<h2>Il Caso</h2><p>Giovanni aveva stipulato nel novembre 2014 con ViViBanca un finanziamento da 37.560 euro in 120 quote mensili da 313 euro cedute sullo stipendio. Alla firma aveva pagato in anticipo 673,08 euro di commissioni di attivazione, 1.063 euro di commissioni di gestione, 450 euro di spese di istruttoria e 1.502,40 euro di commissioni di rete esterna. Ha estinto il finanziamento alla quarantanovesima rata. Nel conteggio estintivo del luglio 2020 la banca aveva scomputato soltanto 579,84 euro di commissioni di gestione e 2.774,53 euro di interessi non maturati.</p><h2>La Decisione</h2><p>Questa causa ha una particolarita: il giudice non si e limitato agli atti, ma ha disposto una consulenza tecnica d ufficio per ricalcolare gli oneri rimborsabili. La perizia ha confermato per intero il conteggio che avevamo proposto. Nel merito il giudice ha dichiarato nulle le clausole di non ripetibilita per contrarieta a norme imperative, richiamando la sentenza Lexitor, la Corte costituzionale n. 263/2022 e l ordinanza della Cassazione n. 13328 dell 8 maggio 2026, e ha respinto il criterio della curva degli interessi proposto dalla banca a favore del pro rata temporis, perché il consumatore non ne aveva avuto contezza al momento della firma.</p><h2>Il Risultato</h2><p>ViViBanca e stata condannata a restituire 1.602,51 euro oltre agli interessi legali, a 1.390 euro di spese processuali e, in via definitiva, anche alle spese della consulenza tecnica. Quando il conteggio regge alla verifica di un perito nominato dal giudice, la difesa della banca sui numeri non ha più argomenti.</p> <h2>Testo integrale della sentenza</h2> <p>Di seguito il testo della decisione — Giudice di Pace di Torino, R.G. 6090/2023, decisa il 17 luglio 2026. I dati personali della parte — nome, codice fiscale, residenza e numero di contratto — sono stati omessi; resta integrale tutto ciò che ha rilievo giuridico.</p> <details class="sentenza-integrale"> <summary>Apri il testo integrale (anonimizzato)</summary> <p>R.G. n. 6090 / 2023</p> <p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p> <p>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO</p> <p>I SEZIONE CIVILE ha pronunciato la seguente</p> <p>SENTENZA nella causa civile R.G. n. 6090 / 2023 promossa da</p> <p>C.G. (CF. [C.F. omesso]), rappresentato e difes o per procura in atti dall’Avv. FABRIZIO SGANDURRA GRADANTE e così, domiciliato Attore contro</p> <p>VIVIBANCA S.P.A. ( P.I. 04255700652), rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Pesenti e dall’Avv. Edoardo Natale per procura in atti e così, domiciliata Convenuta</p> <p>Oggetto: restituzione somme</p> <p>Conclusioni delle parti parte attrice: note conclusive, da intendersi qui integralmente trascritte parte convenuta: note conclusive, da intendersi qui integralmente trascritte Motivi della decisione</p> <p>Si omette lo svolgimento del processo ex art. 132, c. 2 n. 4) c.p.c., con prima comparizione fissata dal SIGP (Sistema Informatico Giudice di Pace) il 23.02.2024.</p> <p>Esponeva l’attore di aver stipulato il 17.11.2014 con Vivibanca S.p.A. il contratto di finanziamento n. [omesso] per € 37.560,00 (TAN 4,50% a scalare in misura fissa ), da restituire in centoventi quote mensili dello stipendio di € 313,00 pagando anticipatamente € 673,08 commissioni di attivazione, €</p> <p>1.063,00 commissioni di gestione, € 450,00 per spese di istruttoria, € 1.502,40 per commissioni rete esterna, estinguendo il finanziamento anticipatamente, maturando il diritto alla restituzione in virtù della 49 rata su 120 complessive pattuite.</p> <p>Precisava che dal conteggio estintivo del 20.07.2020, risultano decurtati solo € 579,84 per rimborso commissioni di gestione non maturate, € 2.774,53 ut supra calcolati, per interessi non maturati, assumendo il proprio buon diritto di rimborso di € 1.602,51 per indebito arricchimento della convenuta in sede di estinzione antic ipata, al netto di € 579,84 importo già rimborsato. di cui domandava la condanna e pronunce consequenziali , richiamando l’art. 125 sexies T.U.B., di recepimento della Direttiva 208/48/CE, art. 16, par. 1 in riferimento ai costi c.d . “up – front” e “recurring” e la pronuncia C. Cost. n. 263/2022, che ritiene la normativa applicabile anche per i contratti stipulati in data antecedente alla novella n. 106/2021, in quanto confermativa del testo previgente della norma cennata, da interpretarsi in conformità alla sentenza CGUE del 11.09.2019, c.d. Lexitor C-383/18.</p> <p>Costituendosi in giudizio, la Santander Consumer Bank S.p.A. contestava in fatto ed in diritto le domande attoree, in specie contestando in punto interessi il criterio di quantificazione attoreo pro rata temporis e non secondo la curva degli interessi, eccependo che la commissione di gestione</p> <p>Nel merito, emerge dall’istruttoria documentale che nell’allegato alle Informazioni Europee di base sul Credito al Consumatore (doc c. 1 parte attrice) e al n. 4 -Altri importanti aspetti legali ” il rimborso anticipato”, nonché all’art. 8 delle clausole, è contemplata l’estinzione anticipata ovvero in espresso riferimento al “n. 4 delle Informazioni Europee sopra cennate :”...in tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”</p> <p>Occorre accertare e determinare gli oneri rimborsabili, ricompresi nel cennato “costo totale del credito”, disaminato in sede di CTU ex art. 198 c.p.c. dalla dott.ssa Maria Carmela Ceravolo.</p> <p>Il costo totale del credito consta , dunque, in percentuale nel TAEG (Tasso annuo effettivo globale), escluse secondo contratto eventuali penali in caso d’inadempimento del cliente, inclusi gli interessi di mora. Detti oneri sono trattenuti all’erogazione del finanziamento a carico del cliente; pertanto, in ipotesi di estinzione anticipata, la Banca finanziatrice dovrà restituirli de residua vita del contratto, con quota parte degli interessi. Di specie, gli oneri di cui alle Informazioni Europee di base sul</p> <p>Credito al Consumatore (doc. 1 parte attrice) a carico del cliente, sono costituiti dal capitale residuo, dagli interessi maturati fino alla data di estinzione anticipata ed il cliente, a sua volta, ha diritto alla quota interessi e oneri non maturati, calcolati proporzionalmente al tempo tra la richiesta di estinzione e la scadenza del contratto.</p> <p>La domanda attorea , di riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto , è dunque fondata.</p> <p>L’art. 54 DPR n. 180/1950 prevede l’obbligatorietà delle polizze assicurative rischio morte e rischio impiego relative ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.</p> <p>La Direttiva 2008/48/CE, recepita in L. n. 141/2010 , introdu ttiva dell’art. 125 sexies T.U.B., all’art. 3, lett. g) include i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in specie i premi assicurativi, se obbligatorio per ottenere il credito ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte ed all’art. 19, c. 2 aggiunge i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento ed i prelievi. L’art. 16 par. 1 in ogni caso prevede la riduzione dei costi ut supra ed il criterio di riducibilità applicabile è quello pro rata temporis</p> <p>L’art. 121, 2 c. TUB include altresì il costo delle polizze assicurative anche obbligatorie:” …compresi i premi assicurativi se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”, di cui alla fattispecie per cui è causa.</p> <p>La pronuncia C 383/18 CGUE in data 11.09.2019 “c.d. Lexitor ” affermava il diritto alla riduzione:” …include tutti i costi posti a carico del consumatore” e le linee orientative 04.12.2019 della Banca d’Italia , in materia di controllo di trasparenza e correttezza nei rapporti disciplinati dall’art. 6 T.U.B., riguardano sia i contratti nuovi che quelli già in essere, escluse le imposte.</p> <p>La sentenza C . Cost. n. 263/2022 stabiliva che i consumatori hanno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito , anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021, che novella l’art. 125 sexies T.U.B. , limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.</p> <p>Con sentenza n. 1434/2020, il Tribunale di Torino già stabiliva:” L’art. 125-sexies deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce, come a breve si vedrà, fedele trasposizione.</p> <p>Conviene ricordare che l’obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell’obbligo degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione” (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest’obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l’attuazione della direttiva [..], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann e molte altre conformi). Resta fermo che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione contra legem (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C -282/10,</p> <p>Dominguez).</p> <p>La natura vincolante dell’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (vedi tra molte Cass. 3.3.2017 n. 5381; Cass. 8.2.2016 n. 2468;</p> <p>Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario , non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in Pagina 6 quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.”</p> <p>Ne consegue che si deve applicare il disposto dal previgente art. 125 sexies TUB , come stabilito dalla CGUE nella cd. sentenza Lexitor cennata, per la quale il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore sia “recurring” sia “up front ”, non ancora maturati a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento in proporzione alla minore durata del contratto , conseguente alla restituzione anticipata , ivi compresi i costi riferibili a pretese di un soggetto terzo (intermediario o di agenzia o mediatore creditizio) quali commissioni d’istruttoria, provvigioni, contrarie a norme imperative già maturate, in oggetto al perfezionamento del finanziamento ( All . 1 parte attrice - Tribunale di Torino Ord. 20.03.2023).</p> <p>Si devono ritenere dunque nulle ex artt. 1370 e 1419, c. 2 c.c. le clausole di non ripetibilità contrattuali, per cui è causa. L’interpretazione del contratto costituisce in ogni caso un’operazione di ermeneutica ai sensi degli artt. 1362 a 1371 del Capo IV del Titolo II del Codice civile, le cui regole legali sono governate da un principio di gerarchia, per cui gli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 e 1371 c.c. (C.C. n. 4564/2014). Si richiama il criterio ermeneutico integrativo dell’art. 1370 c.c. e pertanto, come esprime letteralmente il precetto normativo, le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari , predisposti da uno dei contraenti, s’interpretano , “nel dubbio ”, in favore dell’altro contraente , vieppiù alla stregua di una formula dubitativa così esplicita e sono soggette a detto criterio ermeneutico in senso sfavorevole all’assicuratore (C.C. n. 5621/1987, n. 866/2008). Con la sentenza n. 688/2016, la Suprema Corte ribadiva che in presenza di clausole “polisenso”, di specie, prevale il criterio cennato, contrario al predisponente; per materia altresì a norma dell’art. 127, c. 1 T.U.B.</p> <p>La norma cennata è applicabile a tutt i i contratti di mutuo, indipendentemente dalla datazione della loro stipula e pertanto, le condizioni contrattuali contrarie alla norma cennata d’irripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto, in caso di estinzione anticipata, costituiscono di per sé ipotesi di nullità contrattuale ex art. 1418, c. 1 c.c., per contrarietà a norme imperative.</p> <p>L’estinzione anticipata comporta la cessazione del rischio assicurativo e lo scioglimento del contratto ex art. 1896 c.c.</p> <p>La CTU, dott.ssa Ceravolo concludeva per il diritto ad ulteriore restituzione di:”… euro 1.602,51 come richiesto da Parte Attrice, al netto di quanto già percepito dall’attore ante causam.</p> <p>In ordine agli interessi, si computano i corrispettivi ex art. 1282 c.c. al tasso legale dalla mora alla domanda giudiziale ex art. 1284, cc 1 e 4 c.c. (All. 6 parte attrice - Tribunale di Torino, Ord.</p> <p>04.08.2022), in quanto riferiti a d inadempimento contrattuale, il cui saggio non è determinabile dalle parti (C.C. n. 14512/22 – CGUE X Sezione C- 472/23 Lexitor 2 del 13.02.2025).</p> <p>Sul quantum debeatur, si ritiene in conformità alla C.C. Sez. II, Ordinanza n. 25977 del 06.09.2023 che :” L'art. 125 del T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il d. lgs n.</p> <p>141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal</p> <p>CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento … perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005.”, con criterio pro rata temporis, trattandosi di criterio (costo ammortizzato/curva degli interessi), di cui il consumatore contraente non aveva alcuna precisa e specifica contezza, alla stipula del contratto ed al deconto estintivo , di diverso criterio utilizzato, dunque con rigetto del criterio della curva degli interessi, siccome dedotto dalla convenuta.</p> <p>Con recente pronuncia n. 13328/2026, Relatore Cons. Silvia Vitrò , la Suprema Corte affermava che : “ Venendo dunque al merito della questione, si osserva che il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all’applicazione del sistema della “curva degli interessi”: sebbene la CGUE con la pronuncia Lexitor non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quello del pro -rata temporis, essendo di più facile comprensione per il consumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che è evidente sia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività.</p> <p>La constatazione della maggiore agevolezza per il consumatore del criterio pro rata si rivela molto importante, considerato che il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che in verità viene previsto dalla nuova formulazione dell’art. 125 sexies TUB applicabile per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021 (“I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”).</p> <p>Di contro, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l’applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.</p> <p>Il criterio della pro -rata temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall’art. 39 della Direttiva n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell’indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di</p> <p>Giustizia nella citata sentenza Lexitor.”</p> <p>Concludeva poi sub 5) esprimendo il seguente principio di diritto: “ il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art 125 sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell’1settembre 2019, causa C -383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e dell'interpretazione che è stata data con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione”.</p> <p>In ragione di quanto sopra, la convenuta va condannata alla ripetizione della somma complessiva di €, oltre interessi dalla mora alla domanda giudiziale, con vittoria di spese ex art. 91 c.p.c. , che si liquidano ex art. 4, c. 4 D.M. n. 55/2014, Tabella Parametri Forensi , n. 1 Giudice di Pace D.M. n.</p> <p>174/22, per fase processuale, per valore da € 1.100,00 ad € 5.200,00 e pertanto , nei valori medi tabellari, in ragione delle novità giurisprudenziali € 236,00 fase di studio € 252,00 fase introduttiva € 352,00 fase istruttoria € 425,00 fase decisionale € 1.265,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nel 15% ex art. 2, c.</p> <p>2 D.M. n. 55/14, oltre € 125,00 per esposti, oltre oneri di legge tutti dovuti.</p> <p>Si pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di CTU, già liquidate con</p> <p>Decreto 03.03.2025, in atti.</p> <p>P.Q.M.</p> <p>Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede</p> <p>Dichiara tenuta e c ondanna la convenuta al pagamento della somma di € 1.602,51 in favore dell’attore per i titoli dedotti in giudizio, oltre interessi legali come richiesti.</p> <p>Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell’attore, che si liquidano in € 1.265,00 per compensi, in € 125,00 per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nel 15%, oltre oneri di legge tutti dovuti, in € 125,00 per esposti.</p> <p>Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con Decreto in atti.</p> <p>La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.</p> <p>Così deciso in Torino, lì 17.07.2026</p> </details>