Sentenza Favorevole: 1.142 € recuperati da Santander a Siracusa

<h2>Il Caso</h2><p>Nel maggio 2016 il cliente aveva stipulato con <strong>Santander Consumer Bank</strong> un finanziamento per un importo complessivo lordo di <strong>54.240 euro, da rimborsare in 120 rate da 452 euro</strong>. Lo ha estinto anticipatamente con decorrenza 30 settembre 2022.</p><p>La domanda portata davanti al Giudice di Pace di Siracusa riguardava <strong>1.142,00 euro</strong> a titolo di rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione non maturate.</p><h2>La prima eccezione: &laquo;la procura non è valida&raquo;</h2><p>Prima ancora di discutere il merito, Santander ha contestato la <strong>nullità della procura alle liti</strong> conferita: un&apos;eccezione che, se accolta, avrebbe chiuso la causa in rito, senza che il giudice arrivasse a esaminare il conteggio.</p><p>È un&apos;obiezione che si incontra quando il consumatore non agisce direttamente ma tramite un mandatario. Il giudice l&apos;ha ritenuta infondata: <strong>dalla documentazione prodotta emerge che il mandato a RDQ Consulting S.r.l. era stato regolarmente conferito</strong>.</p><p>Vale la pena registrarlo perché indica dove si gioca una parte della partita. Gli istituti non contestano soltanto il diritto: contestano la legittimazione a farlo valere, la competenza del giudice adito, la procedibilità della domanda. Sono eccezioni che non entrano nel merito e che, quando funzionano, evitano la discussione sul conteggio.</p><h2>Il punto giuridico: perché il &laquo;non li ho incassati io&raquo; non regge</h2><p>Santander contestava poi la propria <strong>legittimazione passiva</strong> rispetto alle commissioni di intermediazione, sostenendo che fossero state percepite dall&apos;agente che aveva collocato il finanziamento.</p><p>La risposta del giudice è la più solida che abbiamo incontrato su questo punto, perché non si fonda su un&apos;interpretazione ma sul <strong>testo della norma</strong>.</p><p>Il nuovo articolo 125-sexies TUB sancisce in modo inequivocabile la legittimazione passiva dell&apos;istituto finanziatore <strong>anche rispetto al rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula</strong> — mediatore, agente, intermediario del credito, compagnia assicurativa. E lo fa introducendo, come contrappeso, un meccanismo preciso:</p><blockquote><p>Salvo diversa pattuizione fra il finanziatore e l&apos;intermediario del credito, <strong>il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell&apos;intermediario del credito</strong> per la quota dell&apos;importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l&apos;attività di intermediazione del credito.</p></blockquote><p>Il ragionamento è chiuso. La legge ha già previsto che sia la banca a restituire e che sia poi la banca, se vuole, a rivalersi sull&apos;agente. <strong>Il recupero della provvigione è un problema fra la banca e la sua rete di vendita, non fra la banca e il cliente.</strong> Che l&apos;istituto eserciti o meno il regresso è una sua scelta commerciale, e non può riflettersi su chi ha diritto al rimborso.</p><p>Il giudice ha fatto propria sul punto una sentenza del Tribunale di Catania, richiamando anche altre decisioni dello stesso ufficio nello stesso senso.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Siracusa, pronunciando ai sensi dell&apos;articolo 281-sexies terzo comma del codice di procedura civile, ha condannato <strong>Santander Consumer Bank</strong> al pagamento di <strong>1.142,00 euro</strong>, oltre interessi legali <strong>dalla data di pagamento dell&apos;estinzione anticipata</strong>.</p><p>La banca è stata condannata anche alle spese processuali, liquidate in <strong>925,00 euro</strong> complessivi — 800,00 per compensi e 125,00 per spese — oltre spese generali, cassa e IVA.</p><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Siracusa, sezione unica</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 1018/2026, pubblicata il 4 settembre 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Santander Consumer Bank S.p.A.</td></tr><tr><th>Contratto</th><td>maggio 2016, 54.240 &euro; lordi in 120 rate da 452 &euro;</td></tr><tr><th>Estinzione</th><td>con decorrenza 30 settembre 2022</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>1.142,00 &euro;</strong> &mdash; l&apos;intero richiesto</td></tr><tr><th>Spese a carico della banca</th><td>925,00 &euro; oltre accessori</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p><strong>Il diritto di regresso è l&apos;argomento definitivo.</strong> Quando un istituto risponde che le commissioni di intermediazione non le ha incassate lui, la risposta sta nella norma stessa che gli consente di recuperarle dall&apos;agente. Il legislatore ha previsto proprio quella situazione e ha deciso che il consumatore si rivolge a un solo interlocutore.</p><p>L&apos;importo di questa causa è fra i più contenuti del nostro archivio, e proprio per questo è utile: <strong>le spese di lite poste a carico della banca, 925 euro, sfiorano quanto restituito al cliente</strong>. Nessuna pratica è troppo piccola per essere verificata, perché il costo del giudizio non lo sopporta chi ha ragione.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>