<h2>Il Caso</h2><p>Giuseppe aveva stipulato nell agosto 2015 con ViViBanca un finanziamento da 43.200 euro in 120 rate mensili da 360 euro mediante cessione di quote della retribuzione. Dal montante lordo erano state trattenute commissioni di attivazione, commissioni di gestione, spese di istruttoria, commissione di rete esterna e costo di incasso rate, per un netto ricevuto di 25.191 euro. Il finanziamento e stato estinto alla cinquantesima rata, con 70 rate residue. ViViBanca aveva restituito solo la parte relativa alle commissioni di gestione.</p><h2>La Decisione</h2><p>ViViBanca aveva eccepito in via preliminare di non essere il soggetto tenuto a restituire le provvigioni incassate dall agente in attività finanziaria. Il giudice ha respinto l eccezione: tra l attività del mediatore creditizio e il contratto di finanziamento esiste un evidente collegamento negoziale, che legittima il consumatore a rivolgersi indifferentemente al mediatore o alla banca finanziatrice, salvo il diritto di regresso di quest ultima. Nel merito ha dichiarato nulla la clausola che escludeva la rimborsabilita delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e della commissione di rete esterna, con calcolo pro rata temporis già previsto dal modulo SECCI.</p><h2>Il Risultato</h2><p>ViViBanca e stata condannata a restituire 2.597,06 euro, oltre agli interessi dal marzo 2020 e a 1.490 euro di spese di giudizio. La sentenza e provvisoriamente esecutiva.</p> <h2>Testo integrale della sentenza</h2> <p>Di seguito il testo della decisione — Giudice di Pace di Torino, sentenza n. 2008/2026, pubblicata il 29 agosto 2026. I dati personali della parte — nome, codice fiscale, residenza e numero di contratto — sono stati omessi; resta integrale tutto ciò che ha rilievo giuridico.</p> <details class="sentenza-integrale"> <summary>Apri il testo integrale (anonimizzato)</summary> <p>N.RG 5429 / 2023</p> <p>REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p> <p>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO</p> <p>II SEZIONE CIVILE</p> <p>Il Giudice di Pace di TORINO, Dott. ALBERTO MARIA NOVARESE ha pronunciato la seguente</p> <p>SENTENZA nella causa civile R.G. n. 5429 / 2023 vertente tra</p> <p>B.G. (CF [C.F. omesso]), residente in Messina, via Castelli n. 41, elettivamente domiciliato in Torino, corso peschiera n. 83, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Sgandurra Gradante, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 30 dicembre 2022, in calce all'atto di citazione;</p> <p>-ATTOREcontro</p> <p>VIVIBANCA S.P.A. (CF 04255700652), con sede in Torino, via Giovanni</p> <p>Giolitti n. 15, in persona del legale rappresentante dott. Germano Turinetto, elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia n. 25, presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti ([C.F. omesso]) e dell'avv. Edoardo Natale ([C.F. omesso]), che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata lala busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta;</p> <p>-CONVENUTAOggetto: restituzione somme in conseguenza di estinzione anticipata contratto di finanziamento con cessione di quote della retribuzione.</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026</p> <p>CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE “[…] - previo eventuale accertamento della nullità per violazione di norma imperativa e/o della vessatoria della/delle clausola/e contrattuale/i nella parte in cui si nega il rimborso di tutti i costi collegati al prestito e richiesti all’attore per beneficiare del credito; Nel merito: - accertare e dichiarare l’indebito arricchimento perpetrato dalla convenuta in sede di estinzione anticipata del finanziamento per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla parte attrice l’importo di €. 2.597,06 o il diverso importo - anche inferiore - da liquidarsi in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dall’estinzione e/o dalla data di presentazione del procedimento arbitrale e/o dalla data di introduzione della domanda giudiziale. In ogni caso: - Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%) sull’importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge”.</p> <p>CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA “[…] in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo</p> <p>ViViBanca S.p.A. per la restituzione delle commissioni dell’agente in attività finanziaria; in via principale: respingere, tutte le domande formulate dall’attore in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atto, assolvendo ViViBanca S.p.A. da ogni avversaria pretesa; in via subordinata: limitare la condanna secondo quanto risultante dall’applicazione del criterio ammortizzato (c.d. curva degli interessi); in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l’arricchimento senza causa dell’attore e per l’effetto condannarlo al pagamento in favore della convenuta dell’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c.; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.”</p> <p>Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione</p> <p>La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, nei termini che seguono.</p> <p>L’attore B.G. sostiene di avere stipulato in data 25 agosto</p> <p>2015 con la convenuta ViViBanca S.p.A. il contratto di finanziamento numero [omesso] mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione, per complessivi euro 43.200,00 da rimborsare in 120 rate mensili di euro 360,00 ciascuna, comprensive di euro 8.463,48 di interessi al tasso nominale, già</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026 spalmati sulle rate a scadere con ammortamento alla francese, quindi a rata fissa con quota capitale crescente e quota interessi decrescente e con costi indicati in</p> <p>C) Commissioni di attivazione; D) Commissioni di gestione; E) Spese di istruttoria; F) Commissione rete esterna; G) Costo incasso rate, trattenuti in unica soluzione, poiché compresi nel montante lordo e decurtati per giungere al netto ricavo ottenuto dal consumatore di euro 25.191,03.</p> <p>Precisa che nel contratto e nel modulo SECCI veniva specificato che in caso di rimborso anticipato del finanziamento non sarebbero stati rimborsati gli oneri di cui alle citate lettere C), E) e F) mentre per gli oneri di cui alle lettere D) e G) il rimborso è effettuato sulla base del criterio del pro rata temporis.</p> <p>Aggiunge che il finanziamento veniva anticipatamente estinto alla 50 rata delle 120 previste con restituzione delle sole voci contrattualmente indicate quale c.d. recurring e che la restituzione dei costi sostenuti di cui alle lettere C),</p> <p>D), E) e F) veniva negata nonostante le richieste, pertanto, agisce al fine di ottenere la somma di euro 2.597,06 calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, e, in particolare, dividendo i costi sostenuti per tali voci di spesa per il numero totale di rate di 120 e moltiplicandolo per 70 che è il numero delle rate residue.</p> <p>Il conteggio eseguito dalla parte attrice è il seguente:</p> <p>C) Commissioni attivazione euro 1.101,29 : 120 x 70 = 642,41;</p> <p>D) Commissioni di gestione euro 4.746,60 : 120 x 70 = 2.768,85;</p> <p>E) Spese istruttoria euro 450 : 120 x 70 = 262,50;</p> <p>F) Commissioni rete esterna euro 3.024,00 : 120 x 70 = 1.764,00.</p> <p>L'attore riconosce di avere già ricevuto la somma di euro 2.840,70 quale importo da imputare al costo di cui alla lettera D), per cui, detratta tale somma dal totale di euro 5.437,76, residua la detta somma di euro 2.597,06.</p> <p>L'attore argomenta approfonditamente in ordine alle ragioni della domanda sulla base della legislazione e della giurisprudenza europee e nazionali.</p> <p>La convenuta ViViBanca S.p.A. evidenzia che il contratto di finanziamento è conforme alla normativa in vigore al momento della sua stipulazione, soddisfacendo l'esigenza di trasparenza per avere dettagliatamente definito ogni singola voce di costo dell'operazione e, in ogni caso, eccepisce la non ripetibilità degli oneri up front, ritiene di avere adempiuto alle proprie obbligazioni restitutorie con la corresponsione della somma a titolo di interessi non maturati e alle altre indicate voci di spesa, ritenendo tale comportamento conforme alle leggi e alle direttive dalla Banca d'Italia in vigore al momento</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026 della conclusione del contratto e argomentando altrettanto approfonditamente in ordine alle ragioni della propria resistenza alla domanda attorea.</p> <p>Le parti hanno ribadito le rispettive difese con note conclusive e di replica autorizzate, quindi, la causa è stata trattenuta a sentenza.</p> <p>Passando all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione di questo</p> <p>Giudice di Pace, si deve osservare quanto segue.</p> <p>In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta con riferimento all'importo delle provvigioni corrisposte all'intermediario deve ritenersi infondata, tenuto conto dell'evidente collegamento negoziale tra l'attività posta in essere dal mediatore creditizio e il contratto di finanziamento stipulato, legittimando tale collegamento l'attore a rivolgersi indifferentemente direttamente al mediatore creditizio ovvero alla banca finanziatrice che ha venduto il prodotto al consumatore, salvo il diritto di regresso di questa nei confronti del primo.</p> <p>In tal senso e con riferimento al collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione eventualmente stipulato, dunque, per il caso di attività ancor meno intrinsecamente causale al mero finanziamento, è la giurisprudenza costante dell'ABF, il quale ha deciso che “in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012), che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece sull'eventuale azione di regresso.” (v. tra le tante ABF Napoli 23 aprile 2013, n.</p> <p>2173) confermata da successiva giurisprudenza di merito, secondo la quale “ Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. A tal proposito, la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. ” (Trib</p> <p>Napoli, sez. II 24 giugno 2022 n. 6398; Trib. Napoli Nord, 26 gennaio 2022 e</p> <p>Trib. Torino, sez. I, 21 marzo 2020).</p> <p>Nel merito, si deve osservare che tra le parti non vi è contestazione in ordine ai presupposti di fatto dell'azione e, in particolare, alla stipulazione del</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026 contratto di finanziamento da parte dell'attore, che ha agito nella qualità di consumatore, con cessione di parte della retribuzione ed estinzione anticipata del finanziamento medesimo, rimanendo in contestazione l'obbligo di restituire le somme richieste dall'attore in conseguenza dell'estinzione anticipata.</p> <p>Al riguardo, si deve ricordare che l'art. 125 sexies, D. Lgs. 01 settembre</p> <p>1993, n. 385, c.d. Testo Unico Bancario, inserito dall'art. 1 D. Lgs. 13 agosto</p> <p>2010, n. 141, stabiliva, nel testo in vigore al momento della stipulazione del contratto nonché dell'estinzione anticipata, che “ Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”</p> <p>Tale norma costituisce il recepimento nell'ordinamento italiano dell'art.</p> <p>16, paragrafo 1, della Direttiva UE del 23 aprile 2008 n. 48, relativa ai contratti di credito dei consumatori, il quale stabiliva che “ Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”</p> <p>Non rileva per la presente decisione che la direttiva 2008/48/CE sia stata abrogata dalla successiva Direttiva 18 ottobre 2023 n. 2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, in quanto, l'art.</p> <p>47, paragrafo 1, di tale ultimo provvedimento, stabilisce che “la direttiva</p> <p>2008/48/CE continua ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.” e, comunque, il contratto di credito stipulato dall'attore risulta terminato il 30 novembre 2018 con la sua estinzione anticipata.</p> <p>Inoltre, la norma di cui all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE ha trovato nuova formulazione nell'art. 29, paragrafo 1, della Direttiva 2023/2225/UE, il quale, disponendo che “Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore.”, dunque, senza distinzione tra costi c.d. up front e costi c.d. recurring, manifesta un chiaro intento del legislatore europeo di recepire gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli al consumatore e, in particolare,</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026 l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE del citato art. 16 Direttiva</p> <p>2008/48/CE.</p> <p>Infatti, la Corte di Giustizia UE, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione del citato art. 16 Direttiva 2008/48/CE, ha avuto modo di pronunciare il principio di diritto secondo il quale “ Nel caso in cui il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui egli ha diritto, include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito. ” (Corte giustizia UE, sez. I, 11 settembre 2019, n. 383 c.d Lexitor), superando così la distinzione tra costi recurring e costi up front , ritenendo rimborsabili anche i secondi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.</p> <p>L'art. 125 sexies T.U.B. è stato modificato dall'art. 11-octies, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, entrata in vigore il 25 luglio 2021, introducendo il seguente nuovo testo dei primi due commi: “ 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.”</p> <p>Tuttavia, l'applicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. nel testo previgente al</p> <p>25 luglio 2021 è confermata dallo stesso art. 11-octies, D.L. 73/2021, il quale stabiliva tra l'altro che “ Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.”</p> <p>Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 22 dicembre</p> <p>2022, n. 263, “limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia. Tale norma è illegittima nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In caso di restituzione anticipata del finanziamento, infatti, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026 sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.”, proprio per violazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, indicando al legislatore che è costituzionale il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.</p> <p>Sulla base di tali indicazioni, il legislatore ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies D.L. 73/2021, con effetto dal 10 ottobre 2023, ad opera dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023 n. 103, nel seguente testo: “ Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre</p> <p>1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.”, espressamente conformandosi alle indicazioni normative e giurisprudenziali europee, salvo la preferenza al criterio di calcolo degli importi dovuti al consumatore che, in questa sede non rileva in quanto è stato espressamente pattuito il criterio del pro rata temporis, come si vederà in seguito.</p> <p>In applicazione delle norme di legge richiamate e alla luce dei principi enunciati dai prestigiosi Organi giudicanti, deve rilevarsi la nullità della clausola di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di contratto, in combinato disposto con il punto “4. Altri importanti aspetti legali” del modulo SECCI, nella parte in cui, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, esclude la rimborsabilità delle commissioni e spese di cui alle lettere C), E) e F), per contrarietà a norme imperative e, in particolare, all'art. 125 sexies T.U.B. nel testo previgente alle indicate riforme e come interpretato in base ai principi enunciati dalla Corte di</p> <p>Giustizia UE con la sentenza Lexitor.</p> <p>Peraltro, se anche non si ritenesse la norma derogata a carattere imperativo, si deve rilevare che, venuta meno una parte del contratto per estinzione anticipata del finanziamento, le obbligazioni a carico del soggetto finanziato relative al periodo successivo all'estinzione rimarrebbero prive di</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026 causa e, come tali, nulle ai sensi dell'art. 1418, comma 2, cod. civ., con le medesime conseguenze in ordine agli obblighi di restituzione.</p> <p>In via ulteriormente gradata, si deve osservare che l'obbligazione a carico del soggetto finanziato che sia priva di causa e, quindi, di corrispondente obbligazione sinallagmatica che l'Ente finanziatore deve eseguire in favore della controparte, determina uno squilibrio contrattuale che qualifica come vessatoria la clausola, in forza dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206 e, come tale, nulla come stabilito dal successivo art. 34, comma 1, D. Lgs.</p> <p>206/2005 e, al riguardo, l'attrice non ha offerto di provare che la clausola predisposta unilateralmente dal soggetto finanziatore è stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, come imposto dall'art. 34, comma 5, D. Lgs.</p> <p>206/2005.</p> <p>D'altra parte, si deve ricordare che in base alla generale regola di ermeneutica espressa nell'art. 1370 cod. civ., “ Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.” e che secondo la speciale disciplina del consumo dettata dall'art. 35, comma 2, del D. Lgs.</p> <p>206/2005, “ In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.”</p> <p>Ne deriva il diritto dell'attrice a vedersi rimborsata la quota delle commissioni e delle spese, calcolata sulla base del criterio del pro rata temporis, avendo le parti stipulato al medesimo punto 4 delle SECCI che il rimborso in favore del Cliente della quota di Commissioni di gestione e dei Costi di incasso rate viene calcolata con il criterio del “ pro rata temporis – in proporzione al tempo residuo fra richiesta di estinzione e scadenza prevista del contratto, dividendo l'importo iniziale per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue...”</p> <p>Inoltre, tale criterio è preferibile rispetto a quello c.d. della curva degli interessi, sia in relazione al quadro normativo che regola la fattispecie in esame, che nulla dice in proposito e che invece prevede, per il futuro, il criterio del costo ammortizzato e non quello della curva degli interessi, sia perché il criterio della proporzionalità lineare risulta più favorevole al consumatore e, comunque, maggiormente corrispondente ai requisiti imposti al soggetto finanziatore di trasparenza e comprensibilità da parte del consumatore nonché di facile applicazione per il creditore mentre il criterio della curva degli interessi implica un calcolo matematico più complesso che non consente al consumatore di conoscere fin dalla stipulazione del finanziamento la quota di rimborso a cui ha diritto in caso di anticipata estinzione.</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026</p> <p>Da evidenziare che il quadro normativo e giurisprudenziale come sopra delineato è ancora stato confermato recentemente dalla Suprema Corte (Cass.</p> <p>Civ., sez. I, 08 maggio 2026, n. 13328), anche con riferimento al preferenziale criterio del pro rata temporis rispetto a quello della curva degli interessi.</p> <p>Per quanto precede, la convenuta dovrà essere condannata a pagare in favore dell'attore la somma di euro 2.597,06 così come richiesto.</p> <p>La fattispecie in esame deve essere inquadrata nella disciplina dell'indebito oggettivo, per cui, in forza dell'art. 2033 cod. civ., competono all'attore gli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.</p> <p>Tenuto conto che la convenuta ha redatto il conteggio estintivo sulla base delle condizioni contrattuali, si deve escludere la presenza della mala fede, pertanto, il debito produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., nella misura di cui all'art. 1284, comma 2, cod. civ., dal 20 marzo 2020, data della prima richiesta di pagamento documentata, fino al 25 gennaio 2023 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal 26 gennaio 2023, data di proposizione della domanda giudiziale, fino all'effettivo soddisfo.</p> <p>La pronuncia sulle spese di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, non può che seguire il principio della soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 in euro 236,00 per la fase di studio, euro 252,00 per la fase introduttiva, euro 352,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 425,00 per la fase decisionale oltre alle spese imponibili calcolate forfettariamente in euro 100,00, al contributo unificato e marca iscrizione a ruolo, al rimborso forfettario spese generali pari al 15% del compenso, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del citato D.M. 55/2014 e oltre c.p.a. e I.V.A., come per legge e successivi compensi e spese occorrende.</p> <p>Per la determinazione degli importi liquidati si è tenuto conto del valore della causa e che non si è fatto luogo a istruttoria orale, pertanto, non si è applicata alcuna riduzione o aumento dei parametri medi di liquidazione, come consentito dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014, anche tenuto conto della corposa produzione documentale.</p> <p>P.Q.M.</p> <p>Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026 la convenuta ViViBanca S.p.A., con sede in Torino, via Giovanni Giolitti n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta al pagamento in favore dell’attore B.G. della somma di euro 2.597,06 per i titoli indicati in motivazione, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 2, cod. civ., dal 20 marzo 2020 fino al 25 gennaio 2023 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal 26 gennaio 2023 fino all'effettivo soddisfo e, per l’effetto, condanna la convenuta ViViBanca S.p.A., con sede in Torino, via Giovanni Giolitti n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore B.G. della somma di euro 2.597,06 (duemilacinquecentonovantasette/06) per i titoli detti, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 2, cod. civ., dal 20 marzo 2020 fino al 25 gennaio</p> <p>2023 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal 26 gennaio 2023 fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.490,00 (millequattrocentonovanta/00) di cui euro 1.265,00 per compensi fase giudiziale, euro 100,00 per spese imponibili, euro 20,00 per spese di mediazione, euro 98,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 13, comma 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247, pari al 15% dei compensi, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre c.p.a. e IVA, come per legge.</p> <p>La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell’art. 282 cod. proc. civ.</p> <p>Così deciso in TORINO il 29-08-2026</p> <p>Il Giudice di Pace</p> <p>Dott. ALBERTO MARIA NOVARESE</p> <p>Firmato Da: ALBERTO MARIA NOVARESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 93c1bef80eaa477</p> <p>Sentenza n. 2008/2026 pubbl. il 29/08/2026</p> <p>RG n. 5429/2023</p> <p>Repert. n. 6048/2026 del 03/09/2026</p> <p>Sentenza n. cronol. 28876/2026 del 29/08/2026</p> </details>