<h2>Il caso</h2> <p>Un <strong>prestito rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile</strong> sottoscritto il <strong>7 marzo 2016</strong> con <strong>Fincontinuo</strong>: somma mutuata <strong>30.000,00 euro</strong>, da restituire in <strong>120 rate da 250 euro</strong> con detrazione diretta dallo stipendio.</p> <p>Al netto delle varie voci di spesa versate anticipatamente, l'<strong>erogazione materiale è stata di 20.671,64 euro</strong>: quasi <strong>9.330 euro</strong> trattenuti alla firma su un prestito da trentamila.</p> <p>Il cliente ha estinto anticipatamente <strong>dopo 49 rate su 120</strong>: restavano <strong>71 rate</strong>. Quote non godute da restituire, secondo il conteggio: <strong>1.437,75 euro</strong>.</p>
<h2>Centosettantasette euro, un reclamo respinto e un ABF ignorato</h2> <p>A fronte di quelle 71 rate residue, Fincontinuo ha restituito <strong>177,50 euro</strong>, a titolo di commissioni di gestione. Nient'altro.</p> <p>Il <strong>reclamo</strong> presentato il <strong>16 settembre 2020</strong> è stato respinto. Il cliente si è rivolto all'<strong>Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano</strong>, che con provvedimento del <strong>24 marzo 2021</strong> ha <strong>parzialmente accolto</strong> il ricorso.</p> <p>E qui il dato che conta: <strong>la finanziaria ha rifiutato di adempiere anche a quella decisione</strong>. Da lì la causa.</p> <p>Vale la pena saperlo: la pronuncia dell'ABF <strong>non è un titolo esecutivo</strong>. Se l'intermediario decide di non rispettarla, l'unica strada che resta è il giudice — ed è esattamente quello che è successo qui, con il risultato che si legge sotto.</p>
<h2>La difesa: «Lexitor non vale per i contratti vecchi»</h2> <p>Fincontinuo ha costruito la propria posizione su due passaggi, ed è la difesa più solida che si incontra in queste cause:</p> <ol> <li>la decisione europea <strong>non sarebbe vincolante</strong>, perché riferita alla norma della direttiva e <strong>non all'articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario</strong>;</li> <li>i principi invocati si applicherebbero solo ai contratti stipulati <strong>dopo il 25 luglio 2021</strong>, data di entrata in vigore della nuova versione dell'articolo 125-sexies (modificato dall'articolo 11-octies del decreto legge n. 73/2021). Il <strong>secondo comma</strong> di quell'articolo prevede che per i contratti anteriori continui ad applicarsi la versione precedente — e quindi, per un contratto del 2016, resterebbe in piedi la distinzione fra costi <em>up front</em> non rimborsabili e costi <em>recurring</em> rimborsabili.</li> </ol> <p>A completamento, la finanziaria sosteneva di essersi attenuta alle direttive della Banca d'Italia e alle pronunce dell'ABF, indicando in modo trasparente tutti i costi e l'irripetibilità di quelli iniziali: comportamento legittimo, dunque diritto a trattenere. E su costi di intermediazione e assicurativi eccepiva il <strong>difetto di legittimazione passiva</strong>, perché incassati da un terzo.</p>
<h2>La risposta, ed è il cuore della sentenza</h2> <p>Il giudice smonta la tesi in tre mosse, e sono quelle da tenere a mente.</p> <p><strong>Primo.</strong> L'interpretazione della Corte di giustizia <strong>è vincolante già per l'articolo 125-sexies nella versione anteriore al 2021</strong>, perché quella norma <strong>non si discostava</strong> dalla disposizione comunitaria che la Corte ha interpretato: identico il tenore letterale, identico il significato. Un testo uguale <em>«non avrebbe potuto giustificare un regime differente»</em>. La lettura che distingueva costi <em>up front</em> e <em>recurring</em> va dunque riconosciuta <strong>come non corretta già allora</strong>, perché in conflitto con il dato comunitario.</p> <p><strong>Secondo.</strong> Ne segue che la nuova versione dell'articolo 125-sexies <strong>si limita a confermare</strong> quell'interpretazione, per scongiurare incertezze: le si può attribuire <strong>portata meramente interpretativa</strong> della disposizione previgente. Non ha creato un diritto nuovo nel 2021. Ha scritto meglio un diritto che c'era già.</p> <p><strong>Terzo</strong>, ed è il passaggio tecnicamente più fine. Se l'irretroattività del comma 2 fosse letta come vuole la finanziaria, si arriverebbe a dire che <strong>la legge italiana vigente fino al 24 luglio 2021 era in contrasto con la direttiva europea</strong> — e la norma rischierebbe l'incostituzionalità. Si impone quindi un'<strong>interpretazione costituzionalmente orientata</strong>: l'irretroattività va <strong>circoscritta alle sole disposizioni di dettaglio sulle modalità di calcolo</strong>, quelle inserite ai commi da 2 a 5 dell'articolo 125-sexies.</p> <p>Il risultato pratico è questo: <strong>anche prima del 24 luglio 2021 tutti i costi del finanziamento vanno restituiti in proporzione alla parte di piano di ammortamento non goduta</strong>; è solo <strong>il metodo di calcolo</strong> della quota rimborsabile che, per i contratti dal 25 luglio 2021, segue i parametri della nuova legge. In questo senso si è espressa da ultimo la <strong>Cassazione con l'ordinanza n. 13328 dell'8 maggio 2026</strong>.</p>
<h2>La clausola è nulla, e la legittimazione passiva è della finanziaria</h2> <p>Caduta la distinzione, la clausola contrattuale che separava i costi rimborsabili da quelli irripetibili <strong>è dichiarata nulla</strong>, perché in conflitto con l'articolo 125-sexies TUB, <strong>norma imperativa di ordine pubblico economico</strong>.</p> <p>Quanto all'eccezione sui costi di intermediazione e assicurativi, è superata dalla stessa <strong>ordinanza n. 13328/2026</strong>, che ha affermato in modo chiaro che tutti i costi del finanziamento, in caso di estinzione anticipata, vanno restituiti col criterio <strong>pro rata temporis</strong> e <strong>sono tutti posti a carico della finanziaria</strong>.</p> <p>Un dettaglio processuale che pesa: l'importo richiesto <strong>non è stato contestato nell'ammontare</strong>. Fincontinuo ha discusso soltanto se fosse dovuto, e per alcune voci da chi. Non quanto.</p>
<h2>La condanna</h2> <p>Il <strong>Giudice di Pace di Rho, sezione unica civile</strong>, con sentenza del <strong>10 giugno 2026</strong>, ha condannato Fincontinuo a pagare <strong>1.437,75 euro</strong> oltre interessi dalla domanda, più le spese di lite: <strong>900,00 euro</strong> di competenze e <strong>98,00 euro</strong> di spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.</p> <p>Una domanda è stata esclusa, e va detto: <strong>niente rivalutazione monetaria</strong>, perché si tratta sin dall'origine di un'obbligazione pecuniaria <em>di valuta</em> e non <em>di valore</em>. Spettano gli interessi, non la rivalutazione.</p>
<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p><strong>La data del contratto non è una barriera.</strong> «Il suo contratto è del 2016, la legge è cambiata nel 2021» è la risposta che più spesso ferma le persone. Questa sentenza spiega perché non tiene: il diritto c'era già, e la legge del 2021 lo ha solo messo in chiaro.</p> <p><strong>Un ABF favorevole non basta.</strong> Qui il Collegio di Milano aveva dato parzialmente ragione al cliente nel 2021, e la finanziaria non ha pagato. Cinque anni dopo è stata condannata a pagare quasi dieci volte quello che aveva restituito spontaneamente.</p>