<h2>Il Caso</h2><p>Nell'ottobre 2021 Francesco aveva sottoscritto con Banca Progetto un finanziamento contro delegazione di pagamento, per un importo totale dovuto di 19.944 euro da restituire in 72 rate mensili da 277 euro ciascuna.</p><p>Al momento della firma gli erano stati addebitati costi non legati alla durata del rapporto — i cosiddetti costi <em>up-front</em> — per complessivi 2.519,10 euro: 2.200 euro a titolo di costo di gestione della pratica e 319,10 euro a titolo di costi di intermediazione. Sono somme che il cliente paga per intero all'inizio, indipendentemente da quanto durerà davvero il finanziamento.</p><p>Nel febbraio 2023 Francesco ha estinto il finanziamento in anticipo, dopo aver pagato 15 rate sulle 72 previste. Mancavano quindi 57 rate alla scadenza naturale: oltre tre quarti del contratto non erano mai stati eseguiti.</p><p>A fronte dell'estinzione, la banca ha restituito 433,50 euro, trattenendo il resto dei costi anticipati. Da qui il ricorso al Giudice di Pace di Milano, con la richiesta di vedersi riconoscere la quota di costi corrispondente al periodo non goduto.</p><h2>Le eccezioni della banca</h2><p>Prima di entrare nel merito, Banca Progetto ha sollevato due eccezioni preliminari, entrambe respinte.</p><p>La prima riguardava i poteri di rappresentanza della società che aveva seguito la pratica per conto del cliente. Il giudice l'ha superata osservando che il ricorrente era regolarmente rappresentato e difeso in giudizio da un avvocato, in forza di procura speciale valida ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile: la costituzione in giudizio tramite il difensore rende irrilevante la questione.</p><p>La seconda, più insidiosa, era l'improcedibilità della domanda per non aver esperito la mediazione presso l'organismo indicato nel contratto. Su questo il giudice ha affermato un principio che vale ben oltre il caso singolo: <strong>una clausola che imponga al consumatore un unico e specifico organismo di mediazione, diverso da quelli generali previsti per legge, può integrare gli estremi della vessatorietà</strong>, e comunque non può prevalere sulle norme imperative poste a tutela del consumatore.</p><h2>La Decisione</h2><p>Nel merito la domanda è stata accolta integralmente.</p><p>Il giudice ha ricostruito il quadro normativo partendo dall'articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario, che recepisce l'articolo 16 della Direttiva 2008/48/CE e riconosce al consumatore, in caso di rimborso anticipato, il diritto alla riduzione del costo totale del credito.</p><p>Su cosa rientri in quel costo totale è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18, nota come <strong>Lexitor</strong>: il diritto alla riduzione <em>include tutti i costi posti a carico del consumatore</em>. La Corte ha chiarito che la finalità della norma sarebbe vanificata se la riduzione potesse essere limitata ai soli costi che l'intermediario decide di qualificare come dipendenti dalla durata del contratto — cioè se fosse chi incassa a stabilire cosa è rimborsabile.</p><p>Il tentativo del legislatore italiano di limitare nel tempo la portata di quel principio, con l'articolo 11-octies del decreto legge 73/2021, è stato azzerato dalla <strong>Corte costituzionale con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022</strong>, che ne ha dichiarato l'illegittimità e ha riaffermato l'applicabilità dei principi Lexitor anche ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021.</p><p>Su queste basi il giudice ha dichiarato <strong>nulle le clausole del contratto</strong> nella parte in cui escludevano o limitavano la rimborsabilità dei costi di gestione pratica e di intermediazione in caso di estinzione anticipata, per contrasto con una norma imperativa. Ha precisato che si tratta di una nullità rilevabile d'ufficio, perché posta a presidio della tutela del consumatore: il giudice può dichiararla anche senza che sia la parte a chiederlo.</p><h2>Come è stato calcolato il rimborso</h2><p>Il giudice ha applicato il criterio <strong>pro rata temporis</strong>, che è il metodo lineare imposto dal riferimento normativo alla vita residua del contratto: si divide il totale dei costi per il numero complessivo di rate previste e si moltiplica il risultato per le rate non ancora maturate al momento dell'estinzione.</p><table><tbody><tr><th>Costi soggetti a riduzione</th><td>2.519,10 € (2.200,00 gestione pratica + 319,10 intermediazione)</td></tr><tr><th>Durata originaria</th><td>72 rate</td></tr><tr><th>Rate pagate</th><td>15</td></tr><tr><th>Rate residue</th><td>57</td></tr><tr><th>Rimborso dovuto</th><td>(2.519,10 ÷ 72) × 57 = 1.994,29 €</td></tr><tr><th>Già restituito dalla banca</th><td>− 433,50 €</td></tr><tr><th><strong>Credito residuo riconosciuto</strong></th><td><strong>1.560,79 €</strong></td></tr></tbody></table><p>Banca Progetto è stata condannata a pagare 1.560,79 euro oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo, e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 125 euro per anticipazioni e 457 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.</p><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Il punto pratico è la sproporzione fra quanto la banca aveva restituito spontaneamente e quanto era effettivamente dovuto: <strong>433,50 euro contro 1.994,29</strong>. Chi avesse accettato il conteggio estintivo senza verificarlo avrebbe perso circa 1.560 euro, cioè il 78% di quanto gli spettava.</p><p>È lo schema che ricorre in quasi tutte queste vicende. Il conteggio di estinzione che l'istituto invia al cliente non è un documento neutro: rimborsa la quota di costi che l'istituto stesso qualifica come legata alla durata, e trattiene tutto il resto. La verifica indipendente del contratto serve esattamente a misurare quella differenza.</p><p>Il secondo punto riguarda la clausola di mediazione. Molti contratti impongono un organismo specifico, scelto dall'istituto: questa decisione conferma che una previsione del genere non può essere usata per bloccare l'accesso del consumatore al giudice.</p><p>Se hai estinto o rinnovato un finanziamento contro cessione del quinto o delegazione di pagamento, puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> con la stessa formula applicata dal giudice, oppure <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>