<h2>Il Caso</h2><p>Roberta aveva stipulato un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote dello stipendio con IBL Banca nel 2017 per un capitale lordo di €36.000, da restituire in 120 rate mensili da €300,00. Dopo 48 rate pagate, ha estinto anticipatamente il finanziamento. La banca aveva rimborsato solo €2.755,81 per interessi non maturati, omettendo di restituire le quote non scadute dei costi collegati al credito.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Verbania ha respinto l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da IBL Banca e ha applicato la sentenza Lexitor della CGUE, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022 e la recentissima Cassazione n. 13328/2026, confermando il diritto al rimborso di tutti i costi up front con criterio pro rata temporis.</p><h2>Il Risultato</h2><p>IBL Banca è stata condannata a restituire €2.362,80 oltre agli interessi legali e alle spese di lite.</p>