<h2>Il Caso</h2><p>Il cliente, residente ad Alcamo (Trapani), aveva stipulato tre contratti di finanziamento mediante cessione del quinto con IBL Banca S.p.A. (Istituto Bancario del Lavoro). Il primo contratto (n. [omesso]) prevedeva 60 rate con 57 residue, il secondo (n. 533766) 120 rate con 72 residue, e il terzo (n. 356864) 120 rate con 71 residue. In tutti e tre i casi, la banca non aveva rimborsato integralmente i costi proporzionali dovuti.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Alcamo, Paolo Tesoriere, nella sentenza n. 58/2026, ha accolto integralmente la domanda. Il Giudice ha applicato il criterio pro rata temporis, ritenendolo preferibile rispetto alla curva degli interessi in quanto di immediata comprensione per il consumatore e maggiormente aderente alla ratio della Direttiva 2008/48/CE. La banca non aveva contestato la correttezza dei calcoli, ma solo il diritto al rimborso.</p><h2>Il Risultato</h2><p>IBL Banca S.p.A. è stata condannata a restituire <strong>€2.761,28</strong> (€976,98 + €669,60 + €1.114,70) oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite per €1.390,00.</p>