Il Caso
Ennio, dipendente residente a Torino, aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con Terfinance S.p.A. (oggi Vivibanca S.p.A.), con un piano di rimborso in 120 rate mensili. Dopo aver pagato 61 rate, ha deciso di estinguere anticipatamente il finanziamento. In sede di estinzione, la finanziaria ha omesso di rimborsare integralmente le quote spettanti degli oneri dovuti, calcolati secondo il criterio pro rata temporis.
La Decisione
Il Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa Manuela Rosso, ha accolto integralmente la domanda. La sentenza ha ribadito i principi della pronuncia "Lexitor" della Corte di Giustizia Europea e della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, stabilendo che il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti, senza distinzione tra costi up front e recurring. Il Giudice ha inoltre dichiarato nulle le clausole contrattuali che escludevano il rimborso di alcuni costi, in quanto vessatorie ai sensi del Codice del Consumo.
Il Risultato
Vivibanca S.p.A. è stata condannata a restituire €1.873,00 oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite per complessivi €1.214,00.