<h2>Il Caso</h2><p>Il cliente aveva stipulato nel 2019 con Banca Sistema un prestito con cessione del quinto dello stipendio, per un montante lordo di 33.120 euro da restituire in 120 rate mensili da 276 euro. Nel costo del credito erano compresi 550 euro di spese di istruttoria e 1.920,96 euro di costi di intermediazione. Il finanziamento è stato estinto in anticipo, con efficacia dal 30 settembre 2023, dopo 49 rate: ne restavano 71 su 120. Il conteggio estintivo della banca aveva scalato 4.643,09 euro di interessi non maturati, ma nessuna quota delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione.</p><p>Il cliente ha agito davanti al Giudice di Pace di Pontedera tramite la società di assistenza a cui aveva conferito mandato, chiedendo la quota non maturata di quelle due voci.</p><h2>Le eccezioni della banca</h2><p>Banca Sistema, rimasta contumace alla prima udienza e costituita solo il 20 novembre 2025, ha sollevato quattro questioni. Il giudice le ha respinte tutte.</p><ul><li><strong>Competenza.</strong> L'eccezione è tardiva, perché proposta dopo la prima udienza. In ogni caso la domanda vale 1.462 euro e rientra per valore nella competenza del Giudice di Pace: la nullità di una clausola è una questione incidentale e non sposta la causa al Tribunale.</li><li><strong>Procura.</strong> Il cliente aveva conferito per iscritto alla società la rappresentanza sostanziale e processuale, con il potere di nominare un difensore. Per l'art. 77 c.p.c. basta il conferimento scritto: non servono né l'atto pubblico né l'autenticazione. La firma del cliente non era stata disconosciuta.</li><li><strong>Sospensione.</strong> Non c'è motivo di attendere il rinvio pregiudiziale pendente alla Corte di giustizia (causa C-239/25): non è un giudizio tra le stesse parti, e il quadro già basta alla decisione. Il giudice richiama l'ordinanza della Cassazione n. 13328 dell'8 maggio 2026, che ha respinto la stessa richiesta di attesa.</li><li><strong>Titolarità passiva.</strong> La cessione del credito a una società veicolo non trasferisce l'obbligo di ridurre il costo totale del credito. Il conteggio estintivo era redatto e sottoscritto da Banca Sistema, che indicava se stessa come destinataria del pagamento.</li></ul><h2>La Decisione</h2><p>Il contratto, del 2019, è regolato dall'art. 125-sexies T.U.B. nella versione precedente al d.l. 73/2021, da leggere come la sentenza Lexitor della Corte di giustizia (C-383/18): in caso di rimborso anticipato la riduzione riguarda tutti i costi a carico del consumatore, non soltanto quelli legati alla durata. La Corte costituzionale (sentenza 263/2022) ha confermato che questa lettura vale anche per i contratti anteriori al 25 luglio 2021. La clausola che dichiarava non ripetibili le spese di istruttoria e i costi di intermediazione contrasta con una norma imperativa ed è inefficace.</p><p>Per il calcolo il giudice ha applicato il criterio proporzionale lineare e ha respinto la curva degli interessi proposta dalla banca, perché il contratto non la prevedeva per quelle voci ed è meno comprensibile per il consumatore.</p><table><thead><tr><th>Voce</th><th>Importo pagato</th><th>Quota rimborsabile (71 rate su 120)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spese di istruttoria</td><td>550,00 €</td><td>325,42 €</td></tr><tr><td>Costi di intermediazione</td><td>1.920,96 €</td><td>1.136,57 €</td></tr><tr><td><strong>Totale</strong></td><td></td><td><strong>1.461,99 €</strong></td></tr></tbody></table><h2>Il Risultato</h2><p>Banca Sistema è stata condannata a pagare 1.461,99 euro, con gli interessi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo, e a rimborsare le spese di giudizio (125 euro di esborsi e 1.000 euro di compensi, oltre accessori). Non è stata riconosciuta la rivalutazione monetaria. Sentenza n. 168/2026, pubblicata il 5 ottobre 2026.</p><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Tre punti pratici. Primo: la banca che ha firmato il conteggio estintivo risponde del rimborso anche se il credito è stato ceduto a una società veicolo. Secondo: una procura scritta, che attribuisce chiaramente i poteri, basta a far valere il diritto in giudizio. Terzo: le eccezioni procedurali vanno sollevate nei tempi, e la costituzione tardiva le rende inammissibili. Come per ogni decisione di merito, la sentenza non è generalizzabile: ogni contratto va letto sul proprio conteggio.</p><p>Vuoi sapere se hai diritto a un rimborso? Prova il <a href="/calcolatore">calcolatore</a> oppure <a href="/richiedi-rimborso">richiedi la verifica del tuo contratto</a>.</p>