Sentenza Favorevole: 744 € recuperati da Fides dopo l'ABF

<h2>Il Caso</h2><p>Nell&apos;ottobre 2016 il cliente aveva stipulato con <strong>Fides S.p.A.</strong> un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, poi estinto anticipatamente senza che gli venisse restituita l&apos;intera quota di costi non maturati.</p><p>La particolarità di questa vicenda è che <strong>non era il primo tentativo</strong>.</p><h2>Prima l&apos;Arbitro Bancario Finanziario</h2><p>Il cliente si era già rivolto all&apos;<strong>Arbitro Bancario Finanziario</strong>, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria. All&apos;esito del ricorso aveva ottenuto da Fides <strong>320,00 euro</strong>, versati con bonifico nel giugno 2021 — circostanza documentata in atti e confermata dalla stessa società resistente, che ne ha prodotto copia.</p><p>Trecentoventi euro. Una somma che chiude la pratica nella percezione di chi la riceve: c&apos;è stato un procedimento, c&apos;è stata una decisione, la banca ha pagato.</p><h2>Poi il giudice</h2><p>Il Giudice di Pace di Siracusa, riesaminando il conteggio, ha verificato che <strong>l&apos;importo residuo di tutte le voci di spesa, calcolato correttamente secondo il criterio pro rata temporis</strong> come determinato dall&apos;articolo 125-sexies TUB, ammontava a una cifra ulteriore rispetto a quanto già versato.</p><p>La motivazione richiama il principio del <strong><em>favor consumatoris</em></strong> desumibile dagli articoli 33, 34 e 35 del Codice del consumo, e aggiunge una precisazione che conviene leggere con attenzione: il criterio proporzionale è quello certamente più favorevole al consumatore, <strong>soprattutto laddove il contratto non preveda alcun accordo volto a specificare in maniera chiara e univoca il criterio di calcolo da applicare in caso di estinzione anticipata</strong>.</p><p>Quando il contratto tace, o è ambiguo, si applica il criterio che il consumatore può verificare da solo.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il Giudice di Pace di Siracusa, rigettata ogni diversa istanza, ha:</p><ul><li><strong>dichiarato la nullità delle clausole contrattuali</strong> che escludono la ripetibilità dei costi non interamente maturati in ragione dell&apos;estinzione anticipata;</li><li>condannato <strong>Fides S.p.A.</strong> a rimborsare <strong>744,40 euro</strong>, al netto degli importi già rimborsati, oltre interessi <strong>dall&apos;estinzione del contratto</strong> all&apos;effettivo soddisfo;</li><li>condannato Fides alle spese del giudizio, liquidate <strong>secondo valori compresi fra i medi e i massimi</strong>, tolta la fase istruttoria.</li></ul><div><table><tbody><tr><th>Ufficio</th><td>Giudice di Pace di Siracusa, sezione unica</td></tr><tr><th>Sentenza</th><td>n. 880/2026, pubblicata il 24 luglio 2026</td></tr><tr><th>Istituto</th><td>Fides S.p.A.</td></tr><tr><th>Contratto</th><td>ottobre 2016, cessione del quinto</td></tr><tr><th>Gi&agrave; ottenuto tramite ABF</th><td>320,00 &euro; (giugno 2021)</td></tr><tr><th>Riconosciuto in pi&egrave; dal giudice</th><td><strong>744,40 &euro;</strong></td></tr><tr><th>Decorrenza interessi</th><td>dall&apos;estinzione del contratto</td></tr></tbody></table></div><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p><strong>L&apos;ABF non chiude la partita.</strong> È il punto centrale, e ricorre in più decisioni di questo archivio — fra le altre, una del Tribunale di Latina in cui, dopo una pronuncia dell&apos;Arbitro e un pagamento parziale, il giudice ha riconosciuto oltre undicimila euro.</p><p>L&apos;Arbitro Bancario Finanziario è uno strumento utile: è rapido, costa poco, e in molti casi ottiene un risultato. Ma <strong>decide in via stragiudiziale, non produce giudicato, e si pronuncia su ciò che gli è stato sottoposto</strong>. Se il ricorso riguardava alcune voci e non altre, o se il conteggio presentato era incompleto, quello che resta fuori resta esigibile.</p><p><strong>Il rimborso parziale non è una quietanza.</strong> Ricevere un bonifico dall&apos;istituto, anche a seguito di un procedimento formale, non equivale ad aver ricevuto quanto spetta. In questo caso il differenziale era più del doppio di quanto già incassato.</p><p><strong>Gli interessi decorrono dall&apos;estinzione.</strong> In questa decisione non partono dalla domanda giudiziale ma dal momento in cui il contratto è stato chiuso. Su un contratto estinto anni prima, la differenza incide sensibilmente.</p><p>Puoi <a href="/calcolatore">calcolare quanto ti spetta</a> o <a href="/richiedi-rimborso">far verificare il contratto</a> senza costi anticipati.</p>