<h2>Il Caso</h2><p>Gianni aveva estinto anticipatamente un finanziamento contro cessione del quinto acceso con I.Fi.Ve.R. Il ricorso, depositato il 5 maggio 2025 davanti al Giudice di Pace di Padova, chiedeva di accertare la violazione dell'articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario e di condannare la società alla restituzione di <strong>2.117 euro</strong>.</p><h2>La difesa: aspettiamo Lussemburgo</h2><p>La società non ha discusso il merito per prima. Ha chiesto in via preliminare di <strong>sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia europea</strong>, indicando le cause pendenti per numero: <strong>C-239/25 Fincontinuo</strong> e <strong>C-355/25 IBL Banca</strong>.</p><p>È la difesa più efficace che gli istituti abbiano oggi, e merita di essere capita. Non nega il diritto al rimborso: sostiene che il quadro europeo non sia ancora definito e che convenga attendere. Se accolta, l'effetto pratico è rinviare la decisione di anni, con il credito del consumatore fermo nel frattempo.</p><p>Il giudice ha rigettato la richiesta e ha deciso nel merito.</p><h2>Perché la sospensione viene respinta</h2><p>Il ragionamento che i giudici seguono in questi casi è che l'interpretazione dell'articolo 125-sexies è già stata data: dalla Corte di giustizia con la sentenza <strong>Lexitor</strong> (causa C-383/18), dalla <strong>Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022</strong>, e dalla Cassazione con pronunce successive. Un nuovo rinvio pregiudiziale su una norma già interpretata non giustifica il blocco di tutte le cause pendenti.</p><p>È lo stesso esito che la richiesta ha avuto davanti al Giudice di Pace di Verbania e a quello di Foggia: tre uffici diversi, tre rigetti.</p><h2>La Decisione</h2><p>Accertata la debenza della somma richiesta, il Giudice di Pace di Padova ha condannato la società alla restituzione di <strong>2.117 euro</strong>, oltre interessi legali al tasso maggiorato dell'articolo 1284 comma 4 del codice civile <strong>dal 5 maggio 2025</strong>, cioè dalla data di deposito del ricorso, fino al saldo.</p><p>Le spese di lite, a carico della società, sono state liquidate in <strong>1.089 euro</strong> per compensi e 125 per spese, oltre il 15% forfettario, CPA e IVA.</p><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Se la risposta che ricevi da un istituto è che bisogna attendere una pronuncia europea, sappi che è una posizione processuale, non un dato di fatto: davanti ai giudici di merito viene respinta con regolarità.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>