Sentenza Favorevole: Giovanni recupera €3.266 da ViviBanca

<h2>Il Caso</h2><p>Giovanni aveva stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote dello stipendio con ViviBanca nel 2016, da restituire in 120 rate mensili da €295,00. Dopo 42 rate pagate, ha estinto anticipatamente il finanziamento quando residuavano ancora 78 rate.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Torino ha applicato la sentenza Lexitor della CGUE e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, dichiarando nulla la clausola di irripetibilità dei costi up front. Il calcolo è stato effettuato con il criterio pro rata temporis (Y x 78/120).</p><h2>Il Risultato</h2><p>ViviBanca è stata condannata a restituire €3.266,79 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese di lite.</p> <h2>Testo integrale della sentenza</h2> <p>Di seguito il testo della decisione — Giudice di Pace di Torino, R.G. 2472/2024, decisa il 17 luglio 2026. I dati personali della parte — nome, codice fiscale, residenza e numero di contratto — sono stati omessi; resta integrale tutto ciò che ha rilievo giuridico.</p> <details class="sentenza-integrale"> <summary>Apri il testo integrale (anonimizzato)</summary> <p>N.RG 2472 / 2024</p> <p>REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p> <p>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO</p> <p>Sezione 02</p> <p>Il Giudice di Pace di Torino Dott. Rossella D'Addato, ha pronunciato la seguente</p> <p>SENTENZA nella causa iscritta al n. 2472 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024</p> <p>TRA</p> <p>P.G. (CF [C.F. omesso]) - Avv. Fabrizio Sgandurra Gradante</p> <p>-RICORRENTE- contro</p> <p>VIVIBANCA S.P.A. (CF 04255700652) – avv.ti Marco Pesenti e Edoardo Natale</p> <p>Ragioni in fatto e in diritto della decisione</p> <p>Con ricorso ritualmente depositato, P.G. conveniva in giudizio la VIVIBANCA</p> <p>S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e, assumendo di avere estinto anticipatamente il contratto di finanziamento n. [omesso] concluso il 6 luglio 2016 rimborsabile mediante cessione “pro -solvendo” di quote dello stipendio da restituirsi in n. 120 quote mensili, ciascuna di euro 295,00 , estinto quando residuavano n. 7 8 rate, ne chiedeva la condanna alla restituzione delle somme meglio specificate nell’atto introduttivo del giudizio a titolo di rimborso dei costi dovuti per la residua vita del contratto.</p> <p>Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza.</p> <p>La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 10.11.2025.</p> <p>La domanda è fondata e va accolta.</p> <p>Si premette che la presente sentenza viene redatta secondo le modalità di cui agli artt. l32 comma II n. 4 e 118 disp. Att. Cpc, con esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dandosi per implicitamente dis attesi i residui argomenti che risultino incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. 24542/09).</p> <p>Ciò detto, deve anzitutto osservarsi che le argomentazioni svolta dalla convenuta in merito alla domanda attorea di restituzione delle provvigioni spettanti all’agente intermediario non possono essere condivise.</p> <p>Infatti, come ritenuto dal Tribunale di Torino ord. Dr. Astuni del 20.03.2023 “ La definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l’inclusione nel “costo totale del credito” è sufficiente che il finanziatore ne abbia “conoscenza. A fortiori, è inclusa la prestazione chiesta dal terzo al finanziatore e da costui ribaltata sul cliente (come la commissione di agenzia o intermediazione), Non v’è una ragione sufficiente per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio (all’agente, al fornitore convenzionato ecc.) dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l’attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all’autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni del mediatore creditizio (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell’ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godim ento…….. Dopo Lexitor, la distinzione tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata è caduta, pertanto il logico corollario dell’autonomia organizzativa e negoziale del finanziatore non può che essere l’indifferenza del consumatore, il quale ha diritto di conteggiare l’onere della provvigione al mediatore creditizio ai fini della riduzione del costo”</p> <p>Da ciò consegue che la pretesa della commissione d’intermediazione al tempo della conclusione del contratto non è illegittima, ma non può avere altro effetto, se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull’intera durata del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate, nel caso di estinzione anticipata.</p> <p>Ciò detto, occorre esaminare il contratto intercorso tra la convenuta e l’attore, richiamando l’art. 33 comma 2 lett b) codice del consumo ( “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:…b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista) e l’art. 35 2° co. codice del consumo, secondo cui “In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.</p> <p>Deve osservarsi subito dopo che la nullità della clausola contrattuale, ove contraria al disposto dell’art. 125 sexies co. 1 TUB - interpretato alla luce della sentenza della CGUE Lexitor - consegue al fatto che si tratta di norma derogabile solo in senso p iù favorevole al cliente (art.</p> <p>127, co. 1 TUB) nonché al disposto del comma 2 dello stesso articolo in forza del quale “ Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.</p> <p>Essendo questo il quadro normativo (ed interpretativo), la clausola contrattuale che esclude la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari è nulla per contrarietà a norma inderogabile e da intendersi automaticamente sostituita, ex art. 1419 II co.cc, con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, per effetto della natura “dichiarativa” della sentenza Lexitor, imponeva la retrocessione di tutti i costi, anche dei c.d costi up front.</p> <p>In merito, poi, all’interpretazione precedente dell’art. 125 sexies del Tub, la Corte Costituzione ha dichiarato incostituzionale il rinvio ricettizio a tutte le norme di rango secondario che avallano l’interpretazione del precedente art. 125 sexies Tub co me riferito ai soli costi recurring; infatti, l’art. 11 -octies della L. 2021 n. 106 ha recepito il principio espresso dalla sentenza Lexitor secondo cui, in caso di estinzione anticipata, è necessario rimborsare al consumatore sia i costi recurring, sia i costi up-front, ma ne ha limitato l’efficacia nel tempo ai soli contratti successivi al 25.7.21, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring in caso di estinzione anticipata dei contratti anteriori al 25.7.21;</p> <p>Questo risultato è stato ottenuto mediante il richiamo (nell’art. 11-octies) alle norme secondarie della Banca d’Italia che avallavano l’interpretazione in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero i soli costi recurring. (“ E questo – dice la Corte – “a dispetto dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri”);</p> <p>La Corte Costituzionale (nel richiamare suoi precedenti in tema di norme costituite dal combinato disposto di norma primaria e di norma sub primaria e ha dichiarato incostituzionale la norma) ha osservato che “La norma oggetto di censura si colloca dunque dentro questa cornice con la particolarità che, nel caso in esame, è una disposizione primaria successiva ad integrare il contenuto normativo di una disposizione primaria precedente mediante il rinvio a norme di rango secondario. Posto infatti che queste u ltime – in ragione della loro delimitazione temporale e oggettiva – cristallizzano una determinata interpretazione dell’art. 125 sexies comma 1 Tub, il dovere di applicare, al contempo, il citato articolo e tali norme secondarie equivale ad attribuire per legge alla precedente formulazione dell’art. 125 sexies Tub rimasta in vigore in virtù dell’art. 11 octies … il solo significato compatibile con le norme secondarie. Così facendo, la disposizione censurata impone per legge un contenuto normativo riferibile alla disposizione di cui al pregresso art. 125 sexies comma 1 Tub difforme a quanto statuito nella sentenza Lexitor”.</p> <p>Ai sensi dell’art. 125 sexies comma 1, nella versione precedente la modifica del 2021, “ Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”</p> <p>La sopravvenienza della sentenza della Corte di Giustizia c.d Lexitor, ha imposto un cambiamento radicale nell’interpretazione ormai consolidata dell’art. 125 sexies TUB.</p> <p>Con tale sentenza la Corte di Giustizia ha affermato che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva</p> <p>2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. . La Corte di Giustizia Europea ha richiamato la necessità di un’interpretazione teleologica della norma, alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti, e cioè assicurare al consumatore una piena tutela del rapporto contrattuale predisposto unilateralmente dalla banca, con l’espl icito riconoscimento, tra l’altro, dell’insussistenza di qualsiasi potere negoziale del finanziato. “Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l’attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari f ormulazioni dei contratti ” (punto 30). Se ne deve concludere che si impone un’interpretazione “utile” dell’art. 16 par. 1 nel senso di salvaguardare “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito” e al contempo evitare di concedere all’intermediario margini di manovra per ridurre o vanificare tale diritto”.</p> <p>La Corte ha interpretato quindi l’art. 16 par. 1 dir. 2008/48 (“riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”) nel senso che la “restante durata del contratto ” vada riferita alle modalità di calcolo del rimborso e non alla tipologia dei costi.</p> <p>Ha così ammesso la ripetizione di tutte le voci comprese nella nozione di “costo totale del credito” (art. 3 lett. g) dir. 2008/48, incluse quelle che non dipendono dalla durata del contratto.</p> <p>In questo quadro interpretativo dell’art. 125 sexies TUB emerge l’irrilevanza della distinzione tra costi recurring e costi up front, poiché tutti indifferentemente rimborsabili, in ragione della restante durata del contratto.</p> <p>Le sentenze interpretative della CGE sono vincolanti per il Giudice nazionale, sicché ogni diversa interpretazione da parte del giudice nazionale del principio di diritto enunciato dalla</p> <p>Corte deve essere esclusa.</p> <p>In merito al criterio di calcolo, la CGUE, pur senza addivenire ad un’assimilazione concettuale dei costi front up e recurring, ha evidenziato l’obiettiva difficoltà in concreto della loro differenziazione giungendo alla conclusione che i costi sopportati dal consumatore, di qualsiasi natura essi siano, devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto, sicché, attraverso l’opzione ermeneutica scelta dell’art 16 della direttiva 2008/48/CE , ha chiaramente indicato che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, sia comunque basato su una regola di proporzionalità.</p> <p>Ciò detto, si osserva che parte convenuta non ha contestato il conteggio proposto dall’attore essendosi limitata, in via di subordine, a proporre un diverso criterio di calcolo.</p> <p>Ritenuto che il criterio “pro rata temporis” sia più semplice, più controllabile dal consumatore e maggiormente conforme allo spirito della sentenza Lexitor (“ il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di negoziazione ”- V. Trib. Napoli 810/2020), appare condivisibile il criterio di calcolo proposto da parte attrice. Sul punto cfr. ord. Trib, Torino 7855/2020, sentenza trib. Torino – dr.</p> <p>Astuni n. 1434/20.</p> <p>La liquidazione del quantum relativo ad interessi dovuti per l’estinzione anticipata del prestito e per costi non maturati verrà effettuata tenuto conto del predetto criterio di calcolo, applicabile (Y x78/120), per di più, in mancanza di diversa previsione contrattuale, e quindi totale euro 3.266,79.</p> <p>Sulle predette somme decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.</p> <p>Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico della convenuta e liquidate, ex D.M. n. 147/22, in euro € 1.265,00 (euro 236,00 per la fase di studio, euro 252,00 per la fase introduttiva, euro 352,00 per la fase di trattazione ed euro 425,00 per la fase decisionale) oltre ad € 125,00 per esposti, oltre al 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA come per legge ; possono altresì liquidarsi gli esposti sostenuti per la fase di mediazione pari ad euro 284,00.</p> <p>P.Q.M.</p> <p>Il Giudice di Pace di Torino dr.ssa Rossella D’Addato, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che parte attrice ha diritto alla retrocessione di tutti i costi non maturati con riferimento dalla data di perfezionamento a quella di conclusione de l contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio; dichiara tenuta e per l’effetto condanna VIVIBANCA S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, per le causali di cui in parte motiva, della somma di euro 3.266,79 oltre gli interessi come da domanda.</p> <p>Condanna altresì la VIVIBANCA S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore dell’attore, delle spese di lite liquidate in € 1.265,00 (euro 236,00 per la fase di studio, euro 252,00 per la fase introduttiva, euro 352,00 per la fase di trattazione ed euro</p> <p>425,00 per la fase decisionale) oltre ad € 125,00 per esposti, oltre al 15% per spese generali ed oltre CPA ed IVA come per legge , nonché della somma di euro 284,00 per l a fase di mediazione.</p> <p>Così deciso in TORINO il 17-07-2026</p> <p>Il Giudice di Pace</p> <p>Dott. ROSSELLA D'ADDATO</p> </details>