Sentenza Favorevole: Piero recupera 1.356 € da Santander ad Ancona

<h2>Il Caso</h2><p>Piero aveva estinto anticipatamente un finanziamento contro cessione del quinto acceso con <strong>Santander Consumer Bank</strong>. In sede di conteggio estintivo la banca non aveva restituito l&apos;intera quota di costi corrispondente al periodo in cui il contratto non sarebbe più stato in vita.</p><p>La domanda, portata davanti al Giudice di Pace di Ancona, chiedeva l&apos;accertamento in via incidentale della <strong>nullità della clausola di irripetibilità degli oneri</strong> — come vessatoria ai sensi degli articoli 33 e seguenti del Codice del consumo e come lesiva di norma imperativa — e la condanna alla restituzione di <strong>1.356,79 euro</strong> calcolati con il metodo proporzionale, al netto degli importi già rimborsati.</p><h2>La difesa: &laquo;le commissioni di intermediazione non le abbiamo incassate noi&raquo;</h2><p>In via preliminare Santander ha eccepito la propria <strong>carenza di legittimazione passiva</strong> limitatamente alla restituzione delle commissioni di intermediazione, e nel merito ha chiesto il rigetto integrale della domanda.</p><p>Il giudice ha respinto entrambe le difese.</p><h2>Il ragionamento: il giudice italiano deve leggere la legge italiana alla luce di quella europea</h2><p>La motivazione affronta un&apos;obiezione tecnica che ricorre spesso e che vale la pena capire, perché sembra più forte di quanto sia.</p><p>L&apos;argomento è questo: le direttive europee hanno efficacia diretta <strong>soltanto verticale</strong>, cioè nei rapporti fra cittadino e Stato, e <strong>non possono essere invocate nelle controversie fra privati</strong>. Poiché la causa è fra un consumatore e una banca — due privati — la direttiva 2008/48/CE, secondo questa tesi, non sarebbe applicabile.</p><p>La risposta del giudice non nega la premessa, la aggira:</p><blockquote><p>È pur vero, in senso opposto, che in ogni caso <strong>il giudice di merito è tenuto a interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo</strong>.</p></blockquote><p>In altre parole: non è la direttiva a essere applicata direttamente, è <strong>l&apos;articolo 125-sexies TUB</strong> — norma italiana, pienamente applicabile fra privati — che va letto nel senso che il diritto europeo impone. Il risultato è lo stesso, e l&apos;obiezione sull&apos;efficacia verticale non serve a evitarlo.</p><p>Il giudice ha poi richiamato l&apos;intervento del <strong>CICR</strong>, che aveva demandato le modalità di rimborso all&apos;autonomia contrattuale, per osservare che la Corte di cassazione si è già espressa in termini di <strong>nullità di qualsiasi clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti</strong>, poiché determinerebbe uno squilibrio dei diritti e degli obblighi in danno del consumatore. A conferma, la sentenza della <strong>Corte costituzionale n. 263 del 2022</strong>.</p><h2>Il dettaglio che distingue questa sentenza: da quando corrono gli interessi</h2><p>Qui la decisione fa una scelta che non abbiamo incontrato altrove nell&apos;archivio.</p><p>Di norma gli interessi decorrono dalla messa in mora, oppure dalla domanda giudiziale, oppure — più raramente — dall&apos;estinzione del contratto. Il Giudice di Pace di Ancona li ha fatti decorrere <strong>dal 22 dicembre 2022</strong>: il giorno della pronuncia della Corte costituzionale.</p><p>La ragione è dichiarata: quella sentenza ha <strong>risolto un contrasto sia interpretativo sia giurisdizionale</strong>. Da quel momento, cioè, non era più discutibile che il rimborso fosse dovuto — e da quel momento il ritardo nel pagarlo produce interessi.</p><p>È un criterio che ha una logica precisa e che conviene conoscere: sposta la decorrenza a una data <strong>uguale per tutti</strong>, indipendente da quando il singolo cliente abbia mandato una diffida o depositato un ricorso.</p><h2>E le spese: nessuna compensazione, per la stessa ragione</h2><p>Lo stesso argomento torna nella liquidazione delle spese. Il giudice le ha poste integralmente a carico della banca <strong>&laquo;stante la decisione della Corte costituzionale intervenuta precedentemente all&apos;introduzione del giudizio e alla costituzione della resistente&raquo;</strong>, escludendo dai compensi la sola fase istruttoria, non tenutasi.</p><p>Detto in modo diretto: quando la banca si è costituita in giudizio, la questione era già stata chiarita dalla Corte costituzionale. Resistere era una sua scelta, e le spese le paga chi l&apos;ha fatta.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Ancona, ogni altra istanza disattesa e assorbita, ha accolto la domanda perché fondata e ha condannato <strong>Santander Consumer Bank S.p.A.</strong>:</p><ul><li>al pagamento di <strong>1.356,79 euro</strong>, oltre interessi legali dal <strong>22 dicembre 2022</strong> al soddisfo effettivo;</li><li>alle spese di giudizio, liquidate in <strong>1.390,00 euro</strong> — 125,00 di esborsi e 1.265,00 di compensi — oltre rimborso forfettario del 15%, cassa e IVA.</li></ul><p>La sentenza è <strong>provvisoriamente esecutiva per legge</strong>.</p><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Ancona</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 456/2026, pubblicata il 15 settembre 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Santander Consumer Bank S.p.A.</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>1.356,79 &euro;</strong> &mdash; l&apos;intero richiesto</td></tr><tr><th>Decorrenza interessi</th><td>22 dicembre 2022 (sentenza Corte cost. n. 263/2022)</td></tr><tr><th>Spese a carico della banca</th><td><strong>1.390,00 &euro;</strong> oltre accessori</td></tr><tr><th>Esecutivit&agrave;</th><td>provvisoriamente esecutiva per legge</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p><strong>Le spese superano il rimborso.</strong> 1.390 euro di spese contro 1.356,79 restituiti: alla banca, resistere fino alla sentenza su questa pratica è costato più che pagare. È l&apos;aritmetica che rende conveniente insistere anche sulle posizioni piccole.</p><p><strong>La decorrenza degli interessi non è un automatismo.</strong> In questo archivio abbiamo decisioni che la fanno partire dalla messa in mora, dalla domanda giudiziale, dall&apos;estinzione del contratto e — qui — dalla sentenza della Corte costituzionale. Su un credito di qualche anno la differenza è reale, e dipende da come viene impostata la domanda.</p><p><strong>&laquo;Le direttive non valgono fra privati&raquo; non è una risposta.</strong> Se te lo sei sentito dire, la replica è in questa sentenza: non si applica la direttiva, si applica la legge italiana letta come la direttiva impone.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>