Sentenza Favorevole: Paola recupera 2.163 € da Fides a La Spezia

<h2>Il Caso</h2><p>Nel 2017 Paola aveva stipulato con <strong>Fides S.p.A.</strong> un contratto di finanziamento contro cessione del quinto per complessivi <strong>40.320 euro, da rimborsare in 120 rate mensili da 336 euro</strong>.</p><p>Alla firma aveva versato due voci, entrambe in anticipo:</p><ul><li><strong>3.427,20 euro</strong> di commissione di intermediazione</li><li><strong>500,00 euro</strong> di spese di istruttoria</li></ul><p>Il 31 luglio 2021 ha estinto il finanziamento <strong>dopo 48 rate su 120</strong>: restavano sei anni di contratto che non ci sarebbero mai stati, e con essi la parte di quei costi che a quei sei anni corrispondeva. La richiesta, calcolata con il criterio <em>pro rata temporis</em> e al netto di quanto già rimborsato, era di <strong>2.163,94 euro</strong>.</p><h2>Le difese di Fides, una per una</h2><p>Questa decisione merita attenzione non per l&apos;importo, che è nella media del nostro archivio, ma per quanto è stato tentato prima di arrivare al merito.</p><h3>&laquo;Sospendete la causa e aspettate l&apos;Europa&raquo;</h3><p>In via pregiudiziale Fides ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell&apos;<strong>articolo 295 del codice di procedura civile</strong>, in attesa che la Corte di giustizia si pronunciasse di nuovo sull&apos;articolo 16 della direttiva 2008/48, dato il <strong>contrasto fra la sentenza <em>Lexitor</em> e la pronuncia <em>UCBA</em></strong> del 9 febbraio 2023.</p><p>Il giudice ha respinto la richiesta con una motivazione che vale la pena leggere, perché fissa un principio: la sospensione necessaria <strong>esige un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica in senso stretto</strong>, cioè che la definizione di un&apos;altra causa sia l&apos;indispensabile antecedente logico della decisione. E qui:</p><blockquote><p>Non sussiste incertezza interpretativa o lacuna normativa tale da configurare un vincolo di pregiudizialità, atteso che <strong>il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve ritenersi ormai ampiamente esplicativo</strong> di tutti gli aspetti esegetici della fattispecie.</p></blockquote><h3>Il presunto contrasto fra le due sentenze europee</h3><p>Sul merito dell&apos;argomento, la decisione chiarisce un punto che torna in quasi tutte le comparse difensive. La pronuncia della Corte di giustizia del 9 febbraio 2023 è stata resa <strong>per interpretare l&apos;articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, che riguarda i contratti di credito relativi a beni immobili residenziali</strong>: un&apos;altra materia.</p><p>Richiamando il Tribunale di Milano, il giudice osserva che quella sentenza <strong>non ha travolto, con una sorta di <em>overruling</em>, i principi di <em>Lexitor</em></strong>, e non ha fatto rivivere la distinzione fra costi <em>up front</em> e <em>recurring</em> nel credito mobiliare: ha semplicemente espresso principi differenti, per fattispecie contrattuali differenti.</p><h3>&laquo;Condannate la cliente per lite temeraria&raquo;</h3><p>Fides non si è limitata a difendersi. Ha chiesto al giudice di <strong>condannare la propria cliente al risarcimento dei danni per lite temeraria</strong>, ai sensi dell&apos;articolo 96 del codice di procedura civile, da liquidarsi d&apos;ufficio in via equitativa.</p><p>Vale la pena fermarsi un momento. La richiesta era di sanzionare economicamente una consumatrice per aver chiesto in giudizio la restituzione di somme che il giudice ha poi accertato esserle dovute. Non è stata accolta.</p><h3>&laquo;E almeno compensate le spese&raquo;</h3><p>In subordine, Fides ha chiesto la <strong>compensazione delle spese di lite</strong>, sostenendo che la materia fosse controversa e citando una decisione di segno diverso di un altro ufficio.</p><p>Anche questa è stata respinta: <strong>le spese seguono la soccombenza</strong>, liquidate ai parametri medi.</p><h2>Il percorso della decisione</h2><p>La motivazione ricostruisce l&apos;intera vicenda normativa, ed è una delle più ordinate che abbiamo letto.</p><p>Il testo originario dell&apos;articolo 125-sexies TUB e l&apos;articolo 16 della direttiva europea erano <strong>pressoché identici</strong>. La norma italiana veniva però interpretata come limitata ai soli costi <em>recurring</em>. La sentenza <strong>C-383/18 del 2019 (<em>Lexitor</em>)</strong> ha stabilito che la riduzione riguarda anche i costi <em>up front</em>, con un argomento pratico: limitarla ai costi legati alla durata comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti <strong>pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della firma</strong>, perché il finanziatore sarebbe tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata.</p><p>Nel 2021 il legislatore ha riscritto l&apos;articolo 125-sexies recependo quel principio, ma solo per i contratti successivi. La <strong>Corte costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022</strong>, ha dichiarato illegittima quella limitazione: anche per i contratti anteriori la norma &laquo;può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza <em>Lexitor</em>&raquo;.</p><p>È poi intervenuta la Cassazione con l&apos;<strong>ordinanza n. 25977/2023</strong>: il consumatore deve ottenere il rimborso di <strong>tutti</strong> i costi del credito, ed è <strong>nulla la clausola che esclude il rimborso</strong> in caso di estinzione anticipata, perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi ai sensi dell&apos;articolo 33 del Codice del consumo.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di La Spezia ha accolto il ricorso e condannato <strong>Fides S.p.A.</strong>:</p><ul><li>al pagamento di <strong>2.163,94 euro</strong>, oltre interessi ex articolo 1284 quarto comma del codice civile <strong>dal dì del dovuto</strong> al saldo effettivo;</li><li>alle spese legali, liquidate in <strong>1.265,00 euro di compenso e 98,00 euro di esborsi</strong>, oltre spese generali, IVA e cassa.</li></ul><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di La Spezia</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 542/2026, pubblicata il 24 settembre 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Fides S.p.A.</td></tr><tr><th>Contratto</th><td>2017, 40.320 &euro; in 120 rate da 336 &euro;</td></tr><tr><th>Costi pagati alla firma</th><td>3.927,20 &euro;</td></tr><tr><th>Estinzione</th><td>31 luglio 2021, dopo 48 rate su 120</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>2.163,94 &euro;</strong> &mdash; l&apos;intero richiesto</td></tr><tr><th>Decorrenza interessi</th><td>dal d&igrave; del dovuto</td></tr><tr><th>Spese a carico della societ&agrave;</th><td>1.363,00 &euro; oltre accessori</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p><strong>&laquo;La materia è controversa&raquo; non è più un argomento.</strong> È la risposta che si riceve più spesso allo sportello, ed è anche quella che Fides ha portato in giudizio per ottenere la sospensione e la compensazione delle spese. Il giudice ha stabilito il contrario in modo esplicito: il quadro normativo e giurisprudenziale <strong>è ormai ampiamente esplicativo</strong>. Chi resiste oggi non lo fa perché il diritto è incerto.</p><p><strong>La richiesta di condanna per lite temeraria va conosciuta in anticipo.</strong> Non è frequente, ma capita, e ha un effetto preciso su chi la riceve: la prospettiva di dover risarcire la controparte scoraggia più di un rifiuto. In questo caso è stata avanzata contro una consumatrice che aveva ragione, e non è stata accolta.</p><p><strong>Il momento dell&apos;estinzione decide quanto si recupera.</strong> Qui il contratto è stato chiuso alla 48ª rata su 120: sei anni su dieci non goduti, su quasi 3.930 euro di costi pagati tutti alla firma.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>