<h2>Il Caso</h2><p>Il cliente aveva stipulato nel marzo 2017 con Compass Banca (all'epoca Futuro S.p.A.) un prestito con cessione del quinto dello stipendio: 120 rate mensili da 315 euro, per un montante lordo di 37.800 euro, a fronte di 23.787 euro erogati. Nel costo del credito erano indicate, oltre agli interessi, commissioni accessorie per 1.323 euro e spese fisse contrattuali per 550 euro. Una clausola del contratto dichiarava queste due voci non ripetibili in caso di estinzione anticipata.</p><p>Il finanziamento è stato estinto in anticipo dopo 40 rate: ne restavano 80 su 120. Nel conteggio estintivo la banca aveva stornato 5.869,89 euro di interessi non maturati, ma nessuna quota delle commissioni accessorie e delle spese fisse. Il cliente ha agito davanti al Giudice di Pace di Milano tramite la società di assistenza a cui aveva conferito mandato, chiedendo la quota non maturata di quelle due voci.</p><h2>La difesa della banca</h2><p>Compass Banca ha sostenuto di aver adempiuto, avendo restituito tutti gli interessi non maturati, e che non tutte le voci di costo fossero rimborsabili. Nel corso della causa ha offerto 906,83 euro, senza alcun riconoscimento e solo per ridurre il contenzioso, chiedendo al giudice di tenere conto del rifiuto dell'offerta nel liquidare le spese. Il giudice ha chiarito che l'offerta non è un criterio per determinare il credito e non incide sull'esito della domanda.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il contratto è del 2017, quindi anteriore al 25 luglio 2021: si applica l'art. 125-sexies T.U.B. nella versione precedente, da leggere alla luce dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE e della sentenza Lexitor della Corte di giustizia (C-383/18). Il diritto alla riduzione del costo totale del credito riguarda tutti i costi a carico del consumatore, senza distinguere tra costi ricorrenti e costi una tantum. La Corte costituzionale (sentenza 263/2022) ha confermato che questa lettura vale anche per i contratti anteriori al 2021.</p><p>Le commissioni accessorie e le spese fisse erano indicate nella sezione «Costi del credito» ed erano considerate nel calcolo del TAEG: sono quindi costi del credito, e il fatto di essere qualificate come «accessorie» o «fisse» non le esclude dal rimborso. La clausola che le dichiarava irripetibili è stata ritenuta nulla ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del consumo, perché crea un significativo squilibrio a danno del consumatore, e comunque inefficace perché contraria a una norma imperativa.</p><p>Il giudice ha calcolato la quota rimborsabile in proporzione alla durata residua (80 rate su 120). Non ha riconteggiato gli interessi, già stornati dalla banca, né l'imposta di bollo da 16 euro, che è un'imposta e non un costo del credito.</p><table><thead><tr><th>Voce</th><th>Importo pagato</th><th>Quota rimborsabile (80 rate su 120)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Commissioni accessorie</td><td>1.323,00 €</td><td>882,00 €</td></tr><tr><td>Spese fisse contrattuali</td><td>550,00 €</td><td>366,67 €</td></tr><tr><td><strong>Totale</strong></td><td></td><td><strong>1.248,67 €</strong></td></tr></tbody></table><h2>Il Risultato</h2><p>Compass Banca è stata condannata a pagare 1.248,67 euro, con gli interessi legali dal 24 marzo 2021, data del reclamo con cui il cliente aveva chiesto la restituzione, fino al saldo, e a rimborsare le spese di giudizio (1.265 euro di compensi, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA). La somma riconosciuta supera di 341,84 euro quella offerta dalla banca in corso di causa. Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2026; decisione del 21 settembre 2026 (R.G. 18537/2024).</p><p>La banca aveva chiesto anche di omettere la propria denominazione nella riproduzione della sentenza. Il giudice ha respinto la richiesta: l'oscuramento è un'eccezione alla regola della pubblicità delle decisioni e richiede motivi concreti, che non erano stati indicati; inoltre la richiesta ai sensi dell'art. 52 del Codice privacy spetta alla persona fisica interessata, non a una società.</p><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Tre punti pratici. Primo: una clausola che esclude la restituzione di commissioni e spese fisse in caso di estinzione anticipata non regge davanti al diritto alla riduzione del costo totale del credito. Secondo: la banca che ha stornato solo gli interessi non ha applicato l'intera riduzione: le altre voci di costo vanno ridotte in proporzione alla durata residua. Terzo: un'offerta parziale in corso di causa non vincola il giudice, che decide sulla domanda. Come per ogni decisione di merito, la sentenza non è generalizzabile: ogni contratto va letto sul proprio conteggio.</p><p>Vuoi sapere se hai diritto a un rimborso? Prova il <a href="/calcolatore">calcolatore</a> oppure <a href="/richiedi-rimborso">richiedi la verifica del tuo contratto</a>.</p>