Roma: un contratto del 2007 e 1.981 euro da IBL, con regresso a carico della banca

<h2>Il caso: un contratto del 2007</h2> <p>È il contratto più vecchio fra quelli che abbiamo portato a sentenza: un <strong>mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio</strong> stipulato il <strong>27 febbraio 2007</strong> con <strong>IBL Banca</strong>.</p> <p>Capitale lordo <strong>24.720,00 euro</strong>, da restituire in <strong>120 quote mensili da 206 euro</strong>, al <strong>TAN del 5,00%</strong> a scalare in misura fissa per l'intera durata.</p> <p>Le somme versate anticipatamente mediante trattenuta mensile sullo stipendio:</p> <table> <tr><th>Voce</th><th>Importo</th></tr> <tr><td>Costo d'intermediazione</td><td><strong>1.977,60</strong></td></tr> <tr><td>Commissione bancaria</td><td><strong>916,72</strong></td></tr> <tr><td>Costi assicurativi</td><td><strong>684,98</strong></td></tr> </table> <p>Il <strong>netto erogato</strong> è stato di <strong>15.787,00 euro</strong>: su 24.720 di montante, al cliente ne sono arrivati meno di due terzi.</p> <p>Il contratto, alla <strong>clausola 1.1</strong>, riconosceva il diritto al rimborso in caso di estinzione anticipata ma <strong>escludeva il rimborso di tutti i costi pagati anticipatamente</strong> per beneficiare del credito. Un diritto concesso e subito svuotato.</p>

<h2>Diciotto anni dopo, il diritto c'è ancora</h2> <p>Il punto più utile di questa scheda è la <strong>data</strong>. Il contratto è del 2007: prima del d.lgs. 141/2010 che ha riscritto la disciplina del credito ai consumatori, prima della sentenza Lexitor del 2019, prima della legge del 2021 e prima della Corte costituzionale del 2022.</p> <p>La sentenza chiarisce che ai contratti regolati dal <strong>D.P.R. 180/1950</strong> si applicano <strong>le norme in materia di credito ai consumatori del Testo Unico Bancario</strong>. Va quindi riconosciuto il diritto del cliente alla <strong>riduzione proporzionale di tutti i costi</strong>: se quelle somme non possono essere trattenute dalla banca dopo l'estinzione anticipata, <strong>ricorre un'ipotesi di indebito oggettivo</strong>.</p>

<h2>Il criterio, e perché le clausole contrarie cadono</h2> <p>Per realizzare l'equa riduzione il giudice ritiene congruo il <strong>criterio proporzionale alla durata del finanziamento</strong>, tenuto conto delle rate residue rispetto alla scadenza naturale — il <em>pro rata temporis</em> — definito <em>&laquo;conforme ai principi di comprensibilità e trasparenza&raquo;</em>.</p> <p>Va quindi riconosciuto il diritto alla riduzione del costo totale del credito, <strong>inclusi i costi cosiddetti <em>up front</em></strong>, <em>&laquo;dovendosi invece disattendere tutte le contrarie disposizioni contrattuali siccome in violazione di norme inderogabili&raquo;</em>.</p>

<h2>Polizza e mediatore: dentro, per collegamento negoziale</h2> <p>Su questo la motivazione è esplicita e aggiunge un tassello che altrove resta implicito.</p> <p><strong>Non si escludono dall'obbligo di restituzione le spese del mediatore creditizio e di assicurazione</strong>, e la ragione è il <strong>collegamento negoziale</strong> fra quei contratti e il contratto di finanziamento. Il consumatore ha quindi diritto a ottenere <strong>dal finanziatore</strong> tutti i costi del credito proporzionalmente non dovuti, <strong>anche quelli di mediazione e di assicurazione</strong>.</p> <p>E poi il passaggio che chiude la difesa più usata dalle banche: <em>&laquo;salvo il diritto del finanziatore di regresso nei confronti dell'intermediario&raquo;</em>.</p> <p><strong>Tradotto: la banca paga il cliente e poi, se vuole, si rivolge all'intermediario.</strong> Non è il cliente a dover rincorrere il terzo che ha incassato la provvigione.</p> <p>Le pronunce richiamate sono quattro: <strong>Tribunale di Monza, sentenza n. 20 del 4 gennaio 2023</strong>; <strong>Tribunale di Torino, ordinanza del 20 marzo 2023</strong> (R.G. 13251/21); <strong>Cassazione n. 25977/2023</strong>; <strong>Cassazione n. 9207/2026</strong>.</p>

<h2>La condanna</h2> <p>Il <strong>Giudice di Pace di Roma, Sezione V</strong>, con sentenza del <strong>6 luglio 2026</strong> (R.G. 41361/2024), ha condannato IBL Banca al pagamento di <strong>1.981,00 euro</strong>, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.</p> <p>Le <strong>spese del giudizio</strong>: <strong>1.214,00 euro</strong> complessivi, di cui 125,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p> <p>Essendo pacifica e documentata in giudizio l'avvenuta estinzione anticipata, l'entità dei costi fissi sostenuti e il periodo residuo del contratto, non è servito altro.</p>

<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p><strong>Un contratto del 2007 si può ancora far valere.</strong> Quello che conta non è l'anno della firma ma la data dell'estinzione, da cui decorre il termine di prescrizione decennale.</p> <p><strong>Polizza e provvigione le chiede alla banca, non all'agenzia.</strong> Il collegamento negoziale fa rispondere il finanziatore, che eventualmente agirà in regresso verso l'intermediario. È un problema suo, non del cliente.</p> <p><strong>Tre voci, nessun interesse: 3.579 euro trattenuti su 24.720.</strong> In questo contratto intermediazione, commissione bancaria e polizza valevano insieme quasi il 15% del montante, pagati tutti alla firma per una durata di dieci anni.</p>