Sentenza Favorevole: 2.188 € recuperati da IBL Banca a Chiavari

<h2>Il Caso</h2><p>Il cliente aveva stipulato il 9 febbraio 2016 con IBL Banca un mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di 28.920 euro da restituire in 120 rate da 241 euro. Erano stati anticipati 450 euro di spese di istruttoria, 130,14 euro di commissioni di attivazione, 120 euro di spese di gestione e 3.224,58 euro di costi di intermediazione, e l'importo effettivamente erogato era di 18.481,25 euro. Una clausola del contratto dichiarava queste voci non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.</p><p>Il finanziamento è stato estinto dopo 51 rate su 120. Nel conteggio estintivo del 1° giugno 2020 la banca aveva stornato 2.302,16 euro di interessi non maturati e 69,00 euro, ma non le quote non scadute dei costi pagati all'inizio. Il cliente ha agito davanti al Giudice di Pace di Chiavari (RG 750/2025) tramite la società di assistenza a cui aveva conferito mandato, chiedendo 2.187,70 euro.</p><h2>Le eccezioni della banca</h2><p>IBL Banca ha sollevato diverse questioni preliminari e di merito. Il giudice, che le aveva già respinte con ordinanza del 18 dicembre 2025, le ha respinte tutte.</p><ul><li><strong>Competenza.</strong> La banca indicava il Tribunale di Genova per il valore del mutuo, superiore a 10.000 euro. Il giudice valuta la nullità della clausola solo in via incidentale, e la somma richiesta rientra nel limite del Giudice di Pace.</li><li><strong>Sospensione.</strong> La banca chiedeva di attendere la Corte di giustizia sulla causa C-239/25, nata da un rinvio del Giudice di Pace di Palermo del 23 gennaio 2025. Per il giudice il rinvio non è pregiudiziale, perché la sentenza richiamata riguarda la direttiva 2014/17 sui mutui ipotecari e non la direttiva 2008/48 sul credito al consumo.</li><li><strong>Procura.</strong> L'art. 77 c.p.c. richiede come unico presupposto formale la forma scritta, rispettata nel caso. La società di assistenza era quindi legittimata ad agire per conto del cliente.</li><li><strong>Costi di intermediazione.</strong> La banca sosteneva di non essere la destinataria finale di quella parte dei costi, pagata a un mediatore creditizio. Il giudice ha osservato che la banca aveva pagato le provvigioni con un bonifico cumulativo, che non risultava un suo ruolo di mandataria all'incasso e che le provvigioni sono un costo gestionale del finanziatore, da considerare nell'estinzione anticipata. Richiama sul punto due sentenze della Corte d'Appello di Torino (n. 1025/2025 e n. 1007/2025).</li><li><strong>Normativa speciale.</strong> Il richiamo dell'art. 6-bis del D.P.R. 180/1950 alle disposizioni della Banca d'Italia non è più operante per gli oneri da rimborsare, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.</li></ul><h2>La Decisione</h2><p>Il contratto è del 2016, anteriore al 25 luglio 2021. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2022, l'art. 125-sexies T.U.B. nel testo precedente va letto alla luce della sentenza Lexitor della Corte di giustizia (C-383/18): il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi a suo carico, escluse le sole imposte. La clausola 4.2 delle condizioni generali, che escludeva il rimborso, è nulla per contrasto con norme imperative (artt. 1418 e 1419 c.c.). Il rimborso non comporta arricchimento senza causa, perché l'obbligo di restituzione deriva dalla legge.</p><p>Il giudice ha applicato il criterio pro rata temporis: ogni voce divisa per 120 rate e moltiplicata per le 69 rate residue.</p><table><thead><tr><th>Voce</th><th>Importo pagato</th><th>Quota rimborsabile (69 rate su 120)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spese di istruttoria</td><td>450,00 €</td><td>258,75 €</td></tr><tr><td>Commissioni di attivazione</td><td>130,14 €</td><td>74,83 €</td></tr><tr><td>Spese di gestione</td><td>120,00 €</td><td>69,00 €</td></tr><tr><td>Costi di intermediazione</td><td>3.224,58 €</td><td>1.854,13 €</td></tr><tr><td><strong>Importo della condanna</strong></td><td></td><td><strong>2.187,70 €</strong></td></tr></tbody></table><p>Le quote indicate dal giudice per le singole voci sommano 2.256,71 euro; il dispositivo condanna a 2.187,70 euro, importo chiesto dal ricorso, e il conteggio estintivo della banca aveva già riconosciuto 69,00 euro.</p><h2>Il Risultato</h2><p>IBL Banca è stata condannata a corrispondere 2.187,70 euro, con gli interessi legali dall'estinzione anticipata fino alla domanda e gli interessi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo, e a rimborsare le spese di lite: 1.000 euro di compenso e 125 euro di esborsi, oltre spese generali e accessori. Sentenza del 21 aprile 2026, RG 750/2025.</p><h2>Cosa insegna questo caso</h2><p>Tre punti pratici. Primo: i costi di intermediazione si restituiscono in proporzione alle rate residue anche quando sono stati pagati a un mediatore creditizio. Secondo: la procura scritta basta a far valere il diritto in giudizio. Terzo: una causa pregiudiziale pendente alla Corte di giustizia non sospende automaticamente il giudizio. Come per ogni decisione di merito, la sentenza non è generalizzabile: ogni contratto va letto sul proprio conteggio.</p><p>Vuoi sapere se hai diritto a un rimborso? Prova il <a href="/calcolatore">calcolatore</a> oppure <a href="/richiedi-rimborso">richiedi la verifica del tuo contratto</a>.</p>