Sentenza Favorevole contro IBL Banca - Contratto n. 450476
Il Tribunale Ordinario di Roma ha accolto la domanda di rimborso per estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto stipulato con IBL Banca.
Dettagli della Sentenza
Tribunale: Tribunale Ordinario di Roma - Sezione XVII Civile Numero: 7233/2023 Data: 24 marzo 2025 Banca: IBL Banca S.p.A.
Contratto
Numero: 450476 del 9 febbraio 2012
- Capitale: €36.000
- TAN: 4,50%
- Rate: 120 mensili da €300
- Estinto dopo 54 rate
Importo Recuperato
Rimborso ricevuto: €3.193,13
Suddiviso in:
- Interessi non maturati: €2.288,95
- Commissioni di gestione: €904,18
Motivazione
La clausola 3.2 del contratto è stata dichiarata nulla per violazione di norme imperative (art. 1419 c.c. e art. 125-sexies TUB).
La sentenza si basa sulla giurisprudenza consolidata:
- Corte di Giustizia Europea (sentenza Lexitor C-383/18)
- Corte Costituzionale n. 263/2022
- Cassazione n. 10452/2023
È stato applicato il metodo pro-rata temporis invece del costo ammortizzato, ritenuto più favorevole al consumatore.
Esito
✅ Domanda accolta ✅ IBL Banca condannata al rimborso ✅ Clausola 3.2 dichiarata nulla