<h2>Il Caso</h2><p>Giovanni aveva stipulato nel novembre 2014 con ViViBanca un finanziamento da 37.560 euro in 120 quote mensili da 313 euro cedute sullo stipendio. Alla firma aveva pagato in anticipo 673,08 euro di commissioni di attivazione, 1.063 euro di commissioni di gestione, 450 euro di spese di istruttoria e 1.502,40 euro di commissioni di rete esterna. Ha estinto il finanziamento alla quarantanovesima rata. Nel conteggio estintivo del luglio 2020 la banca aveva scomputato soltanto 579,84 euro di commissioni di gestione e 2.774,53 euro di interessi non maturati.</p><h2>La Decisione</h2><p>Questa causa ha una particolarita: il giudice non si e limitato agli atti, ma ha disposto una consulenza tecnica d ufficio per ricalcolare gli oneri rimborsabili. La perizia ha confermato per intero il conteggio che avevamo proposto. Nel merito il giudice ha dichiarato nulle le clausole di non ripetibilita per contrarieta a norme imperative, richiamando la sentenza Lexitor, la Corte costituzionale n. 263/2022 e l ordinanza della Cassazione n. 13328 dell 8 maggio 2026, e ha respinto il criterio della curva degli interessi proposto dalla banca a favore del pro rata temporis, perché il consumatore non ne aveva avuto contezza al momento della firma.</p><h2>Il Risultato</h2><p>ViViBanca e stata condannata a restituire 1.602,51 euro oltre agli interessi legali, a 1.390 euro di spese processuali e, in via definitiva, anche alle spese della consulenza tecnica. Quando il conteggio regge alla verifica di un perito nominato dal giudice, la difesa della banca sui numeri non ha più argomenti.</p>