 del modulo SECCI</strong>.</p> <p>Non solo per le voci che la banca riconosceva come restituibili: il pro rata era menzionato <strong>anche per quelle che il contratto dichiarava non restituibili</strong>. Da cui l'osservazione del giudice: <em>non si comprende come tale criterio non debba essere seguito anche per il calcolo delle poste non rimborsabili secondo il contratto, ma che lo sono in base alla sentenza Lexitor e alla pronuncia della Corte costituzionale n. 263/22</em>.</p> <p>In altre parole: <strong>la banca aveva scelto lei il pro rata temporis, scrivendolo nel proprio contratto e nel proprio SECCI. Non può poi invocare la curva degli interessi quando il pro rata le conviene meno.</strong></p> <p>Per lo stesso motivo sono privi di pregio i richiami al piano di ammortamento: in caso di estinzione anticipata si applica l'articolo 4 del SECCI, che <strong>disciplina specificamente quell'ipotesi</strong>.</p>
<h2>La condanna e gli interessi</h2> <p>Il Giudice di Pace di Torino ha accolto integralmente la domanda e ha condannato Santander Consumer Bank a rimborsare <strong>4.534,66 euro</strong>.</p> <p>Sugli interessi la sentenza distingue due periodi:</p> <ul> <li><strong>dalla data di estinzione del finanziamento alla domanda giudiziale</strong>: interessi legali ordinari, articolo 1284, comma 1, del codice civile;</li> <li><strong>dalla domanda al saldo</strong>: il tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali dall'articolo 1284, comma 4, del codice civile.</li> </ul> <p>La ragione è di sistema: la condanna si fonda sulla <strong>nullità delle previsioni contrattuali</strong> per contrarietà alla normativa nazionale e ai principi di fonte europea, e da qui l'applicazione del saggio maggiorato, secondo la Cassazione (ordinanza n. 61/2023).</p> <p>Le <strong>spese di lite</strong> seguono la soccombenza: <strong>1.089 euro</strong> di onorari e <strong>125 euro</strong> di esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, liquidate secondo il D.M. n. 147/2022 ai valori medi dello scaglione fra 1.101 e 5.200 euro.</p>
<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p>Tre punti concreti.</p> <p><strong>Il SECCI è un documento da leggere.</strong> Quel foglio che si firma insieme al contratto, e che quasi nessuno rilegge, può contenere il criterio di calcolo che vincola la banca. Qui è stato l'argomento vincente.</p> <p><strong>Un no dell'ABF non è una porta chiusa.</strong> Questa pratica era stata respinta dal Collegio di Bari, e davanti al giudice ha ottenuto il 100% di quanto chiesto.</p> <p><strong>La tesi «Lexitor è superata» è una difesa standard, e si batte.</strong> La C-555/21 riguarda i mutui immobiliari e lo dice espressamente: non ha nulla da dire su una cessione del quinto.</p>