Sigla condannata a restituire €2.266 a Raimondo (accoglimento parziale)

<h2>Il Caso</h2><p>Raimondo aveva stipulato nel febbraio 2015 con Sigla un mutuo con cessione del quinto dello stipendio per 57.360 euro, in 120 rate mensili da 478 euro. Il finanziamento e stato estinto anticipatamente nel 2019, quando restavano 72 rate. Al momento dell estinzione Sigla aveva riconosciuto solo 679 euro. La domanda chiedeva 3.904,86 euro.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il giudice ha riconosciuto il diritto alla restituzione richiamando l ordinanza della Cassazione n. 13328 dell 8 maggio 2026, secondo cui il consumatore ha diritto alla restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti alla stipula, anche se anteriore al 25 luglio 2021 e anche per i costi up front, inclusi quelli di mediazione. Sul criterio di calcolo, però, non ha applicato il pro rata temporis richiesto ma il criterio del costo ammortizzato: l articolo 13 del contratto Sigla lo prevedeva espressamente per le commissioni ripetibili. Su interessi complessivi di 12.085 euro, dopo la quarantottesima rata ne residuavano 4.650, pari al 38,47 per cento del totale.</p><h2>Il Risultato</h2><p>Sigla e stata condannata a versare ulteriori 2.266,49 euro oltre agli interessi legali. Si tratta di un accoglimento parziale, circa il 58 per cento di quanto richiesto, con spese di lite compensate al 50 per cento. La differenza rispetto ad altre nostre cause dipende interamente dal criterio di calcolo scritto nel contratto: e la ragione per cui il conteggio va sempre verificato sul singolo contratto e non su una media.</p>