Giudice di Pace di Noto 184/2026: IBL condannata al 100% del richiesto

<h2>Il caso</h2> <p>Un finanziamento contro <strong>cessione del quinto</strong> estinto anticipatamente, con la richiesta di riavere la quota non goduta dei costi pagati alla firma. Il cliente agisce tramite la propria procuratrice, e la controparte è <strong>IBL Banca</strong>.</p> <p>Il <strong>Giudice di Pace di Noto</strong> ha accolto integralmente la domanda, condannando la banca a restituire <strong>3.210,58 euro</strong> oltre interessi legali, più <strong>925 euro di spese legali</strong>. L'importo riconosciuto è <strong>esattamente quello richiesto</strong>: la banca non lo aveva contestato nell'ammontare, ma solo nel metodo di calcolo.</p>

<h2>Niente sospensione in attesa della Corte europea</h2> <p>La prima difesa della banca era la <strong>sospensione ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.</strong>, in attesa delle pronunce della Corte di giustizia. Il giudice l'ha respinta osservando che il rinvio pregiudiziale, per giustificare il blocco del processo, presuppone fra l'altro <strong>l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato</strong>.</p> <p>Ma in Italia quell'orientamento c'è, ed è <em>"indirizzato alla tutela del consumatore"</em>. Sospendere servirebbe solo ad allungare i tempi.</p>

<h2>Il Giudice di Pace era competente</h2> <p>Respinta anche l'eccezione di incompetenza per valore: la domanda di restituzione di 3.210,58 euro è <strong>una richiesta di rimborso</strong>, che <em>"prescinde da una valutazione di nullità del contratto"</em> da cui deriva il diritto. Non si discute dell'intero rapporto, ma di una sua parte.</p>

<h2>Tutti i costi sono rimborsabili, anche quelli up front</h2> <p>Sulla distinzione fra costi <em>up front</em> e <em>recurring</em> il giudice è sintetico. L'articolo <strong>125-sexies TUB</strong> è stato interpretato dalla Corte di giustizia con la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa <strong>C-383/18 (Lexitor)</strong>, che ha confermato la rimborsabilità di tutti i costi up front, rendendo sovrapponibile il criterio anche agli oneri recurring.</p> <p>E la <strong>Corte costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022</strong>, ha riconosciuto l'applicazione <strong>retroattiva</strong> della giurisprudenza comunitaria, che ammette il rimborso in misura proporzionale rispetto a tutti i costi e agli interessi.</p>

<h2>La sentenza europea sui mutui non si applica al quinto</h2> <p>La banca invocava la pronuncia <strong>C-555/21</strong> della Corte di giustizia. Il giudice risponde che quella decisione riguarda i contratti <strong>con rilascio di ipoteca o su immobili residenziali</strong>, e che per espressa indicazione degli stessi giudici estensori <strong>esclude i rapporti come quello in esame</strong>, cioè il finanziamento con cessione del quinto.</p>

<h2>Il punto più interessante: chi deve restituire la provvigione</h2> <p>IBL eccepiva il <strong>difetto di legittimazione passiva</strong> sulla parte riguardante le provvigioni versate all'intermediario del credito. È l'eccezione che le banche sollevano quasi sempre, e riguarda la voce più pesante di ogni conteggio.</p> <p>Il giudice la respinge per una via precisa: si applica l'<strong>articolo 125-septies TUB</strong>, che va considerato <strong>norma speciale rispetto a quella generale dell'articolo 1248 del codice civile</strong>. La disposizione stabilisce che, in caso di cessione del credito o del contratto di credito, <em>"il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile"</em>.</p> <p>Da ciò discende che <strong>il costo di intermediazione va restituito dalla banca</strong>, salvo il suo diritto di rivalsa verso il soggetto cedente.</p>

<h2>Clausole nulle, e calcolo pro rata temporis</h2> <p>Le clausole del contratto che escludevano il rimborso sono <strong>nulle perché vessatorie ai sensi dell'articolo 33 del Codice del consumo</strong>. Venute meno quelle, e in assenza di valide clausole che indichino un criterio, la quantificazione segue il <strong>pro rata temporis</strong>.</p> <p>Sulla somma riconosciuta corrono gli <strong>interessi legali dalla messa in mora al saldo</strong>, e le spese legali seguono la soccombenza.</p>

<h2>Quanto ci è voluto per incassare</h2> <p>La sentenza è stata decisa il 26 settembre 2026, pubblicata il 28, e <strong>pagata il 2 ottobre</strong>. <strong>Quattro giorni</strong> dalla pubblicazione al bonifico.</p>