Sentenza Favorevole: 1.305 € recuperati da Santander a Torino

<h2>Il Caso</h2><p>Il cliente aveva stipulato con Santander Consumer Bank, nel maggio 2014, un finanziamento con <strong>cessione pro solvendo del quinto dello stipendio</strong>, da rimborsare in 120 rate mensili da 215 euro. Ha estinto anticipatamente il contratto quando <strong>restavano ancora 72 rate</strong> — sei anni di finanziamento che non sarebbero mai stati pagati.</p><p>La domanda, portata davanti al Giudice di Pace di Torino, sezione seconda, chiedeva la restituzione dei costi dovuti per la residua vita del contratto. Santander si è costituita chiedendo il rigetto per infondatezza.</p><h2>Il punto che decide la causa</h2><p>C&apos;è una frase, nella motivazione, che vale più di tutte le altre:</p><blockquote><p>&laquo;Parte convenuta non ha contestato il conteggio proposto dall&apos;attore, essendosi limitata, in via di subordine, a proporre un diverso criterio di calcolo.&raquo;</p></blockquote><p>La banca, cioè, non ha detto che le cifre fossero sbagliate. Ha detto che andavano calcolate in un altro modo. È una differenza processuale sostanziale: se i numeri non vengono contestati in modo specifico, il giudice non ha ragione di rifarli, e la discussione si riduce a quale dei due criteri applicare.</p><h3>Pro rata temporis o curva degli interessi</h3><p>I due criteri portano a risultati molto diversi. Il <strong>pro rata temporis</strong> divide i costi per la durata e restituisce la quota corrispondente ai mesi non goduti. La <strong>curva degli interessi</strong>, o costo ammortizzato, concentra invece i costi nella prima parte del piano: applicata a un contratto estinto a metà, lascia da restituire molto meno.</p><p>Il giudice ha scelto il primo, e le ragioni che ha dato sono tre: è <strong>più semplice</strong>, è <strong>più controllabile dal consumatore</strong>, ed è più conforme allo spirito della sentenza <em>Lexitor</em>, che muove dal riconoscimento che il consumatore si trova in posizione di inferiorità rispetto al professionista quanto a potere di negoziazione. Nella stessa direzione vanno le ordinanze del Tribunale di Torino richiamate in motivazione.</p><h2>La commissione di intermediazione</h2><p>Santander aveva contestato anche la restituzione delle <strong>provvigioni spettanti all&apos;agente intermediario</strong>, sostenendo che non fossero costi propri del finanziamento.</p><p>Il giudice ha richiamato l&apos;ordinanza del Tribunale di Torino del 20 marzo 2023, che affronta esattamente questo punto. La definizione di &laquo;costo totale del credito&raquo; comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, <strong>ma anche quelle chieste da un terzo</strong> di cui il finanziatore abbia conoscenza. E a maggior ragione comprende la prestazione che il terzo chiede al finanziatore e che questo ribalta sul cliente — cioè, appunto, la commissione di agenzia.</p><p>Il ragionamento prosegue con un passaggio che merita di essere letto per intero, perché smonta l&apos;argomento alla radice: promuovere il prodotto, acquisire i contatti e concludere i contratti è <strong>una fase ineliminabile della concessione di credito</strong>. Che la banca la gestisca con il personale di filiale o la esternalizzi a mediatori e agenti è una scelta organizzativa sua. Al consumatore quella scelta deve restare indifferente.</p><p>La conclusione: chiedere la commissione al momento della firma non è illegittimo, ma non può avere altro effetto che l&apos;<strong>anticipazione finanziaria di un onere che per competenza si distribuisce sull&apos;intera durata</strong>. Se il contratto finisce prima, la quota non maturata torna indietro.</p><h2>E i premi assicurativi</h2><p>Stessa sorte per le difese sui costi assicurativi. Ai sensi dell&apos;articolo 16 della direttiva 2008/48/CE e dell&apos;articolo 125-sexies TUB, il finanziatore deve conteggiare nella riduzione del debito residuo <strong>anche l&apos;ammontare dei premi assicurativi non goduti</strong>, secondo la formula proporzionale.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Torino ha accertato il diritto del ricorrente alla retrocessione degli interessi e di tutti i costi non maturati, e ha condannato Santander Consumer Bank alla restituzione di <strong>1.305,00 euro</strong>, oltre interessi ex articolo 1284 quarto comma del codice civile dalla domanda al saldo.</p><p>Le spese di lite, poste a carico della banca, sono state liquidate in <strong>1.265 euro per compensi</strong> (236 per la fase di studio, 252 per l&apos;introduttiva, 352 per la trattazione, 425 per la decisionale) oltre 125 euro di esborsi, spese generali al 15%, cassa e IVA.</p><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Torino, sezione seconda</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 1375/2026, pubblicata il 4 giugno 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Santander Consumer Bank S.p.A.</td></tr><tr><th>Contratto</th><td>maggio 2014, 120 rate da 215 &euro;</td></tr><tr><th>Estinzione</th><td>con 72 rate ancora da pagare</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>1.305,00 &euro;</strong></td></tr><tr><th>Spese a carico della banca</th><td>1.390 &euro; oltre accessori</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Le spese di lite liquidate a carico della banca — <strong>1.390 euro fra compensi ed esborsi</strong> — superano l&apos;importo restituito al cliente. È un dato che spiega l&apos;economia di questo contenzioso meglio di qualunque commento: per l&apos;istituto, resistere fino alla sentenza su una pratica di poco più di mille euro costa più che pagare.</p><p>L&apos;altro elemento utile è la sequenza difensiva. Le argomentazioni sulle provvigioni dell&apos;agente e sui premi assicurativi tornano quasi identiche in decine di comparse: sono testo standard, non valutazioni del singolo rapporto. Sapere in anticipo che verranno sollevate, e che sono già state respinte altrove, cambia il modo in cui si legge la prima risposta negativa dell&apos;istituto.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a>.</p>