Sentenza Favorevole: 2.158 € recuperati da Figenpa a Genova

<h2>Il Caso</h2><p>La cliente aveva estinto anticipatamente un finanziamento contro cessione del quinto acceso con Figenpa. Come accade quasi sempre, in sede di conteggio estintivo la società aveva trattenuto la parte di costi corrispondente al periodo in cui il contratto non sarebbe più stato in vita.</p><p>La domanda portata davanti al Giudice di Pace di Genova chiedeva di accertare l&apos;indebito e di condannare Figenpa alla restituzione di <strong>2.158,80 euro</strong>, oltre interessi ai sensi dell&apos;articolo 1284 comma 4 del codice civile.</p><h2>Le difese: quattro tentativi di non arrivare al merito</h2><p>Questa decisione merita attenzione non per la cifra, che è nella media, ma per ciò che la società ha tentato prima di discutere il merito.</p><h3>L&apos;incompetenza del giudice</h3><p>La prima eccezione era di rito: il Giudice di Pace non sarebbe competente per valore, la causa andrebbe al Tribunale civile di Genova. È l&apos;obiezione più frequente e ha un effetto pratico preciso — spostare la controversia davanti a un giudice dove i costi per il consumatore sono più alti e i tempi più lunghi.</p><h3>La chiamata in causa della Repubblica Italiana</h3><p>La seconda è di tutt&apos;altro ordine. Figenpa ha chiesto al giudice di <strong>autorizzare la chiamata in causa della Repubblica Italiana, e per essa della Presidenza del Consiglio dei Ministri</strong>, con conseguente rinvio della prima udienza per consentire la notifica al terzo chiamato.</p><p>La logica sottostante è che, se il diritto al rimborso discende da una direttiva europea recepita male o interpretata in modo imprevedibile, allora a risponderne dovrebbe essere lo Stato e non l&apos;istituto. Sul piano pratico, però, l&apos;effetto immediato della richiesta sarebbe stato rinviare l&apos;udienza e allungare il procedimento di mesi.</p><p>Il giudice non l&apos;ha accolta.</p><h2>La Decisione</h2><p>Respinta ogni istanza, eccezione e deduzione, il Giudice di Pace di Genova ha condannato Figenpa S.p.A. al pagamento in favore della ricorrente di <strong>2.158,80 euro</strong> — l&apos;intero importo richiesto — oltre interessi legali.</p><p>La società è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in <strong>125 euro per esborsi e 950 euro per compensi</strong>, oltre spese generali e accessori di legge.</p><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Genova</td></tr><tr><th>Data</th><td>29 dicembre 2025</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Figenpa S.p.A.</td></tr><tr><th>Richiesto</th><td>2.158,80 &euro;</td></tr><tr><th>Riconosciuto</th><td><strong>2.158,80 &euro;</strong> &mdash; il 100%</td></tr><tr><th>Spese a carico della societ&agrave;</th><td>1.075 &euro;</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>L&apos;importo riconosciuto è pari al 100% di quello richiesto: quando il calcolo è impostato correttamente sul criterio pro rata temporis, il giudice non ha ragione di ridurlo.</p><p>Il secondo elemento riguarda la strategia difensiva. Le eccezioni preliminari — incompetenza, improcedibilità per mancata mediazione, chiamata di terzi — non mirano a vincere nel merito ma a <strong>spostare, rinviare o rendere più costoso</strong> il procedimento. Conoscerle in anticipo serve a non interpretare il primo rifiuto dell&apos;istituto come una risposta definitiva.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>