<h2>Il Caso</h2><p>Antonino aveva sottoscritto nell aprile 2015 con Santander Consumer Bank un finanziamento da 39.000 euro in 120 rate mensili mediante cessione di quote della pensione. Dal montante lordo erano state trattenute in un unica soluzione le commissioni di perfezionamento e gestione, le provvigioni all intermediario e gli oneri fiscali: il netto effettivamente ricevuto era di 26.486 euro. Il contratto e stato estinto alla quarantottesima rata, con 72 ancora da pagare. Santander aveva restituito solo la commissione di gestione e un abbuono di interessi.</p><h2>La Decisione</h2><p>Il giudice ha dichiarato nulla la clausola che escludeva la rimborsabilita delle commissioni, per contrarieta all articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario letto secondo la sentenza Lexitor. Ha aggiunto due argomenti: le obbligazioni relative al periodo successivo all estinzione restano prive di causa e quindi nulle, e la clausola e comunque vessatoria ai sensi del Codice del consumo, non essendo stata oggetto di trattativa individuale. Applicato il criterio pro rata temporis, già pattuito nel modulo SECCI, richiamando l ordinanza della Cassazione n. 13328 dell 8 maggio 2026 che lo preferisce alla curva degli interessi perché più trasparente e più favorevole al consumatore.</p><h2>Il Risultato</h2><p>Santander e stata condannata a pagare 3.700,66 euro oltre agli interessi dal 2020 e a rifondere 2.361 euro di spese, comprensive della fase davanti all Arbitro Bancario Finanziario. La sentenza e provvisoriamente esecutiva.</p> <h2>Testo integrale della sentenza</h2> <p>Di seguito il testo della decisione — Giudice di Pace di Torino, R.G. 8340/2023, decisa il 29 agosto 2026. I dati personali della parte — nome, codice fiscale, residenza e numero di contratto — sono stati omessi; resta integrale tutto ciò che ha rilievo giuridico.</p> <details class="sentenza-integrale"> <summary>Apri il testo integrale (anonimizzato)</summary> <p>N.RG 8340 / 2023</p> <p>REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p> <p>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO</p> <p>II SEZIONE CIVILE</p> <p>Il Giudice di Pace di TORINO, Dott. ALBERTO MARIA NOVARESE ha pronunciato la seguente</p> <p>SENTENZA nella causa civile R.G. n. 8340 / 2023 vertente tra</p> <p>P.A. (CF [C.F. omesso]), [residenza omessa] elettivamente domiciliato in Torino, corso Peschiera n. 83, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Sgandurra Gradante, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 30 dicembre 2022, in calce all'atto di citazione;</p> <p>-ATTOREcontro</p> <p>SANTANDER CONSUMER BANK SPA (CF 05634190010), con sede in</p> <p>Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 33/E, in persona del legale rappresentante</p> <p>Merchiori Alberto, elettivamente domiciliata in Pinerolo, via Cesare Battisti n.</p> <p>3, presso lo studio dell'avv. Debora Macello ([C.F. omesso]), che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti conferita con atto ricevuto dal notaio Luigi Migliardi in data 28 gennaio 2014, repertorio numero</p> <p>22.698/9.594;</p> <p>-CONVENUTAOggetto: restituzione somme in conseguenza di estinzione anticipata contratto di finanziamento con cessione di quote della retribuzione.</p> <p>CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE “[…] Nel merito: - accertare e dichiarare l’indebito arricchimento perpetrato dalla convenuta in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo a parte attrice l’importo di €.3.700,66 o il diverso importo - anche inferiore - da liquidarsi in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dall’estinzione e/o dalla data di presentazione del procedimento arbitrale e/o dalla data di introduzione della domanda giudiziale. In ogni caso: - Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%) sull’importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge”</p> <p>CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA “[…] NEL MERITO - ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare le domande tutte proposte dal</p> <p>Signor P.A. nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. IN</p> <p>VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, applicare per la quantificazione il criterio della curva degli interessi IN OGNI CASO - con distrazione dei compensi, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre.”</p> <p>Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione</p> <p>La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, nei termini che seguono.</p> <p>L’attore P.A. sostiene di avere stipulato in data 29 aprile 2015 con la convenuta Santander Consumer Bank S.p.A. il contratto di finanziamento numero [omesso] mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione, per complessivi euro 39.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili di euro 325,00 ciascuna, comprensive di euro 8.537,65 di interessi al tasso nominale, già spalmati sulle rate a scadere con ammortamento alla francese, quindi a rata fissa con quota capitale crescente e quota interessi decrescente e con costi indicati in</p> <p>A) Commissioni Unifin, quale mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento; B) Commissioni Unifin S.p.A. quale mandataria del finanziatore per la gestione del finanziamento; C) Provvigioni intermediario, D) Imposte e tasse, trattenuti in unica soluzione, poiché compresi nel montante lordo e decurtati per giungere al netto ricavo ottenuto dal consumatore di euro 26.486,19.</p> <p>Precisa che nel contratto e nel modulo SECCI veniva specificato che in caso di rimborso anticipato del finanziamento non sarebbero stati rimborsati gli oneri di cui alle citate lettere A), C) e D).</p> <p>Aggiunge che il finanziamento veniva anticipatamente estinto alla 48 rata delle 120 previste con restituzione delle sole voci contrattualmente indicate quale c.d. recurring e che la restituzione dei costi sostenuti di cui alle lettere A) e C) e di parte degli interessi veniva negata nonostante le richieste, pertanto, agisce al fine di ottenere la somma di euro 3.700,66 calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, e, in particolare, dividendo i costi sostenuti per tali voci di spesa per il numero totale di rate di 120 e moltiplicandolo per 72 che è il numero delle rate residue.</p> <p>Il conteggio eseguito dalla parte attrice è il seguente:</p> <p>A) Commissioni istruttoria euro 780,00 : 120 x 72 = 468,00;</p> <p>B) Commissioni gestione euro 780,00 : 120 x 72 = 468,00;</p> <p>C) Provvigioni intermediario euro 2.340,00 : 120 x 72 = 1.404,00;</p> <p>I) Interessi euro 8.537,65 : 120 x 72 = 5.122,59.</p> <p>L'attore riconosce di avere già ricevuto la somma di euro 468,00 quale importo di cui alla lettera B) e di euro 3.293,93 quale abbuono interessi, per cui, detratte tali somme dal totale di euro 7.462,59, residua la detta somma di euro</p> <p>3.700,66.</p> <p>L'attore argomenta approfonditamente in ordine alle ragioni della domanda sulla base della legislazione e della giurisprudenza europee e nazionali.</p> <p>La convenuta Santander Consumer Bank S.p.A. evidenzia che il contratto di finanziamento è conforme alla normativa in vigore al momento della sua stipulazione, soddisfacendo l'esigenza di trasparenza per avere dettagliatamente definito ogni singola voce di costo dell'operazione e, in ogni caso, eccepisce la non ripetibilità degli oneri up front; ritiene di avere adempiuto alle proprie obbligazioni restitutorie con la corresponsione delle somme indicate, ritenendo tale comportamento conforme alle leggi e alle direttive dalla Banca d'Italia in vigore al momento della conclusione del contratto e argomentando altrettanto approfonditamente in ordine alle ragioni della propria resistenza alla domanda attorea.</p> <p>Le parti hanno ribadito le rispettive difese con note conclusive autorizzate, quindi, la causa è stata trattenuta a sentenza.</p> <p>Passando all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione di questo</p> <p>Giudice di Pace, si deve osservare quanto segue.</p> <p>In via preliminare, si deve rilevare che la domanda è procedibile, in quanto la procedura di mediazione obbligatoria stabilita dall'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, risulta soddisfatta con l'esperimento del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, come stabilito dalla stessa norma, la quale espressamente parifica la mediazione al “ procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni.”</p> <p>Nel merito, si deve osservare che tra le parti non vi è contestazione in ordine ai presupposti di fatto dell'azione e, in particolare, alla stipulazione del contratto di finanziamento da parte dell'attore, che ha agito nella qualità di consumatore, con cessione di parte della pensione ed estinzione anticipata del finanziamento medesimo, rimanendo in contestazione l'obbligo di restituire le somme richieste dall'attore in conseguenza dell'estinzione anticipata.</p> <p>Al riguardo, si deve ricordare che l'art. 125 sexies, D. Lgs. 01 settembre</p> <p>1993, n. 385, c.d. Testo Unico Bancario, inserito dall'art. 1 D. Lgs. 13 agosto</p> <p>2010, n. 141, stabiliva, nel testo in vigore al momento della stipulazione del contratto nonché dell'estinzione anticipata, che “ Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”</p> <p>Tale norma costituisce il recepimento nell'ordinamento italiano dell'art.</p> <p>16, paragrafo 1, della Direttiva UE del 23 aprile 2008 n. 48, relativa ai contratti di credito dei consumatori, il quale stabiliva che “ Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”</p> <p>Non rileva per la presente decisione che la direttiva 2008/48/CE sia stata abrogata dalla successiva Direttiva 18 ottobre 2023 n. 2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, in quanto, l'art.</p> <p>47, paragrafo 1, di tale ultimo provvedimento, stabilisce che “la direttiva</p> <p>2008/48/CE continua ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.” e, comunque, il contratto di credito stipulato dall'attore risulta terminato il 30 aprile 2018 con la sua estinzione anticipata.</p> <p>Inoltre, la norma di cui all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE ha trovato nuova formulazione nell'art. 29, paragrafo 1, della Direttiva 2023/2225/UE, il quale, disponendo che “Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore.”, dunque, senza distinzione tra costi c.d. up front e costi c.d. recurring, manifesta un chiaro intento del legislatore europeo di recepire gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli al consumatore e, in particolare, l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE del citato art. 16 Direttiva</p> <p>2008/48/CE.</p> <p>Infatti, la Corte di Giustizia UE, chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione del citato art. 16 Direttiva 2008/48/CE, ha avuto modo di pronunciare il principio di diritto secondo il quale “ Nel caso in cui il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui egli ha diritto, include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito. ” (Corte giustizia UE, sez. I, 11 settembre 2019, n. 383 c.d Lexitor), superando così la distinzione tra costi recurring e costi up front , ritenendo rimborsabili anche i secondi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.</p> <p>L'art. 125 sexies T.U.B. è stato modificato dall'art. 11-octies, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, entrata in vigore il 25 luglio 2021, introducendo il seguente nuovo testo dei primi due commi: “ 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.”</p> <p>Tuttavia, l'applicabilità dell'art. 125 sexies T.U.B. nel testo previgente al</p> <p>25 luglio 2021 è confermata dallo stesso art. 11-octies, D.L. 73/2021, il quale stabiliva tra l'altro che “ Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.”</p> <p>Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 22 dicembre</p> <p>2022, n. 263, “limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia. Tale norma è illegittima nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. In caso di restituzione anticipata del finanziamento, infatti, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato solo ad alcune tipologie di essi, in funzione di quando sia concluso il contratto.”, proprio per violazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, indicando al legislatore che è costituzionale il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.</p> <p>Sulla base di tali indicazioni, il legislatore ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies D.L. 73/2021, con effetto dal 10 ottobre 2023, ad opera dell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023 n. 103, nel seguente testo: “ Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre</p> <p>1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.”, espressamente conformandosi alle indicazioni normative e giurisprudenziali europee, salvo la preferenza al criterio di calcolo degli importi dovuti al consumatore che, in questa sede non rileva in quanto è stato espressamente pattuito il criterio del pro rata temporis, come si vedrà in seguito.</p> <p>In applicazione delle norme di legge richiamate e alla luce dei principi enunciati dai prestigiosi Organi giudicanti, deve rilevarsi la nullità della clausola di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di contratto, in combinato disposto con il punto “4. Altri importanti aspetti legali” del modulo SECCI, nella parte in cui, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, esclude la rimborsabilità delle commissioni di cui alle lettere A) e C), per contrarietà a norme imperative e, in particolare, all'art. 125 sexies T.U.B. nel testo previgente alle indicate riforme e come interpretato in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia</p> <p>UE con la sentenza Lexitor.</p> <p>Peraltro, se anche non si ritenesse la norma derogata a carattere imperativo, si deve rilevare che, venuta meno una parte del contratto per estinzione anticipata del finanziamento, le obbligazioni a carico del soggetto finanziato relative al periodo successivo all'estinzione rimarrebbero prive di causa e, come tali, nulle ai sensi dell'art. 1418, comma 2, cod. civ., con le medesime conseguenze in ordine agli obblighi di restituzione.</p> <p>In via ulteriormente gradata, si deve osservare che l'obbligazione a carico del soggetto finanziato che sia priva di causa e, quindi, di corrispondente obbligazione sinallagmatica che l'Ente finanziatore deve eseguire in favore della controparte, determina uno squilibrio contrattuale che qualifica come vessatoria la clausola, in forza dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206 e, come tale, nulla come stabilito dal successivo art. 34, comma 1, D. Lgs.</p> <p>206/2005 e, al riguardo, l'attrice non ha offerto di provare che la clausola predisposta unilateralmente dal soggetto finanziatore è stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, come imposto dall'art. 34, comma 5, D. Lgs.</p> <p>206/2005.</p> <p>D'altra parte, si deve ricordare che in base alla generale regola di ermeneutica espressa nell'art. 1370 cod. civ., “ Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.” e che secondo la speciale disciplina del consumo dettata dall'art. 35, comma 2, del D. Lgs.</p> <p>206/2005, “ In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.”</p> <p>Ne deriva il diritto dell'attore a vedersi rimborsata la quota degli interessi e delle commissioni, calcolata sulla base del criterio del pro rata temporis , avendo le parti stipulato al medesimo punto 4 delle SECCI che il rimborso in favore del Cliente della quota di interessi e di oneri non ancora maturata “ viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste per il finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.”</p> <p>Peraltro, tale criterio è preferibile rispetto a quello c.d. della curva degli interessi, sia in relazione al quadro normativo che regola la fattispecie in esame, che nulla dice in proposito e che invece prevede, per il futuro, il criterio del costo ammortizzato e non quello della curva degli interessi, sia perché il criterio della proporzionalità lineare risulta più favorevole al consumatore e, comunque, maggiormente corrispondente ai requisiti imposti al soggetto finanziatore di trasparenza e comprensibilità da parte del consumatore nonché di facile applicazione per il creditore mentre il criterio della curva degli interessi implica un calcolo matematico più complesso che non consente al consumatore di conoscere fin dalla stipulazione del finanziamento la quota di rimborso a cui ha diritto in caso di anticipata estinzione.</p> <p>Da evidenziare che il quadro normativo e giurisprudenziale come sopra delineato è ancora stato confermato recentemente dalla Suprema Corte (Cass.</p> <p>Civ., sez. I, 08 maggio 2026, n. 13328), anche con riferimento al preferenziale criterio del pro rata temporis rispetto a quello della curva degli interessi.</p> <p>Per quanto precede, la convenuta dovrà essere condannata a pagare in favore dell'attore la somma di euro 3.700,66 così come richiesto.</p> <p>La fattispecie in esame deve essere inquadrata nella disciplina dell'indebito oggettivo, per cui, in forza dell'art. 2033 cod. civ., competono all'attore gli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.</p> <p>Tenuto conto che la convenuta ha redatto il conteggio estintivo sulla base delle condizioni contrattuali, si deve escludere la presenza della mala fede, pertanto, il debito produce interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., nella misura di cui all'art. 1284, comma 2, cod. civ., dal 25 marzo 2020, data della prima richiesta di pagamento documentata, fino al 06 febbraio 2023 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal 07 febbraio 2023, data di proposizione della domanda giudiziale, fino all'effettivo soddisfo.</p> <p>La pronuncia sulle spese avanti all'ABF e di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, non può che seguire il principio della soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 in euro 284,00 per la fase di attivazione della procedura avanti all'ABF ed euro</p> <p>567,00 per la fase di trattazione avanti all'ABF e, per la fase giudiziale, in euro</p> <p>236,00 per la fase di studio, euro 252,00 per la fase introduttiva, euro 352,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 425,00 per la fase decisionale oltre alle spese imponibili calcolate forfettariamente in euro 100,00, alle spese per la procedura avanti all'ABF di euro 20,00, al contributo unificato e marca iscrizione a ruolo, al rimborso forfettario spese generali pari al 15% del compenso, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del citato D.M. 55/2014 e oltre c.p.a. e I.V.A., come per legge e successivi compensi e spese occorrende.</p> <p>Per la determinazione degli importi liquidati si è tenuto conto del valore della causa e che non si è fatto luogo a istruttoria orale, pertanto, non si è applicata alcuna riduzione o aumento dei parametri medi di liquidazione, come consentito dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014, anche tenuto conto della corposa produzione documentale.</p> <p>P.Q.M.</p> <p>Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara la convenuta Santander Consumer Bank S.p.A., con sede in Torino, corso</p> <p>Massimo d'Azeglio n. 33/E, in persona del legale rappresentante pro tempore , tenuta al pagamento in favore dell’attore P.A. della somma di euro</p> <p>3.700,66 per i titoli indicati in motivazione, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 2, cod. civ., dal 25 marzo 2020 fino al 06 febbraio 2023 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal 07 febbraio 2023 fino all'effettivo soddisfo e, per l’effetto, condanna la convenuta Santander Consumer Bank S.p.A., con sede in Torino, corso</p> <p>Massimo d'Azeglio n. 33/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore P.A. della somma di euro 3.700,66 (tremilasettecento/66) per i titoli detti, oltre interessi nella misura di cui all'art.</p> <p>1284, comma 2, cod. civ., dal 25 marzo 2020 fino al 06 febbraio 2023 e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ., dal 07 febbraio 2023 fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese della procedura avanti all'ABF e del presente giudizio che liquida in euro 2.361,00 (duemilatrecentosessantuno/00) di cui euro 851,00 per la procedura avanti all'ABF, euro 1.265,00 per compensi fase giudiziale, euro 100,00 per spese imponibili, euro 20,00 per spese procedura ABF, euro 98,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca iscrizione a ruolo, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 13, comma 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247, pari al 15% dei compensi, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre c.p.a. e IVA, come per legge.</p> <p>La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell’art. 282 cod. proc. civ.</p> <p>Così deciso in TORINO il 29-08-2026</p> <p>Il Giudice di Pace</p> <p>Dott. ALBERTO MARIA NOVARESE</p> </details>