Il Tribunale Ordinario di Roma ha accolto la domanda di rimborso per estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto stipulato con IBL Banca.
Tribunale: Tribunale Ordinario di Roma - Sezione XVII Civile Numero: 7233/2023 Data: 24 marzo 2025 Banca: IBL Banca S.p.A.
Numero: 450476 del 9 febbraio 2012 - Capitale: €36.000 - TAN: 4,50% - Rate: 120 mensili da €300 - Estinto dopo 54 rate
Rimborso ricevuto: €3.193,13
Suddiviso in: - Interessi non maturati: €2.288,95 - Commissioni di gestione: €904,18
La clausola 3.2 del contratto è stata dichiarata nulla per violazione di norme imperative (art. 1419 c.c. e art. 125-sexies TUB).
La sentenza si basa sulla giurisprudenza consolidata: - Corte di Giustizia Europea (sentenza Lexitor C-383/18) - Corte Costituzionale n. 263/2022 - Cassazione n. 10452/2023
È stato applicato il metodo pro-rata temporis invece del costo ammortizzato, ritenuto più favorevole al consumatore.
✅ Domanda accolta ✅ IBL Banca condannata al rimborso ✅ Clausola 3.2 dichiarata nulla