<h2>Il caso</h2> <p>Una <strong>cessione del quinto</strong> sottoscritta con <strong>Figenpa S.p.A.</strong> I costi trattenuti alla firma per <strong>spese di intermediazione e di istruttoria</strong> ammontavano complessivamente a <strong>4.204,40 euro</strong>.</p> <p>Dopo l'estinzione anticipata la finanziaria <strong>non ha rimborsato integralmente la quota proporzionale</strong> di quei costi, cioè la parte corrispondente al periodo di contratto mai goduto.</p>
<h2>Il convenuto sbagliato, e l'eccezione accolta</h2> <p>Il ricorso era stato proposto anche nei confronti di <strong>Compass Banca S.p.A.</strong>, che ha eccepito la propria <strong>carenza di legittimazione passiva</strong>. L'eccezione è stata accolta e la causa è proseguita soltanto contro Figenpa.</p> <p>È un dettaglio che conviene sistemare prima di depositare: a rispondere del rimborso è <strong>la società che ha concesso il credito e incassato i costi</strong> sul netto erogato, e va individuata leggendo il contratto, non la corrispondenza successiva.</p>
<h2>La decisione</h2> <p>Con la <strong>sentenza n. 180/2026</strong> il <strong>Giudice di Pace di Genova</strong> ha accolto la domanda nei confronti di Figenpa, dichiarando <strong>nulle le clausole contrattuali che escludevano il rimborso dei costi</strong> in caso di estinzione anticipata, in quanto <strong>vessatorie e contrarie al Codice del consumo</strong>.</p>
<h2>Il criterio di calcolo: qui la curva degli interessi</h2> <p>Per quantificare il rimborso il giudice ha applicato il criterio della <strong>curva degli interessi</strong>, e non il <em>pro rata temporis</em>.</p> <p>È una differenza che vale la pena capire, perché non riguarda il <em>se</em> ma il <em>quanto</em>. Il diritto al rimborso resta intero: cambia il metodo con cui si calcola la quota non goduta. La curva degli interessi segue l'andamento del piano di ammortamento e, nella pratica, <strong>restituisce importi più bassi del pro rata temporis</strong> — che è il motivo per cui le finanziarie lo propongono in via subordinata quasi in ogni causa.</p>
<h2>Il risultato</h2> <p>Figenpa S.p.A. è stata condannata a restituire <strong>2.522,16 euro</strong>, oltre interessi legali, e a pagare <strong>1.177,00 euro</strong> di spese di giudizio.</p>