Il Caso
Maria Grazia, residente a Genova, aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto con Figenpa S.p.A. I costi complessivi sostenuti per spese di intermediazione e istruttoria ammontavano a €4.204,40. Dopo l'estinzione anticipata, la finanziaria non aveva rimborsato integralmente la quota proporzionale dei costi dovuti. La ricorrente aveva inizialmente citato anche Compass Banca S.p.A., la cui eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata accolta.
La Decisione
Il Giudice di Pace di Genova, Dott. Claudia Olivieri, nella sentenza n. 180/2026, ha accolto la domanda nei confronti di Figenpa S.p.A. La sentenza ha dichiarato nulle le clausole contrattuali che escludevano il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, in quanto vessatorie e contrarie al Codice del Consumo. Il Giudice ha applicato il criterio della curva degli interessi per la quantificazione del rimborso.
Il Risultato
Figenpa S.p.A. è stata condannata a restituire €2.522,16 oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giudizio per €1.177,00.