<h2>Il caso</h2> <p>Un finanziamento sottoscritto il <strong>16 aprile 2018</strong> con <strong>Italcredi</strong> mediante <strong>cessione del quinto della pensione</strong>: durata <strong>120 mesi</strong>, rata <strong>361,00 euro</strong>, importo complessivo <strong>43.320,00 euro</strong>.</p> <p>Nell'<strong>aprile 2022</strong>, dopo il pagamento della <strong>rata n. 48</strong>, il cliente ha estinto anticipatamente: restavano <strong>72 rate su 120</strong>. Ha chiesto e ottenuto il conteggio estintivo e lo ha pagato puntualmente.</p> <p>Quello che non è tornato indietro sono le quote non maturate di due voci pagate in anticipo all'erogazione e comprese nel prezzo complessivo del credito: il <strong>costo di istruttoria</strong> e gli <strong>oneri di distribuzione</strong>. La parte riferibile alla durata non goduta valeva <strong>1.600,00 euro</strong>.</p> <p>La mediazione è stata tentata <strong>senza esito</strong>. Poi la causa.</p>
<h2>Cinque difese, in fila</h2> <p>Italcredi ha contestato integralmente la domanda, con un ventaglio di argomenti che vale la pena elencare perché si ripresentano quasi identici in ogni causa:</p> <ol> <li>la <strong>Lexitor</strong> non sarebbe applicabile ai contratti conclusi <strong>prima del 2021</strong>, dovendosi invece applicare l'articolo 27 della legge n. 136/2023, che ricondurrebbe la pretesa all'<strong>indebito oggettivo</strong> dell'articolo 2033 del codice civile;</li> <li>provvigione di intermediazione e costi di istruttoria sarebbero costi <strong>«consumati»</strong>, non correlati alla durata, e quindi non rimborsabili;</li> <li>la provvigione sarebbe comunque <strong>irripetibile ai sensi dell'articolo 1748 del codice civile</strong>;</li> <li>il contratto rispetterebbe i criteri di trasparenza del <strong>D.P.R. 180/1950</strong>, rendendo legittima la previsione di costi non rimborsabili;</li> <li>la sentenza <strong>C-555/21 (UniCredit Bank Austria)</strong> avrebbe superato o ridimensionato la Lexitor.</li> </ol> <p>Tutte respinte.</p>
<h2>La norma che conta è quella del 2018</h2> <p>Il giudice parte da un punto spesso trascurato: si applica l'<strong>articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario nella versione vigente al momento della stipula</strong>, cioè quella del 2018, introdotta dal d.lgs. 141/2010 in attuazione della direttiva 2008/48/CE. Quella norma dà al consumatore, in caso di rimborso anticipato, il diritto alla riduzione del costo totale del credito.</p> <p>La <strong>Lexitor</strong> ha chiarito che la riduzione riguarda <strong>l'intero costo totale del credito</strong>, tutte le voci poste a carico del consumatore, <strong>senza distinzione fra costi correlati alla durata e costi anticipati</strong>.</p> <p>La <strong>Corte costituzionale n. 263/2022</strong> ha affermato espressamente che per i contratti stipulati prima della modifica del 2021 <strong>continua ad applicarsi la versione originaria dell'articolo 125-sexies</strong>, e che la distinzione fra costi <em>up front</em> e <em>recurring</em> <strong>non è conforme al diritto europeo</strong>. Una riduzione limitata ai soli costi dipendenti dalla durata finirebbe con il <strong>privare di contenuto</strong> la tutela dell'articolo 16 della direttiva.</p> <p>La Cassazione ha recepito questa impostazione con la <strong>sentenza n. 14836/2024</strong>: per i contratti di credito al consumo anteriori al 2021, i costi sostenuti al momento dell'erogazione ma compresi nel prezzo complessivo del credito <strong>vanno restituiti in proporzione</strong> in caso di estinzione anticipata.</p>
<h2>Perché la C-555/21 non c'entra</h2> <p>Su questo la motivazione è particolarmente utile, perché aggiunge un argomento in più rispetto al solito. La C-555/21 riguarda il <strong>credito immobiliare</strong> disciplinato dalla direttiva 2014/17/UE e si occupa di costi tipici di quel comparto — perizia, costituzione di garanzia reale, oneri notarili.</p> <p>Ma soprattutto: <strong>non contiene alcun riferimento alla direttiva 2008/48/CE né al suo articolo 16</strong>, e non si occupa dell'interpretazione dei contratti di credito al consumo. Non c'è nulla da «superare», perché le due pronunce parlano di norme diverse.</p>
<h2>I conti non contestati</h2> <p>Il cliente aveva prodotto il dettaglio dei costi non maturati, applicando il criterio proporzionale alla durata residua. <strong>La finanziaria non li ha contestati nel merito</strong>, e per l'<strong>articolo 115 del codice di procedura civile</strong> devono quindi ritenersi non contestati. L'importo di <strong>1.600,00 euro</strong> è stato riconosciuto per intero.</p>
<h2>La condanna, e le spese compensate</h2> <p>Il <strong>Giudice di Pace di Milano, Sezione VI</strong>, con sentenza del <strong>3 dicembre 2025</strong>, ha accolto la domanda e condannato Italcredi a pagare <strong>1.600,00 euro</strong> oltre interessi legali al saldo.</p> <p>Sulle spese, però, la decisione è diversa dal solito e va detta com'è: il giudice le ha <strong>integralmente compensate tra le parti</strong> ai sensi dell'<strong>articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile</strong>.</p> <p>La ragione: la questione giuridica si inserisce in un contesto normativo <em>«in evoluzione, segnato da interventi legislativi successivi, dalla declaratoria di incostituzionalità della precedente disciplina, da pronunce europee e da orientamenti giurisprudenziali nazionali non del tutto consolidati al momento della decisione»</em>. Le difese della finanziaria, <em>«pur non condivisibili, non possono considerarsi pretestuose»</em>.</p> <p>È un esito che conviene conoscere in anticipo: <strong>si può vincere nel merito e non ottenere le spese</strong>. Non capita spesso — nella maggior parte delle sentenze che abbiamo ottenuto le spese seguono la soccombenza — ma capita.</p>
<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p><strong>Vale anche sulla pensione.</strong> La cessione del quinto della pensione segue le stesse regole di quella sullo stipendio: stessi costi anticipati, stesso diritto al rimborso proporzionale.</p> <p><strong>Gli «oneri di distribuzione» sono la commissione dell'intermediario sotto un altro nome.</strong> Il nome cambia da contratto a contratto — intermediazione, distribuzione, provvigione, collocamento — ma la voce è la stessa, ed è quella che pesa più di tutte.</p>