Roma: 1.617 euro da Fides, e vale anche per la delegazione di pagamento

<h2>Il caso: una delegazione di pagamento, non una cessione del quinto</h2> <p>Questa scheda riguarda uno strumento diverso, e per questo vale la pena leggerla: un <strong>prestito personale contro delegazione di pagamento</strong> — quello che spesso viene chiamato &laquo;secondo quinto&raquo; — sottoscritto il <strong>20 marzo 2017</strong> con <strong>Fides</strong>.</p> <p>Importo <strong>35.880,00 euro</strong>, da restituire in <strong>120 rate mensili da 299 euro</strong>. Con versamento anticipato, mediante trattenute mensili, di tre voci:</p> <table> <tr><th>Voce</th><th>Importo</th></tr> <tr><td>Interessi</td><td>7.671,90</td></tr> <tr><td>Commissioni di intermediazione</td><td><strong>1.794,00</strong></td></tr> <tr><td>Spese di istruttoria</td><td><strong>516,00</strong></td></tr> </table> <p>Il cliente ha estinto anticipatamente <strong>dopo 36 rate su 120</strong>: restavano <strong>84 rate</strong>, cioè sette anni di contratto su dieci.</p> <p><strong>Le regole sono le stesse della cessione del quinto.</strong> La delegazione di pagamento è un contratto di credito al consumo come gli altri: il diritto alla riduzione proporzionale dei costi in caso di rimborso anticipato non cambia.</p>

<h2>Gli interessi sì, i costi no</h2> <p>Dal conteggio estintivo risultava decurtata la somma di <strong>3.951,60 euro</strong> a titolo di interessi non maturati. Su quella voce la finanziaria ha fatto il suo lavoro.</p> <p>Sulle altre due — istruttoria e intermediazione, <strong>2.310 euro pagati alla firma</strong> — nulla. È lo schema che si ripete in quasi ogni pratica: <strong>gli interessi vengono restituiti, i costi no</strong>.</p>

<h2>Due reclami, e una mediazione disertata</h2> <p>Il cliente ha inviato reclamo il <strong>28 luglio 2021</strong> e di nuovo il <strong>27 gennaio 2023</strong>, chiedendo il rimborso delle somme indebitamente pagate. Fides ha ritenuto <strong>illegittime</strong> le richieste.</p> <p>È stata quindi proposta la <strong>mediazione</strong>, e qui il dato da registrare: <strong>la finanziaria non si è presentata</strong>.</p> <p>Un anno e mezzo di corrispondenza e un tentativo di accordo andato a vuoto per mancata comparizione, prima di arrivare davanti al giudice — che ha poi riconosciuto l'intero importo richiesto.</p>

<h2>Il quadro di diritto</h2> <p>La sentenza ricostruisce il percorso in modo compatto. Sono <strong>nulle le clausole contrattuali che escludono il rimborso dei costi</strong> in caso di estinzione anticipata, e il consumatore ha diritto al rimborso di <strong>tutti</strong> i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento. Sussiste dunque il diritto di ripetere tutti i costi <strong>senza distinzione fra <em>up front</em> e <em>recurring</em></strong>.</p> <p>La sentenza <strong>Lexitor</strong> dell'11 settembre 2019 ha affermato che tutti i costi del credito, <strong>correlati o non alla durata residua</strong>, sono riducibili in caso di estinzione — superando così quella distinzione. E comprende anche <strong>le spese incassate dalla mutuante e poi girate a terzi</strong>.</p> <p>La diretta applicabilità di quei principi discende dal fatto che la norma interna — l'<strong>articolo 125-sexies TUB</strong> e, per i finanziamenti anteriori al d.lgs. n. 141/2010, il <strong>previgente articolo 125, comma 2, TUB</strong> — è <strong>trasposizione</strong> della regola dell'articolo 16 della direttiva 2008/48, e va letta in conformità a quest'ultima come interpretata dalla Corte di giustizia. L'interpretazione del diritto comunitario resa dalla Corte <strong>vincola il giudice nazionale</strong>.</p>

<h2>Il conto, voce per voce</h2> <p>Il calcolo è riportato per esteso nella sentenza, e si può rifare a mano:</p> <table> <tr><th>Voce</th><th>Pagata alla firma</th><th>Quota non goduta (84/120)</th></tr> <tr><td>Commissioni di intermediazione</td><td>1.794,00</td><td><strong>1.255,80</strong></td></tr> <tr><td>Spese di istruttoria</td><td>516,00</td><td><strong>361,20</strong></td></tr> <tr><td colspan="2"><strong>Totale da restituire</strong></td><td><strong>1.617,00</strong></td></tr> </table>

<h2>La condanna</h2> <p>Il <strong>Giudice di Pace di Roma, I sezione civile</strong>, con sentenza del <strong>16 agosto 2025</strong> (R.G. 21728/2024), ha accolto la domanda e condannato Fides al pagamento di <strong>1.617,00 euro</strong>, oltre interessi legali dalla domanda.</p> <p>Le <strong>spese di lite</strong>: <strong>1.125,00 euro</strong> complessivi, di cui 125,00 per spese esenti, oltre accessori di legge.</p> <p>La sentenza è <strong>provvisoriamente esecutiva</strong>.</p>

<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p><strong>La delegazione di pagamento si verifica come la cessione del quinto.</strong> Chi ha entrambi i finanziamenti attivi — il quinto e la delegazione — ha due pratiche da controllare, non una.</p> <p><strong>Il rimborso degli interessi non è il rimborso dei costi.</strong> Qui la finanziaria aveva restituito 3.951,60 euro di interessi non maturati: un numero grande, che fa sembrare il conteggio completo. Mancavano 1.617 euro di commissioni.</p> <p><strong>Il reclamo va fatto per iscritto e conservato.</strong> In questa pratica i due reclami e il verbale di mediazione hanno documentato l'intero percorso, e hanno portato all'accoglimento integrale della domanda.</p>