<h2>Il Caso</h2><p>Nel maggio 2016 il cliente aveva stipulato con <strong>Santander Consumer Bank</strong> un finanziamento per un importo complessivo lordo di <strong>54.240 euro, da rimborsare in 120 rate da 452 euro</strong>. Lo ha estinto anticipatamente con decorrenza 30 settembre 2022.</p><p>La domanda portata davanti al Giudice di Pace di Siracusa riguardava <strong>1.142,00 euro</strong> a titolo di rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione non maturate.</p><h2>La prima eccezione: «la procura non è valida»</h2><p>Prima ancora di discutere il merito, Santander ha contestato la <strong>nullità della procura alle liti</strong> conferita: un'eccezione che, se accolta, avrebbe chiuso la causa in rito, senza che il giudice arrivasse a esaminare il conteggio.</p><p>È un'obiezione che si incontra quando il consumatore non agisce direttamente ma tramite un mandatario. Il giudice l'ha ritenuta infondata: <strong>dalla documentazione prodotta emerge che il mandato a RDQ Consulting S.r.l. era stato regolarmente conferito</strong>.</p><p>Vale la pena registrarlo perché indica dove si gioca una parte della partita. Gli istituti non contestano soltanto il diritto: contestano la legittimazione a farlo valere, la competenza del giudice adito, la procedibilità della domanda. Sono eccezioni che non entrano nel merito e che, quando funzionano, evitano la discussione sul conteggio.</p><h2>Il punto giuridico: perché il «non li ho incassati io» non regge</h2><p>Santander contestava poi la propria <strong>legittimazione passiva</strong> rispetto alle commissioni di intermediazione, sostenendo che fossero state percepite dall'agente che aveva collocato il finanziamento.</p><p>La risposta del giudice è la più solida che abbiamo incontrato su questo punto, perché non si fonda su un'interpretazione ma sul <strong>testo della norma</strong>.</p><p>Il nuovo articolo 125-sexies TUB sancisce in modo inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore <strong>anche rispetto al rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula</strong> — mediatore, agente, intermediario del credito, compagnia assicurativa. E lo fa introducendo, come contrappeso, un meccanismo preciso:</p><blockquote><p>Salvo diversa pattuizione fra il finanziatore e l'intermediario del credito, <strong>il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito</strong> per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.</p></blockquote><p>Il ragionamento è chiuso. La legge ha già previsto che sia la banca a restituire e che sia poi la banca, se vuole, a rivalersi sull'agente. <strong>Il recupero della provvigione è un problema fra la banca e la sua rete di vendita, non fra la banca e il cliente.</strong> Che l'istituto eserciti o meno il regresso è una sua scelta commerciale, e non può riflettersi su chi ha diritto al rimborso.</p><p>Il giudice ha fatto propria sul punto una sentenza del Tribunale di Catania, richiamando anche altre decisioni dello stesso ufficio nello stesso senso.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Siracusa, pronunciando ai sensi dell'articolo 281-sexies terzo comma del codice di procedura civile, ha condannato <strong>Santander Consumer Bank</strong> al pagamento di <strong>1.142,00 euro</strong>, oltre interessi legali <strong>dalla data di pagamento dell'estinzione anticipata</strong>.</p><p>La banca è stata condannata anche alle spese processuali, liquidate in <strong>925,00 euro</strong> complessivi — 800,00 per compensi e 125,00 per spese — oltre spese generali, cassa e IVA.</p><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Siracusa, sezione unica</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 1018/2026, pubblicata il 4 settembre 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Santander Consumer Bank S.p.A.</td></tr><tr><th>Contratto</th><td>maggio 2016, 54.240 € lordi in 120 rate da 452 €</td></tr><tr><th>Estinzione</th><td>con decorrenza 30 settembre 2022</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>1.142,00 €</strong> — l'intero richiesto</td></tr><tr><th>Spese a carico della banca</th><td>925,00 € oltre accessori</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p><strong>Il diritto di regresso è l'argomento definitivo.</strong> Quando un istituto risponde che le commissioni di intermediazione non le ha incassate lui, la risposta sta nella norma stessa che gli consente di recuperarle dall'agente. Il legislatore ha previsto proprio quella situazione e ha deciso che il consumatore si rivolge a un solo interlocutore.</p><p>L'importo di questa causa è fra i più contenuti del nostro archivio, e proprio per questo è utile: <strong>le spese di lite poste a carico della banca, 925 euro, sfiorano quanto restituito al cliente</strong>. Nessuna pratica è troppo piccola per essere verificata, perché il costo del giudizio non lo sopporta chi ha ragione.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>