<h2>Il Caso</h2><p>Mirella aveva sottoscritto con ViViBanca un finanziamento contro cessione del quinto, estinto poi anticipatamente. Come in tutte queste vicende, l'istituto aveva restituito solo una parte dei costi trattenuti alla firma.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Torino ha accertato e dichiarato che la ricorrente <strong>ha diritto alla retrocessione di tutti i costi non maturati</strong>, con riferimento al periodo che va dalla data di perfezionamento del contratto a quella di estinzione.</p><p>La formula usata dal giudice merita attenzione: <em>tutti</em> i costi non maturati. Non una selezione fra voci rimborsabili e non rimborsabili secondo la qualificazione data dall'istituto, ma l'intero ammontare non ancora consumato al momento della chiusura.</p><p>Per l'effetto ha condannato ViViBanca S.p.A. alla restituzione di <strong>2.121,53 euro</strong>, oltre interessi come da domanda e oltre le spese di giudizio.</p><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Il principio dell'onnicomprensività è il cuore della materia. La difesa ricorrente degli istituti consiste nel distinguere fra costi <em>recurring</em>, legati alla durata e quindi rimborsabili, e costi <em>up-front</em>, che si esaurirebbero con la stipula e resterebbero acquisiti.</p><p>Quella distinzione è stata superata dalla sentenza <strong>Lexitor</strong> della Corte di giustizia europea, che ha stabilito che la riduzione riguarda tutti i costi posti a carico del consumatore. Il motivo è pratico prima che giuridico: se fosse l'istituto a decidere quali costi dipendono dalla durata, potrebbe qualificare come <em>up-front</em> qualunque voce e svuotare il diritto.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a>.</p>