L’11 settembre scorso, la Corte Giustizia Europea si è pronunciata in merito alla questione delle estinzioni anticipate dei finanziamenti, per cercare di tutelare maggiormente tutti quei consumatori che hanno richiesto un prestito.

Cerchiamo di fare chiarezza e di capire meglio quali novità ha introdotto questa decisione rivoluzionaria della Corte UE.

La premessa

Secondo le regole comunitarie italiane un cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l’importo dovuto all’ente di erogazione del prestito. In questo caso il cliente avrebbe diritto a una riduzione del debito pari all’importo degli interessi e dei costi previsti per la vita residua del credito.

Quali sono questi costi?

In Italia, Banca d’Italia e l’Arbitro bancario finanziario avevano distinto tra:

Solo a questi ultimi era stato riconosciuto il diritto alla restituzione. La sentenza UE affronta proprio questo problema, affermando, in sostanza, che “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi inerenti alla durata del contratto” potrebbe essere svantaggioso per il consumatore.

La restituzione delle somme anticipate dal consumatore, infatti, potrebbe intaccare  i vari costi inizialmente affrontati dal consumatore stesso al momento di stipula del finanziamento.

Quali importi potrebbero essere restituiti dopo la sentenza della Corte UE?

Già oggi, nei casi di estinzione anticipata di un mutuo fondiario, di un prestito personale e di un finanziamento tramite Cessione del Quinto, vengono sottratti dal totale dovuto gli oneri “recurring”, ovvero quelle somme che maturano nel corso del rapporto (ad esempio gli interessi non maturati, la quota del premio non goduto di polizze assicurative relative al finanziamento ecc).

La novità riguardo le estinzioni anticipate

Tenendo conto del quadro generale brevemente delineato, la novità introdotta dalla sentenza della Corte UE in relazione alle estinzioni anticipate è la seguente: il consumatore non avrà più diritto solamente agli oneri “recurring”, legati cioè alla durata del finanziamento, ma anche alle spese cosiddette up-front, ovvero dei costi sostenuti nella fase iniziale del finanziamento. Il rimborso verrà comunque sempre calcolato in proporzione al periodo che intercorrerà tra la data di estinzione e la data di scadenza prevista.

Con questa sentenza, dunque, i consumatori che hanno estinto anticipatamente debito vengono rimborsati di tutti i costi posti a suo carico. La banca o la società finanziaria che ha elargito il prestito, dunque, sarà tenuta a restituire il compenso percepito.

La cosa che rimane invariata è il discorso sui premi non goduti delle polizze legate ai finanziamenti. Queste ultime, infatti, vengono già da tempo restituite a chi chiude anticipatamente il debito.

La preoccupazione degli operatori finanziari e legali

La sentenza della Corte Giustizia Europea ha destato particolare preoccupazione tra Banche e società finanziarie, che potrebbero essere messe in ginocchio da questo pronunciamento.

Sono, pertanto, in corso approfondimenti da parte della Banca d’Italia per richiedere un intervento normativo volto a regolare il ristoro degli oneri up front.

L’ OAM, organismo agenti e mediatori, ha chiaramente espresso “la propria preoccupazione sugli effetti della sentenza in Italia, che andrebbe ad arrecare un ingiusto danno agli operatori del settore”.

Per concludere, la sentenza della Corte Giustizia Europea prevede, in sostanza, la restituzione al risparmiatore della quota parte di tutte le somme e gli oneri anticipati al momento della richiesta di un finanziamento, che sia mutuo fondiario, prestito personale o cessione del quinto.

Quali saranno gli impatti e le conseguenze che la sentenza selle estinzioni anticipate avrà sul sistema finanziario del nostro Paese? In che modo verrà affrontata dalle banche italiane?

Scarica l’articolo completo de “Il Sole 24 ore Plus”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *