Gela 523/2025: la doppia firma non salva la clausola, e Fides paga anche per il terzo

<h2>Il caso: due finanziamenti, una sola causa</h2> <p>Due <strong>cessioni del quinto</strong> sottoscritte con <strong>Fides</strong>, entrambe estinte anticipatamente e portate davanti al giudice in un'unica causa:</p> <table> <tr><th>Contratto</th><th>Importo</th><th>Piano</th><th>Estinto il</th></tr> <tr><td>n. 750223</td><td>44.760,00</td><td>120 rate da 373,00</td><td>29 febbraio 2024</td></tr> <tr><td>n. 750224</td><td>34.200,00</td><td>120 rate da 285,00</td><td>31 maggio 2021</td></tr> </table> <p>La richiesta riguardava le due voci che la finanziaria non aveva restituito: <strong>spese di istruttoria</strong> e <strong>commissioni di intermediazione</strong>, per la quota non maturata.</p>

<h2>Due eccezioni preliminari, entrambe respinte</h2> <h3>La richiesta di congelare la causa</h3> <p>Fides ha insistito in via preliminare sulla <strong>sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile</strong>, sostenendo che ci fosse un contrasto fra pronunce europee.</p> <p>Il giudice ha rigettato, perché <strong>quel contrasto non esiste</strong>: la sentenza <strong>UniCredit Bank Austria n. 255/2023</strong> si riferisce a una <strong>direttiva diversa</strong> — l'articolo 25 della direttiva 2014/17 — rispetto a quella interpretata dalla <strong>Lexitor</strong>, che è l'articolo 16 della direttiva 2008/48. E riguarda la categoria specifica dei <strong>contratti di credito relativi a beni immobili residenziali</strong>, dove il credito immobiliare ha caratteristiche proprie quanto alle spese per prestazioni che si esauriscono con la stipula.</p> <h3>L'incompetenza per valore</h3> <p>Fides sosteneva che, dovendosi passare dalla nullità della clausola di irripetibilità, la causa avrebbe implicato <strong>la cognizione dell'intero contratto</strong> e assunto quindi <strong>valore indeterminato</strong>.</p> <p>Il giudice applica l'<strong>articolo 12 del codice di procedura civile</strong>: <em>&laquo;Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione&raquo;</em>. E qui la parte in contestazione sono <strong>soltanto gli oneri non maturati</strong>, il cui importo resta sotto il limite di competenza del Giudice di Pace.</p>

<h2>La doppia firma non salva la clausola</h2> <p>Questo è il passaggio più utile della sentenza, e riguarda una cosa che si trova in fondo a ogni contratto: la <strong>doppia sottoscrizione</strong> delle clausole, quella casella in più che si firma a parte.</p> <p>La clausola di irripetibilità degli oneri — quella che separa i costi rimborsabili da quelli che non lo sarebbero — è <strong>inefficace e nulla</strong>, perché vessatoria ai sensi degli <strong>articoli 33 e seguenti del Codice del consumo</strong> e lesiva di una norma imperativa, l'articolo 125-sexies TUB nella lettura della Lexitor.</p> <p>E la doppia firma apposta in calce ai sensi degli <strong>articoli 1341 e 1342 del codice civile non è sufficiente</strong> a renderla valida. Il motivo è nell'<strong>articolo 34 del Codice del consumo</strong>: sulla finanziaria grava <strong>l'onere di dimostrare che quella clausola è stata oggetto di specifica trattativa</strong> con il cliente.</p> <p>Nel caso in esame, scrive il giudice, <strong>quell'onere non risulta assolto</strong>. Aver fatto firmare due volte non prova di aver negoziato.</p>

<h2>«I soldi li ha incassati un terzo»: il solve et repete</h2> <p>Sulla legittimazione passiva la motivazione è fra le più complete che abbiamo raccolto.</p> <p>Gli oneri sono <strong>indicati in contratto</strong> e sono stati corrisposti dal cliente <strong>direttamente alla finanziaria, mediante trattenuta sull'importo erogato</strong>. Che Fides, dopo averli incassati, li abbia girati a un soggetto terzo <strong>non la esonera</strong> dalla titolarità dell'obbligo di restituzione, per lo stretto collegamento fra il contratto di finanziamento e quegli oneri.</p> <p>E la ragione di fondo è di sistema: lo scopo della normativa comunitaria è fornire al consumatore <strong>un elevato livello di protezione</strong> con strumenti improntati al <strong>principio di effettività</strong>. Non ci sono dunque motivi per distinguere a seconda che l'obbligato alla restituzione sia la finanziaria o un'impresa terza, <em>&laquo;atteso che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del <strong>solve et repete</strong> restano invariati&raquo;</em>.</p> <p>In altre parole: mandare il cliente a cercare l'intermediario significherebbe fargli pagare due volte il prezzo dell'organizzazione scelta dalla banca. La finanziaria conteggia e paga, <strong>salvo regresso verso il terzo</strong>.</p>

<h2>Il criterio, e un orientamento ormai folto</h2> <p>Il metodo è il <strong>proporzionale</strong>, perché l'articolo 125-sexies TUB prevede che il rimborso avvenga <em>&laquo;per la vita residua del contratto&raquo;</em>: si dividono i costi collegati al finanziamento per il numero delle rate contrattuali e si moltiplica per le rate residue.</p> <p>La sentenza elenca poi, a sostegno, un gruppo di pronunce che dà la misura di quanto l'orientamento sia consolidato: <strong>Giudice di Pace di Lodi n. 93/2025</strong>, <strong>Tribunale di Roma n. 7546/2025</strong>, <strong>Giudice di Pace di Foggia n. 496/2025</strong>, <strong>Giudice di Pace di Siena n. 247/2025</strong>, <strong>Giudice di Pace di Avola n. 71/2025</strong>.</p> <p>E la <strong>Cassazione, ordinanza n. 25977/2023</strong>, che richiamando la Lexitor ha affermato che <em>&laquo;il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento&raquo;</em>, precisando che <em>&laquo;è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti&raquo;</em> perché determina un significativo squilibrio ai sensi dell'articolo 33 del Codice del consumo.</p> <p>Quanto al decreto legge n. 73/2021, non può precludere nulla: vale il <strong>principio di supremazia del diritto comunitario</strong>, e la <strong>Corte costituzionale n. 263/2022</strong> ha dichiarato incostituzionale l'articolo 11-octies, comma 2, proprio nella parte in cui limitava gli effetti della Lexitor ai contratti successivi alla legge n. 106/2021.</p>

<h2>Gli interessi: una precisazione nuova</h2> <p>C'è una citazione che non abbiamo trovato altrove e che vale la pena isolare, perché riguarda <strong>quanto rendono gli interessi</strong>.</p> <p>Il giudice riconosce gli interessi dell'<strong>articolo 1284, comma 4, del codice civile</strong> — il tasso maggiorato previsto per le transazioni commerciali — dalla domanda giudiziale al saldo, richiamando la <strong>Cassazione, ordinanza n. 21806/2025</strong>: <em>&laquo;il disposto di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. trova applicazione anche all'obbligazione da ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c.&raquo;</em>.</p> <p>È un punto che le finanziarie contestano spesso, sostenendo che a una restituzione di indebito spetti solo il tasso legale ordinario. La Cassazione dice il contrario.</p>

<h2>La condanna</h2> <p>Il <strong>Giudice di Pace di Gela</strong>, con <strong>sentenza n. 523/2025 pubblicata l'11 novembre 2025</strong> (R.G. 11/2025), ha accolto la domanda e condannato Fides:</p> <ul> <li>al rimborso di <strong>tutti gli oneri non maturati</strong> per effetto dell'anticipata estinzione dei due finanziamenti, <strong>al netto degli importi già rimborsati</strong>;</li> <li>agli <strong>interessi ex articolo 1284, comma 4, del codice civile dalla domanda giudiziale al saldo</strong>, ai sensi dell'articolo 2033 c.c.;</li> <li>alle <strong>spese di giudizio</strong>, liquidate in <strong>900,00 euro</strong> oltre IVA e CPA.</li> </ul>

<h2>Cosa si porta a casa da questa sentenza</h2> <p><strong>La firma in più non vale come trattativa.</strong> Le clausole vessatorie si fanno sottoscrivere a parte proprio per metterle al sicuro. Non funziona: per salvarle serve la prova di una negoziazione individuale, e l'onere è della finanziaria.</p> <p><strong>Due contratti, una causa.</strong> Qui sono stati riuniti due finanziamenti estinti in date diverse — uno nel 2021, l'altro nel 2024 — in un unico giudizio.</p> <p><strong>Sul rimborso corre il tasso maggiorato.</strong> Non l'interesse legale ordinario, ma quello dell'articolo 1284, comma 4: su importi fermi da anni la differenza si sente.</p>