<h2>Il Caso</h2><p>Roberta aveva stipulato un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote dello stipendio con IBL Banca nel 2017 per un capitale lordo di €36.000, da restituire in 120 rate mensili da €300,00. Dopo 48 rate pagate, ha estinto anticipatamente il finanziamento. La banca aveva rimborsato solo €2.755,81 per interessi non maturati, omettendo di restituire le quote non scadute dei costi collegati al credito.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Verbania ha respinto l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da IBL Banca e ha applicato la sentenza Lexitor della CGUE, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022 e la recentissima Cassazione n. 13328/2026, confermando il diritto al rimborso di tutti i costi up front con criterio pro rata temporis.</p><h2>Il Risultato</h2><p>IBL Banca è stata condannata a restituire €2.362,80 oltre agli interessi legali e alle spese di lite.</p> <h2>Testo integrale della sentenza</h2> <p>Di seguito il testo della decisione del Giudice di Pace di Verbania, R.G. 1296/2024, depositata il 15 giugno 2026. I dati personali della ricorrente — nome, codice fiscale, residenza e numero di contratto — sono stati omessi; resta integrale tutto ciò che ha rilievo giuridico.</p> <details class="sentenza-integrale"> <summary>Apri il testo integrale (anonimizzato)</summary> <p>N.RG 1296 / 2024</p> <p>REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p> <p>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Verbania</p> <p>Sezione A1 SEZIONE UNICA</p> <p>Il Giudice di Pace di Verbania Dott. KATIA RUZZA, ha pronunciato la seguente</p> <p>SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. n. 1296 / 2024 vertente tra R.S., [dati anagrafici e residenza omessi] c.f. [C.F. OMESSO] e per essa il suo procuratore R.D.Q. CONSULTING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Paolo Chianta, con sede legale in Frascati (RM), Via Di Grotte</p> <p>Portella 12, CF. 02878320593, in qualità di procuratore e rappresentante sostanziale e processuale come da procura allegata al seguente atto1, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Sgandurra Gradante (C.F. [C.F. OMESSO], posta elettronica certificata: [pec omessa]) -RICORRENTE- contro</p> <p>IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (breviter IBL), corrente in Via XX</p> <p>Settembre n. 30 Roma (C.F. 00452550585), agente in persona del suo procuratore speciale Avv. Debora Littara (CF [C.F. OMESSO]) responsabile del Servizio contenzioso e rec lami – giusta procura per atto Notar Marco Anellino di Roma del</p> <p>11/05/2021 repertorio 7971/ raccolta 6451 - elettivamente domiciliata presso la pec [pec omessa] dell’Avv. Luca Paoletti (C.F. [C.F. OMESSO]) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Maddalena Marchesi</p> <p>-RESISTENTE-</p> <p>CONCLUSIONI DELLE PARTI</p> <p>Per l'attore “previ gli incombenti del caso in accoglimento dei motivi esposti contrariis reiectis, Nel merito: - accertare la violazione dell’art.125 sexies TUB da parte della resistente nonché l’indebito arricchimento perpetrato in sede di estinzione anticipata del fi nanziamento oggetto di causa per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la resistente a risarcire il danno patrimoniale patito dalla R.S., corrispondendo alla rappresentante R.D.Q.</p> <p>CONSULTING S.r.l. l’importo complessivo di €. 2.362,80 o il diverso importo - anche inferiore - da liquidarsi in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dall’estinzione e/o dalla data di introduzione della domanda giudiziale. In ogni caso: - Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%) sull’importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.</p> <p>Per la convenuta “Voglia la S.V. Ill.ma adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e verificata la trasparenza e correttezza di IBL Banca SpA: - In via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare l’incompetenza per valore del</p> <p>Giudice di Pac e adito ex art. 9 e 38 c.p.c. e conseguentemente dichiarare la competenza del Tribunale civile di Verbania, con conseguente condanna alle spese del presente giudizio; - in via principale di merito, rigettare, per la ragioni esposte in narrativa, tutte le d omande attoree perché infondate in fatto e per l’effetto dichiarare che nulla è dovuto da IBL Banca SpA alla R.S., e per essa il suo procuratore R.D.Q. CONSULTING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore a qualsiasi titolo per il contratto di finanziamento n. [omesso] anticipatamente estinto; - - In subordine nel merito, nel caso in cui la domanda attorea venga anche solo parzialmente accolta: 1. escludere comunque dal computo del dovuto i costi di intermediazione, stante il difetto di legittimazione passiva in capo a IBL Banca S.p.a. 2. rigettare comunque la richiesta di applicazione degli interessi moratori ex art. 1284 co. 4/5 c.c.; 3. determinare le somme dovut e alla R.S., e per essa il suo procuratore R.D.Q. CONSULTING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore con il metodo di riduzione progressivo utilizzato per gli interessi corrispettivi; Condannare in ogni caso la R.S., e per essa il suo procuratore R.D.Q. CONSULTING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di tutte le spese di lite, competenze ed onorari, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA Con riserva di ogni eventuale mezzo istruttorio che si rendesse necessario in corso di causa.</p> <p>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE (art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009- art. 132 cpc-)</p> <p>Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.</p> <p>Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente assumeva che in data 12.05.2017 stipulava “contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro -solvendo di quote dello stipendio” n. [omesso] con IBL Banca S.p.A. doc.2 per capitale lordo di €. 36.000,00 da restituire ratealmente in 120 quote della pensione uguali mensili e consecutive per €. 300,00 cadauna; con previsione dei seguenti oneri SIP)Spese istruttoria : €. 680,00; B)Costi di intermediazione : €. 3.258,00 , e che quindi l’importo totale del credito, era pari ad €. 24.802,57; Inoltre, il summenzionato contratto prevedeva - all’art. 4 - il diritto del consumatore ad estinguere anticipatamente il mutuo. Che la ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il prestito oggetto della presente causa dopo 48 rate su 120 complessive pattuite; ed a seguito della predetta estinzione anticipata, la società resistente ha omesso di rimborsare e/o stornare le quote non scadute dei costi collegati al credito, trattenuti anticipatamente al momento dell’erogazione e conteggiati nel cd. “montante lordo” del prestito, e specificamente ha decurtato il solo seguente importo: €. 2.755,81 per interessi non maturati; in violazione art</p> <p>125 sexies TUB Al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo, pertanto, la ricorrente ha il diritto di ricevere ai fini restitutori la somma di €.</p> <p>2.362,80. Chiede quindi la condanna della banca convenuta alla restituzione dell’importo come conteggiato</p> <p>Si costituiva IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. chiedendo in via preliminare l’incompetenza per valore del Giudice di Pace, atteso che il valore della controversia ex adverso promossa è di molto superiore alla soglia di competenza dello stesso. Nel merito il rigetto o in via subordinata escludere comunque dal computo del dovuto i costi di intermediazione, stante il difetto di legittimazione passiva in capo a IBL Banca S.p.a. 2. rigettare comunque la richiesta di applicazione degli interessi mo ratori ex art. 1284 co. 4/5 c.c.; 3. determinare le somme dovute alla R.S., e per essa il suo procuratore R.D.Q. CONSULTING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore con il metodo di riduzione progressivo utilizzato per gl i interessi corrispettivi</p> <p>A fondamento ha assunto che n on devono essere oggetto di rimborso i costi chiaramente indicati nel SECCI contrattuale come prodromici alla stipula (i.e. le spese di istruttoria e costi d’intermediazione), in quanto essi non potrebbero essere rimborsati dal finanziatore, senza per ciò stesso determinare un indebito oggettivo e ingiustificato arricchimento a favore del consumatore. Per lo stesso motivo non devono essere oggetto di rimborso i costi corrisposti a soggetti terzi, quali in primis gli oneri dell’intermediario del credito. Il c.d. “costo di intermediazione” infatti è un costo accessorio e facoltativo, non obbligatorio per ottenere il credito alle condizioni Ancora assume che i principi della sentenza Lexitor (Corte</p> <p>Giustizia Europea 11.09.2019 resa in interpretazione art 16 .1 Direttiva UE</p> <p>2008/48 statuente - In caso di estinzione anticipata di un contratto di prestito verso cessione del quinto o di credito personale il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi posti a carico del consumatore a prescindere dalla natura di pagamenti di durata o istantanei) non siano applicabili e rilevando che la recente legge 23 luglio 2021 n 106 che ha modificato il disposto di cui all’art 125 sexies TUB non sia applicabile retroattivamente ma solo ai contratti successivi al 25 luglio 2021 e che ai finanziamenti dietro cessione del quinto sia applicabile l’indirizzo espresso dalla CGUE nella causa C- 555/21 ove in caso di rimborso anticipato del contratto di credito, la corte specifica che il paragrafo 2 dell’articolo 25 della Direttiva 2014/17/UE, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende solo gli interessi e le spese in funzione della durata del credito e non tutti i costi posti a suo carico, essendovi una sostanziale coincidenza del testo tra articoli che disciplinano il rimborso anticipato (rispettivamente art. 16 Dir.</p> <p>2008/48/CE e art. 25 Dir. 2014/17/UE) nelle Direttive sul credito ai consumatori e sul credito immobiliare ai consumatori ; che quindi i presidi normativi della</p> <p>Direttiva 2014/17/UE - tali da giustificare il solo rimborso in estinzione anticipata degli interessi e delle spese in funzione della durata del credito - sono presenti in forma identica anche nella Direttiva 2008/48/CE</p> <p>La causa istruita documentalmente è stata rinviata per precisazione conclusioni e trattenuta a decisione __________</p> <p>Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di incompetenza per valore.</p> <p>La stessa deve essere disattesa come di seguito motivato</p> <p>Come correttamente evidenziato da parte ricorrente , la Suprema Corte di</p> <p>Cassazione (Cassazione civile sez. I, 21/01/2005, n. 1338), ha affermato che “ ai fini della competenza per valore della cause per il pagamento di somme di denaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto è richiesto dalla parte e non all’oggetto dell’accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente l ogico per decidere del fondamento della domanda, con la conseguenza che la sola eccezione del convenuto in ordine alla validità dell’intero rapporto contrattuale sul quale è basata la domanda non produce l’effetto che alla causa debba attribuirsi il valore dell’intero rapporto”4. Precisando sempre la Suprema Corte che “occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa”</p> <p>Nel caso in esame la domanda riguarda la restituzione dell’importo di €. 2.362,80 rientrante pienamente nella competenza del giudice adito ________________</p> <p>Venendo al merito si osserva quanto di seguito</p> <p>Per affrontare le eccezioni sollevate dalle parti occorre preliminarmente procedere ad una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, facendo letterale richiamo alla recente pronuncia della Corte costituzionale 263 del 22.12.2022 che in tal senso ha proceduto ad una disamina razionale e puntuale delle disposizioni</p> <p>Nella stessa invero si legge che il 23 aprile 2008 veniva approvata la direttiva</p> <p>2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che abroga va la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986 , tale normativa adottava una “tecnica di armonizzazione piena” sicchè (art 22) “gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite” Tra le norme armonizzate si distingue l’art 16 paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».</p> <p>Tale diritto alla riduzione si riferisce al “ costo totale del credito ” Il concetto di costo totale del credito è ricavabile dall’art 3 paragrafo 1 lettera g), ed include</p> <p>«tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte» Sempre all’art 16 viene previsto a favore di chi ha concesso il credito, il « diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso e (paragrafo 4, lettera b), si rinviene la previsione per gli</p> <p>Stati membri di poter derogare alla normativa disponendo che il creditore possa</p> <p>«eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2</p> <p>Nell'ordinamento italiano, la direttiva 2008/48/CE è stata attuata con il d.lgs. n.</p> <p>141 del 2010, il cui art. 1 ha interamente sostituito il Capo II del Titolo VI del t.u. bancario</p> <p>La disciplina del rimborso anticipato è stata recepita nell'art. 125-sexies t.u. bancario in vigore nella precedente formulazione sino all’entrata in vigore della nuova normativa Legge 25.07.2021 n. 106</p> <p>Detto articolo al comma 1 statuiva «[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»</p> <p>L'art. 121, comma 1, lettera e), t.u. bancario, contiene invece la nozione di costo totale del credito, ed indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza». Il comma 2 sempre dell'art. 121 precisa, inoltre, che il costo totale del credito inclu de “ anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.</p> <p>L’interpretazione giurisprudenziale in vigore sino alla nuova normativa (106/2021) distingueva i costi “ recurring” - cioè maturanti nel tempo - da quelli “up-front” connessi a lle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata e riteneva ripetibili solo i primi e non i secondi già esauriti.</p> <p>Come ricorda la Pronuncia della Corte cui si fa richiamo a causa di condotte abusive nella qualificazione dei costi già ABF aveva previsto “ a fronte di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, che si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi le cui ragioni fossero state opacamente manifestate”</p> <p>In data 11 settembre 2019, è intervenuta la sentenza Lexitor della Corte di giustizia, in causa C -383/18, che ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso «che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore In particolare la Corte di giustizia ha rilevato che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto salvo in ogni caso “ il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito» ed ha precisato che “ il vantaggio per il credi tore, in caso di estinzione anticipata “ consiste proprio nell'acquisizione anticipata della somma prestata, ciò che gli consentirebbe di concludere un nuovo contratto di credito con ulteriori guadagni e benefici per il mercato</p> <p>Il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del</p> <p>2021, ha introdotto l'art. 11-octies, il cui comma 2 il comma 1, lettera c), del citato articolo ha sostituito l'art. 125 -sexies t.u. bancario, introducendo una serie di modifiche: in particolare al comma 1 la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».</p> <p>Sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. È rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell'art. 125-sexies t.u. bancario.</p> <p>Al comma 2 dell'art. 11-octies, poi si prevedeva «[l']articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successiva mente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del</p> <p>1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della entrata in vigore</p> <p>La Corte Costituzionale con la pronuncia 263 del 22.12.2022 , già sovra ampliamente richiamata nella ricostruzione normativa (ud. 08/11/2022, dep.</p> <p>22/12/2022), n.263 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co.</p> <p>2, della legge 23 luglio 2021, n. 106 proprio nel richiamo alla normativa secondaria</p> <p>Per arrivare alla pronuncia di incostituzionalità la Corte si è soffermata sul significato che riveste il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza della</p> <p>Corte di giustizia Lexitor, nel quadro dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e ha chiarito che il dovere di attenersi a tali vincoli ricomprende - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte – anche le sentenze rese dalla Corte di giustizia in sede interpretativa, in conformità al ruolo che l'art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea assegna alla Corte di giustizia dell'Unione europea (di recente, sentenze n. 67 e n. 54 del 2022; ex multis sentenze n. 227 del 2010, n. 285 del 1993, n. 389 del 1989 e n. 113 del</p> <p>1985, nonché ordinanze n. 255 del 1999 e n. 132 del 1990; (…) ha precisato che la sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata ed in conclusione che ritenuto che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia. In particolare poi nella pronuncia si legge che “ Gli Stati membri, dunque, da un lato, possono, nel dare attuazione a una direttiva, stabilire termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'Unione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (…) Da un altro lato, in presenza di un rinvio pregiudiziale che sollecita la Corte di giustizia a fornire un chiarimento interpretativo, gli Stati membri possono far valere le ragioni a sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia - ossia «la buona fede degli ambienti interessati» e il «rischio di gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 dicembre 2017, in causa C -516/16, ETG, punti 89 e 91) - con lo stesso rinvio pregiudiziale o producendo osservazioni nel corso del relativo giudizio</p> <p>E ancora la Corte analizzando le diverse pronunce di ABF e di legittimità, in merito alla sentenza Lexitor e alla portata dell’art 125 sexies nella sua precedente formulazione e alla sua supposta contrarietà al disposto di cui all’art 16 della direttiva ha chiaramente specificato di dover “ confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125 -sexies da quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor.”</p> <p>Continua infatti la Corte evidenziando come “ Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125 - sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza.</p> <p>Se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell'interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto».</p> <p>In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione.</p> <p>Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, d unque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor.</p> <p>Effettuando tali essenziali precisazioni così la Corte ha concluso principalmente statuendo che “ prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.</p> <p>Chiarita dalla pronuncia quindi la portata della sentenza Lexitor alla cui interpretazione quindi occorre fare richiamo e la portata della precedente versione dell’art 125 sexies che si ribadisce non era contra legem in quanto è stata interpretata conforme mente alla sentenza della Corte di giustizia la Corte</p> <p>Costituzionale ha concluso statuendo l’illegittimità costituzionale dell 'art. 11 - octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv., con modif., in l. 23 luglio</p> <p>2021, n. 106, limitatamente alle parole « e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia » le sole che in effetti portano ad un’interpretazione contra legem . La disposizione censurata, continua la Corte nel sostituire il precedente art. 125 -sexies t.u., bancario in termini “strettamente fedeli alla sentenza Lexitor ”, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up -front). Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. (Foro it. 2023, 2, I, 329- De Jure)</p> <p>Completamente diverso il caso di estinzione anticipata del mutuo immobiliare</p> <p>Il precedente della Corte di Giustizia Unicredit Bank of Austria non è infatti pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso al contratto indipendenti dal “margine di manovra” del finanziatore e non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata</p> <p>Ricostruito così lo scenario normativo e l’interpretazione corretta dell’art 125 sexies TUB, venendo agli atti di causa, risulta che la ricorrente abbia stipulato in data 12.05.2017 con IBL Banca un contratto di prestito garantito con cessione pro solvendo delle quote di stipendio . Tale contratto prevedeva l'erogazione della somma di 28.812,60 quale importo netto, il montante lordo del credito viene indicato in complessivi €. 36.000,00 e risulta così composto €. 28.812,60 di netto erogato, €. 680,00 commissioni di istruttoria, €. 3.258,00 provvigioni intermediario, €. 72,03 imposte. Il finanziamento prevedeva il rimborso in 120 rate mensili di euro 300 ciascuna,.</p> <p>Risulta poi che la ricorrente abbia estinto anticipatamente dopo 48 rate su 120 complessive pattuite che quindi la IBL abbia incamerato l’importo di €.</p> <p>19.286,34, calcolato decurtando dal totale dovuto di €. 21.600,00 (pari ad €.</p> <p>36.000,00 meno €. 14.000,00 versati) gli interessi non maturati per €. 2.755,81per anticipata estinzione.</p> <p>La R.S. chiede il rimborso della quota spettategli secondo il criterio pro rata temporis per i costi iniziali tutti sostenuti (commissioni istruttoria di €. 680,00 e provvigioni dell’intermediario credito per €. 3.258,00 escluse le sole imposte) non conteggiati nell’ambito delle restituzioni.</p> <p>Sostiene IBL che l’art 125 sexies tub così come modificato il 25.07.2021 che ha comportato l’eliminazione della distinzione costi recurring e costi upfront non sia applicabile retroattivamente ai contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore</p> <p>25.07.2021 (incluso quello d ella R.S. stipulato nel 201 7), che per detto contratto si applichi la normativa secondaria vigente all’epoca (disposizioni banca d’Italia) che la pronuncia della Corte di Giustizia inerente l’interpretazione dell’art 16 della diret tiva UE 48/2008 non sia applicabile in contrasto con l’art</p> <p>125 sexies TUB vecchia formulazione , che l’art 4 del contratto recante la disciplina restitutoria in caso di estinzione anticipata limitata a restituzione interessi e costi dovuti “per la vita residua del contratto” non sia vessatoria e da ultimo che nel caso di specie si versava in ipotesi di finanziamento con cessione del quinto non rientrante nell’ambito delle direttive esaminate, e che la banca sia carente di legittimazione passiva</p> <p>Non si ritiene di condividere nessuna delle conclusioni cui giunge l’istituto convenuto.</p> <p>La pronuncia della Corte Costituzionale è esaustiva sia nel chiarire la portata interpretativa della sentenza della Corte di giustizia sia nel chiarire come non possa trovare ingresso un’interpretazione contraria alla disciplina europea ed alla sentenza Le xitor e come lo stesso art 125 sexies TUB nella precedente formulazione sia secondo la Corte e in base alle motivazioni meglio espresse sopra compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, non ravvisandosi nella preposizione “per” utilizzata nella precedente formulazione della norma (in tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto ) alcuna limitazione dei costi bensì dovendosi interpretare tale preposizione con il significato “ «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione.</p> <p>Chiarita la portata della norma sia nella vecchia sia nella nuova formulazione, e soprattutto chiarita la sua conformità alla pronuncia della Corte di Giustizia si può concludere affermando che (Cass Civ civile , sez. II , 06/09/2023 , n. 25977) “Nell'ambito del credito al consumo, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese ch'egli deve pagare per il finanziamento sussiste anche per i contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell' art. 125-sexies t.u.b .</p> <p>E così “ In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione, stipulato prima del 25 luglio 2021, deve applicarsi l' art. 125 -sexies t.u.b . in vigore al momento della conclusione del contratto, il quale va interpretato (come indicato da Corte cost. 22 dicembre 2022, n. 263 ) in conformità dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/Ce (come a sua volta interpretato dalla sentenza 11 settembre</p> <p>2019 della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C -383/18 ); ne consegue che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, ivi inclusi in quota parte i costi c.d. 'up front', secondo il criterio 'pro rata temporis', risultando illegittima una distinzione tr a tali costi e quelli c.d. 'recurring '. (Tribunale di Torino (20.03.2023 Foro it. 2023, 4, I, 1277)</p> <p>Del tutto irrilevante poi che tra tali costi iniziali vi siano provvigioni di soggetti terzi cui l’istituto si è avvalso per accaparrarsi la stipula del finanziamento posto che tali esborsi sono da considerarsi il frutto di una libera organizzazione del finanziatore nella gestione delle proprie risorse e non possono essere addossati al cliente consumatore</p> <p>E' così parimenti infondata l'eccezione relativa all'asserito difetto di legittimazione passiva, per le ragioni esposte in pro nunce di merito (fra tutte</p> <p>Tribunale Torino , 20/03/2023; Tribunale di Torino 18.10.2023 e altri successivi) che si ritiene di condividere: "Come è noto, l'Arbitro Bancario e Finanziario e la giurisprudenza hanno da tempo costantemente riconosciuto la legittimazione passiva del finanziatore che ha incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi atteso la stretta connessione tra il contratto di finanziamento e quelli collegati e la circostanza che è il finanziatore che è il dominus dell'intera operazione e quindi l'unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzioni.</p> <p>In questo senso è anche stabilmente orientata la giurisprudenza del Tribunale di</p> <p>Torino (fra le altre, sentenza 2020 n. 1434, ordinanza 20.7.21 e sentenza 20.3.23).</p> <p>In particolare, con la sentenza 20.3.23 il Tribunale di Torino ha condivisibilmente sottolineato che la definizione di "costo totale del credito" comprende non soltanto le remunerazioni richieste dal finanziatore ma anche quelle richieste da un terzo e che la tesi che distingue tali commissioni dalla generalità dei costi è artificiosa atteso che l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti (affidando la stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionali e analoghe figure) è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può privare il consumatore del diritto alla riduzione: infatti, la nozione di "costo totale del credito" viene fornita dall'art. 3, lett. g) della Direttiva 2008/48/CE come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza. Sul punto va ancora ricordato che questo obbligo non può essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, atteso che non può essere pregiudi cato un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile a pena di nullità se non in senso più favorevole al consumatore (art. 127 Tub)". (Tribunale di Torino (20.03.2023 Foro it. 2023, 4, I, 1277 )</p> <p>Tribunale Torino , sez. I, 6/01/2026, deposito 06/01/2026, n. 102)</p> <p>Ciò anche in quanto il comma 3 dell’art 125 sexies del Decreto legislativo del</p> <p>01/09/1993 - N. 385 prevedendo anche tale ipotesi ha salvaguardato anche i diritti del finanziatore in caso di intermediazione statuendo che “ 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di i ntermediazione del credito.</p> <p>E parimenti si deve quindi ritenere la nullità della clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata in quanto la stessa ha chiaramente natura abusiva e vessatoria ed è quindi nulla perché determina uno squilibrio nel rapporto contrattuale ai dann i del consumatore, in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore. (Tribunale , Torre Annunziata , sez. III ,</p> <p>02/10/2023 , n. 2529</p> <p>Le su esposte interpretazioni della normativa trovano conferma nelle pronunce della Suprema Corte, che comunque ritengono illegittima la distinzione tra costi rimborsabili.</p> <p>D’altronde come sostenuto da pacifico indirizzo della Suprema Corte anche recentissimo ( Cassazione civile sez. I, 08/05/2026, (ud. 29/04/2026 - dep.</p> <p>08/05/2026) - n. 13328; Cass. civ. civile sez. II, 6/09/2023, n. 25977) "È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206 del 2005"; Cass. civ., sez. III,</p> <p>30/05/2025, n. 14528: "In tema di credito al consumo, è abusiva ex art. 33 D.Lgs. n. 206 del 2005 la clausola contrattuale che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, cosicché il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della stessa"; Cass. civ., sez. I ,</p> <p>28/05/2024, n. 14836: "In materia di credito al consumo, ai sensi dell'art. 125 t.u.b, ratione temporis, e della normativa unionale di riferimento (dirr.</p> <p>87/102/CEE, 90/88/CEE e 2008/48/CE), il consumatore che estingua anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprensivo di tutti gli oneri, a prescindere dalla loro natura di costi up-front (sostenuti nella fase genetica del contratto) o costi recurring (maturati nel corso del rapporto contrattuale).</p> <p>Non si può invece ritenere che la sentenza del 9 febbraio 2023, della Corte di</p> <p>Giustizia Europea che ha ritenuto che la normativa nazionale che preveda la restituzione dei soli oneri che dipendono dalla durata del contratto non sia in contrasto con l’art. 25.1 della Direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive,</p> <p>Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori ) sia da configurarsi come un revirement della Corte da applicare analogicamente anche all’art 16 co 1 della</p> <p>Direttiva 2008/48/CE</p> <p>In detta pronuncia invero viene chiaramente specificato come se sia pur vero che “L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48” proprio per questo “occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione . Si deve quindi interpretare quest’ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.” Ed in tal senso quindi se “considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato.”</p> <p>Leggendo la pronuncia quindi emerge chiaramente come la maggior libertà di individuazione di costi ovvero la limitazione ai soli costi emergenti in caso di estinzione anticipata sia resa necessaria dalla tipologia di finanziamento immobiliare che pur tutel ando il diritto del consumatore per le sue peculiarità necessita di trattamento differenziato proprio stante anche la normativa di tutela già sussistente</p> <p>Inoltre continua la pronuncia “ il diritto alla riduzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. E ancora siffatto diritto nel caso di finanziamento immobiliare non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato in quanto “ il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla du rata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C -383/18, EU:C:2019:702, punto 33). Come si legge quindi la Corte lungi dal travolgere la propria precedente pronuncia di cui ne fa salvi i principi (e che infatti menziona ripetutamente) e pur evidenziando la necessità di salvaguardia del consumatore ha messo in luce le evidenti differenze di disciplina e la necessità di avere un “approccio differenziato” in caso di costi e estinzione anticipata.</p> <p>Ne consegue pertanto, che nel caso ora in esame debba applicarsi quanto disposto dal previgente art. 125 sexies TUB alla luce di quanto stabilito dalla CGUE nella cd. sentenza Lexitor e secondo l’interpretazione della Corte Costituzionale; che il diritto alla riduzione debba riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore; che la riduzione debba operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata. _______________</p> <p>Ritenuto il diritto alla riduzione prima di verificarne la modalità di calcolo occorre ribadire qua nto già espresso in merito alla ritenut a non n ecessità di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., come suggerito dalla difesa della banca convenuta, a seguito della rimessione alla C.G.U.E. in data 28 marzo</p> <p>2025, da parte del Giudice di Pace di Palermo, di alcune questioni pregiudiziali in tema di interpretazione dell’art. 16 direttiva n. 2008/48/CE al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi con le sentenze rese nei giudizi C -383/2018 (Lexitor) e C -555/2021 (Unicredit Bank Austria) . Si ribadisce co me l ’odierno giudicante ritenga di aderire sul punto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla</p> <p>Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti” (si veda Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 1139 del 16/01/2025), ritenendo ormai sufficientemente consolidati i principi di diritto da applicare alla controversia in esame, all’esito dell’assetto interpretativo che si è venuto a creare in materia.</p> <p>Tale indirizzo è stato ribadito peraltro anche dalla Suprema Corte che ha precisato a tal proposito (richiamando la pronuncia Corte Appello Torino, sez. 1,</p> <p>18/03/2025, n. 255 "Sono conseguentemente irrilevanti le ulteriori osservazioni svolte nel motivo di appello in ordine alle garanzie offerte al consumatore dal modulo "SECCI", dall' art. 6 bis comma 3 D.P.R. 180/1950 , dal provvedimento</p> <p>15.7.2015 della Banca d'Italia di approvazione della Sezione VII -bis delle disposizioni di trasparenza; dovendosi comunque ribadire che con la sentenza</p> <p>263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art.</p> <p>11 octies comma 2 D.L. n. 73/2021 , convertito nella L. 106/21, con riferimento alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia", specificando che per i contratti anteriori al</p> <p>25.7.2021 l'art. 125 sexies TUB "può nuovamente ac cogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor" e che "resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1"; poiché le disposizioni sulla trasparenza cui rinvia l'art. 6 bis, invocato dalla banca, sono le medesime richiamate dall'art.</p> <p>11 octies, dichiarato incostituzionale, le stesse non possono continuare a trova re applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies TUB), che può oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor 8</p> <p>Cassazione civile sez. I, 08/05/2026, (ud. 29/04/2026 - dep. 08/05/2026) - n.</p> <p>13328) ______________________</p> <p>In merito alla modalità di calcolo per la restituzione come prospettato dallo stesso parte ricorrente, occorrerà applicare il criterio pro rata temporis.</p> <p>Preliminarmente si rileva come il contratto nulla preveda in merito a modalità di rimborso di tali costi addirittura escludendoli</p> <p>Inoltre il criterio pro rata temporis è criterio richiamato anche nell’interpretazione effettuata dalla Corte Costituzionale (263/2022) dell’art 125 sexies TUB (ante aggiornamento) laddove il Supremo Consesso interpreta il riferimento ai “costi dovuti per la vita residua del contratt o” come “costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Dando tale significato alla frase e alla preposizione “per” la Corte individua così l’operazione della riduzione “che è dato dal costo totale del cred ito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale” Con tale specificazione la Corte chiarisce così come l’art 125 sexies vecchia formulazione non solo fosse conforme alla pronuncia della Corte di Giustizia ma contenesse anche la modalità di calcolo della riduzione da effettuarsi su tutti i costi sostenuti e da rapportare alla durata residua del contratto secondo il calcolo pro rata temporis</p> <p>In ogni caso poi “ Il criterio secondo la curva degli interessi peraltro non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anti cipata - tale criterio, infatti, risulta più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate nel considerando</p> <p>39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, come espressamente richiamato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor - (in tal senso, cfr. sentenza della</p> <p>Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa r.g. 336 /2021 del 9.2.2023 -</p> <p>Tribunale Torino sez. I, 19/05/2023, (ud. 19/05/2023, dep. 19/05/2023), n.2118).</p> <p>In conclusione il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema della “curva degli interessi”, il requisito della maggiore agevolezza per il consumatore del criterio pro rata si rivela invero molto importante essendo più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione (Per tutte anche Trib Torino 18/05/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 18/05/2023), n.2098) _____________________</p> <p>In conclusione</p> <p>La parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di €. 2.362,80 euro, a favore della parte ricorrente, per l’estinzione anticipata del contratto di finanziamento così conteggiata €. 408,00 per costi commissioni di istruttoria, €. 1.954,80 provvigioni intermediario come ricavabile da contratto così ricavate: Spese di Istruttoria: €. 680,00 (importo complessivo) / 120 (mesi complessivi del finanziamento) X 72 (mesi residui) = €. 408,00; : 84 x 43 (ratei che sarebbero residuati)= € 602.66 euro; Commissioni di intermediazione: €.</p> <p>3258,00 (importo complessivo) / 120 (mesi complessivi del finanziamento) X 72 (mesi residui) = €. 1.954,80 , il tutto oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla messa in mora fino alla domanda e al tasso moratorio ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.</p> <p>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con applicazione parametri massimi stante la complessità della materia ed il valore della domanda</p> <p>P.Q.M</p> <p>Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da</p> <p>R.S. , nei confronti di</p> <p>IBL banca , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:</p> <p>Accertata l’estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. [omesso] stipulato inter partes per l’effetto c ondanna parte convenuta a corrispondere a</p> <p>R.S. la somma di €. 2.362,80 , per restituzione costi sostenuti calcolati in funzione della durata del contratto oltre interessi di oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla messa in mora fino alla domanda e al tasso moratorio ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.</p> <p>Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a R.S. le spese di lite, che si liquidano in € 1.265,00, oltre 15% CPA e Iva oltre anticipazioni per contributo unificato marca iscrizione e spese notifica</p> <p>Cosi deciso in Verbania, lì 15.06.2026</p> <p>Il Giudice di Pace: Dott. KATIA RUZZA</p> </details>