Roma: 1.225,89 euro da IBL sulla cessione del quinto della pensione

<h2>Il caso</h2> <p>Un <strong>mutuo contro cessione pro solvendo di quote della pensione</strong> stipulato con <strong>IBL Banca</strong>: capitale lordo <strong>24.600,00 euro</strong>, da restituire in <strong>120 quote mensili da 205 euro</strong>.</p> <p>Il contratto riconosceva all'articolo 4 il diritto di estinguere anticipatamente, ma aggiungeva una riserva scritta nero su bianco: <em>&laquo;resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) ed F) del prospetto economico non saranno rimborsabili&raquo;</em>.</p> <p>Quattro voci su sei, dichiarate irripetibili in anticipo. Il cliente ha estinto e ha chiesto indietro la quota non goduta: <strong>1.225,89 euro</strong>.</p>

<h2>L'incompetenza per valore, respinta anche qui</h2> <p>IBL ha aperto, come di consueto, chiedendo che la causa fosse spostata al Tribunale. Il dispositivo <strong>rigetta in via preliminare l'eccezione di incompetenza per valore</strong> e le altre richieste preliminari della banca.</p>

<h2>La Corte costituzionale e la &laquo;legge Sostegni bis&raquo;</h2> <p>La motivazione si appoggia sulla <strong>Corte costituzionale n. 263/2022</strong>, ricostruendone l'effetto in modo diretto: la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della legge Sostegni bis <strong>nella parte in cui ha limitato ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione</strong> spettante al consumatore, ravvisando una <strong>violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</strong>.</p> <p>Il meccanismo censurato era il rinvio alle <strong>disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia</strong>, rinvio attraverso il quale veniva preclusa l'applicazione della giurisprudenza comunitaria che riconosce al consumatore, in caso di rimborso anticipato, <strong>la riduzione proporzionale degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte</strong>.</p> <p>Conseguenza: il diritto alla riduzione proporzionale di <strong>tutti</strong> i costi spetta ai consumatori <strong>anche se il contratto è stato concluso prima della legge di luglio 2021</strong>.</p>

<h2>Il criterio, scritto come una formula</h2> <p>Il giudice riconosce il diritto al rimborso dei <strong>costi di inizializzazione</strong> del finanziamento estinto in anticipo, applicando il <em>pro rata temporis</em> che la sentenza esprime in una riga:</p> <p style="margin:18px 0;padding:14px 18px;border-left:4px solid currentColor;"><strong>commissioni ÷ rate totali × rate mancanti</strong></p> <p>Il conteggio prodotto dalla difesa del cliente è stato giudicato <em>&laquo;del tutto congruo&raquo;</em> e recepito integralmente.</p>

<h2>La condanna, e le spese compensate</h2> <p>Il <strong>Giudice di Pace di Roma</strong>, con sentenza del <strong>19 aprile 2026</strong> (R.G. 51189/2024), ha accolto la domanda e condannato IBL Banca al pagamento di <strong>1.225,89 euro</strong>, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.</p> <p>Sulle spese, però, la decisione è diversa dal solito e va riportata com'è: il giudice le ha <strong>compensate fra le parti</strong>.</p> <p>Le ragioni indicate sono tre: <em>&laquo;la spinosa questione trattata, la sua particolarità, ed il permanere di oscillazioni giurisprudenziali che ancora determinano contrasti interpretativi&raquo;</em>, oltre alla <strong>sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale</strong>, che ha <strong>ampliato i confini della scelta compensativa</strong> del giudice — confini che il legislatore del 2014 aveva ristretto a due sole ipotesi.</p> <p>È il secondo caso, fra le sentenze che pubblichiamo, in cui il cliente vince il merito senza ottenere le spese. Conviene saperlo in anticipo: <strong>non è l'esito più frequente, ma è un esito possibile</strong>.</p>

<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p><strong>Vale sulla pensione quanto sullo stipendio.</strong> La cessione del quinto della pensione ha gli stessi costi anticipati e lo stesso diritto al rimborso proporzionale.</p> <p><strong>Una clausola che elenca le voci irripetibili non le rende irripetibili.</strong> Qui il contratto indicava con precisione quattro lettere del prospetto economico come non rimborsabili. Non è servito: il diritto alla riduzione viene da una norma che il contratto non può peggiorare.</p>