L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.
Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.
In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri:
- il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia;
- un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
- un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).
Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.
Le attività del collegio
L’attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia.
Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:
- ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
- ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all’intermediario e, ove ne ravvisino l’esigenza, chiedere alle parti ulteriori elementi;
- se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso;
- curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso.
COSA PUÒ FARE L’ABF?
L’ABF decide chi ha ragione e chi ha torto: le sue decisioni, sebbene non vincolanti
per le parti, presentano un tasso molto elevato di adesione da parte degli
intermediari.
Se ritieni la decisione dell’ABF insoddisfacente, puoi in ogni caso rivolgerti al giudice,
come può a sua volta fare l’intermediario.
QUANDO PUOI RICORRERE ALL’ABF?
Puoi ricorrere all’ABF se hai o hai avuto rapporti contrattuali o anche solo se sei
entrato in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i
servizi di pagamento.
Se, ad esempio, la tua controversia riguarda conti correnti, mutui, prestiti personali,
puoi ricorrere all’ABF se chiedi:
• una somma di denaro per un importo non superiore a 100.000 euro;
• l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna
della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca
dopo l’estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.
Articolo estratto da: L’ABF